Cassazione Penale, Sentenza n. 14166/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto sorto sulla competenza a decidere un'istanza ex art. 670 c.p.p. promossa da Costantino Esposito (istanza originariamente qualificata come rescissione del giudicato e restituzione nel termine per impugnare rispetto alla sentenza n. 14395/2010 del Tribunale di Roma). La Corte d'appello di Roma aveva riqualificato l'istanza come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. Diversi giudici dell'esecuzione (Novara e Milano) si sono ritenuti incompetenti l'uno rispetto all'altro in ragione del fatto che sentenze diverse erano divenute irrevocabili in momenti diversi: al momento del deposito dell'istanza (10/06/2024) l'ultima sentenza irrevocabile era quella emessa dal GIP di Novara (14/02/2024), mentre successivamente è divenuta irrevocabile un'altra sentenza (02/10/2024) emessa dall'autorità giudiziaria di Milano. Il PM, con conclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria di competenza del GIP di Novara.
La decisione
Il giudice competente è stato individuato nel Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara. La Corte ha ritenuto sussistente il conflitto e ha deciso in favore di Novara sulla base dell'art. 665, comma 4, c.p.p. e del principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza si determina in base al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della proposizione della domanda (ossia al 10/06/2024) e non muta per il successivo passaggio in giudicato di altra decisione.
Norme richiamate
art. 665 comma 4 cod. proc. pen.
La competenza a provvedere, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la Corte ha applicato tale criterio per individuare il giudice dell'esecuzione competente.
art. 670 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'incidente di esecuzione; la istanza originaria è stata riqualificata come incidente di esecuzione ex art. 670 e, pur nella riqualificazione, la competenza è stata valutata secondo le regole dell'esecuzione e dell'art. 665 c.p.p.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato incidentalmente: la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza come tardiva ex art. 629-bis, prima di riqualificarla ex art. 670; la decisione sulla competenza è però stata adottata dopo la riqualificazione.
Principio della "perpetuatio jurisdictionis" (giurisprudenza)
La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per il successivo sopravvenire di un diverso provvedimento divenuto irrevocabile; la Corte ha confermato l'applicazione costante di questo principio.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.1 n. 37300/2021; Sez.1 n. 51271/2019; Sez.3 n. 400/2022)
Precedenti confermano che l'attribuzione di competenza per l'esecuzione segue il criterio dell'ultimo provvedimento irrevocabile e che detta competenza rimane ferma al momento della proposizione dell'istanza anche se successivamente intervengono altre sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- La competenza per gli atti di esecuzione si determina in base al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della proposizione dell'istanza: verificare quale sentenza era irrevocabile quando è stata depositata la domanda.
- Il principio della perpetuatio jurisdictionis stabilisce che la competenza non muta per l'intervenuta irrevocabilità di un altro provvedimento sopravvenuto dopo il deposito dell'istanza.
- La riqualificazione sostanziale dell'istanza (es. da rescissione del giudicato a incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.) non modifica il criterio di determinazione della competenza previsto dall'art. 665 c.p.p.
- In caso di reciproca ricusazione da parte dei giudici dell'esecuzione si configura un conflitto di competenza che va risolto dal giudice competente a decidere il conflitto (corte competente), il quale applicherà i criteri sopra indicati.
- Prima di proporre atti esecutivi o istanze incidentali è prudente verificare e documentare quale sia il provvedimento irrevocabile computato ai fini della competenza alla data di deposito della domanda, per evitare conflitti e ritardi procedurali.
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