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Legge

L.R. Lazio 40/2001

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 <> e 6 agosto 1999, n. 14 <> e successive modifiche disposizioni transitorie in materia di invalidi civili (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 40/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce modifiche alle precedenti leggi regionali in materia di invalidi civili e detta una disciplina transitoria per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici. Prevede un accordo Regione-INPS e l’assegnazione delle risorse da parte dei comuni fino al passaggio effettivo delle funzioni. L’articolo 1 risulta poi abrogato nel 2016.

Modifiche in materia di invalidi civili e disciplina transitoria per i nuovi trattamenti economici

Modifiche e disciplina transitoria in materia di invalidi civili

La legge regionale interviene su norme preesistenti in materia di invalidi civili e disciplina, in via transitoria, l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione di nuovi trattamenti economici. Il provvedimento riguarda la Regione indicata nel titolo e opera nel quadro della legislazione regionale richiamata.

Modifiche alla normativa regionale previgente

La legge apporta modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive modificazioni, nonché alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni. Dal testo consolidato emerge che:

  • una disposizione dell’articolo 151, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 viene soppressa;
  • all’articolo 191 della medesima legge viene aggiunto un comma dopo il comma 4;
  • all’articolo 192 viene aggiunto un comma dopo il comma 6.

Le modifiche incidono quindi sull’assetto organizzativo e procedurale della materia, ma il contenuto puntuale delle singole disposizioni aggiunte o sostituite non è ricostruibile dal testo fornito, che riporta formule omissive.

Regime transitorio per i nuovi trattamenti economici agli invalidi civili

La parte più significativa della legge è la disciplina transitoria relativa alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili. In deroga alla disciplina ordinaria della l.r. 14/1999, la Regione deve stipulare un apposito accordo con l’INPS, ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 388/2000, per esercitare transitoriamente le funzioni e i compiti amministrativi in questa materia.

Ruolo dei comuni e flusso delle risorse

I comuni destinatari delle risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998, relative alle funzioni in questione, intervengono nel seguente modo:

  • stipulano un protocollo d’intesa con la Regione e con l’INPS;
  • assegnano all’INPS le risorse ricevute;
  • ciò avviene per tutta la durata dell’accordo regionale con l’INPS.

La legge, quindi, prevede un passaggio graduale della gestione economico-amministrativa verso l’INPS, mediato da intese con gli enti locali.

Copertura finanziaria e miglioramento del servizio

La Regione può destinare una quota del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale al miglioramento del servizio connesso all’esercizio delle funzioni transitorie. Il limite massimo previsto è pari a un miliardo.

Disciplina applicabile fino al trasferimento effettivo delle risorse

Fino alla data di assegnazione delle risorse all’INPS ai sensi del protocollo e dell’accordo previsti dalla legge, le funzioni e i compiti relativi ai nuovi trattamenti economici per invalidi civili restano esercitati dai comuni secondo la l.r. 14/1999 e i relativi provvedimenti di attuazione.

Nota sull’attualità della norma

L’articolo 1 del provvedimento risulta abrogato successivamente dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. La disciplina transitoria dell’articolo 3 aveva comunque natura legata al trasferimento di funzioni e all’attuazione dell’accordo Regione-INPS, quindi riferita a una fase ormai conclusa.

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