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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 10 marzo 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Individuazione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle spese di custodia delle merci in temporanea custodia presso le strutture direttamente gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Decreti del MEFCod. G.U. 26A01386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce la tariffa per la custodia temporanea delle merci nei magazzini sotto diretta gestione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: 3 euro per metro cubo, per ogni giorno o frazione, comprensivi di IVA e altri oneri. Il pagamento è anticipato per almeno dieci giorni; la tariffa è aggiornata ogni due anni in base alla variazione biennale dell’indice FOI al netto dei tabacchi. Le disposizioni acquistano efficacia dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tariffe per la custodia temporanea delle merci nei magazzini gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Tariffe per la custodia temporanea delle merci

Il decreto stabilisce i criteri per determinare e aggiornare le spese dovute dagli operatori economici per la custodia temporanea di merci nei magazzini sotto la diretta gestione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La tariffa è volta a compensare gli oneri e le responsabilità connessi al servizio.

Ambito di applicazione e misura della tariffa

Le spese si applicano alle merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia direttamente gestiti dall’Agenzia. Sono calcolate in base allo spazio occupato, con una tariffa di 3 euro per metro cubo per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza. L’importo comprende l’IVA e gli altri oneri dovuti all’Agenzia per il servizio di custodia. La tariffa si applica anche quando le merci occupano uno spazio inferiore a un metro cubo, comprese quelle confezionate in colli o contenitori.

Pagamento e durata della giacenza

Il pagamento è effettuato anticipatamente per una giacenza minima di dieci giorni, a decorrere dalla presa in custodia delle merci da parte dell’Agenzia. Se il ritiro avviene prima del decorso dei dieci giorni, non è riconosciuto alcun rimborso. Se la giacenza supera tale durata, il ritiro è subordinato al pagamento delle spese relative all’intero periodo, detratto quanto già versato.

Privilegio e aggiornamento della tariffa

Le spese di custodia sono assistite dal privilegio sul bene custodito previsto dall’articolo 2756 del codice civile. L’Agenzia aggiorna la tariffa con proprio provvedimento ogni due anni, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registrata nei due anni precedenti.

Decorrenza e oneri finanziari

Il decreto ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’Agenzia provvede agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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