L.R. Campania 5/2015
Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania 5/2015 promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari a fini solidali, sostiene terzo settore, imprese con marchio etico, scuole e agenzie formative, e prevede incentivi fiscali e iniziative di sensibilizzazione. Le misure finanziarie erano quantificate per il 2015; il regolamento attuativo doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Interventi regionali contro gli sprechi alimentari e per il recupero delle eccedenze alimentari
Interventi regionali contro gli sprechi alimentari e per il recupero delle eccedenze
La legge della Regione Campania disciplina un insieme di interventi finalizzati a tutelare le fasce più deboli della popolazione e a ridurre gli sprechi alimentari. Il provvedimento valorizza il recupero delle eccedenze alimentari e la loro redistribuzione a fini di solidarietà e beneficenza nel territorio regionale.
Finalità e destinatari dell’intervento
La Regione Campania riconosce e promuove l’attività svolta da due categorie di soggetti:
- i soggetti del terzo settore impegnati nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore di persone indigenti o in grave disagio sociale;
- le imprese che adottano processi produttivi improntati alla responsabilità sociale e che siano concessionarie del marchio etico regionale.
Accanto al sostegno operativo, la Regione promuove bandi e iniziative utili al raggiungimento di tali obiettivi e sostiene campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione contro gli sprechi alimentari.
Definizione di eccedenze alimentari
La disciplina individua come eccedenze alimentari, purché perfettamente commestibili:
- le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenze o errori di confezionamento, etichettatura o motivi analoghi, nonché per prossimità della data di scadenza;
- i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e di somministrazione collettiva;
- le eccedenze invendute della grande distribuzione destinate alla eliminazione dal circuito alimentare.
Soggetti attuatori e requisiti
Per attuare le finalità della legge, la Regione si avvale:
- dei soggetti del terzo settore che svolgono le attività di recupero e redistribuzione;
- delle imprese concessionarie del marchio etico regionale;
- delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative, per le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione.
I soggetti del terzo settore devono inoltre:
- operare in Campania;
- realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
- documentare un’attività diffusa e continuativa di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari già in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- essere accreditati al FEAD, il Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti.
Misure di intervento e incentivi
La Giunta regionale è chiamata a promuovere un insieme di misure operative e di sostegno. Tra queste figurano gli accordi di collaborazione tra imprese alimentari, grande distribuzione, ristorazione collettiva e soggetti del terzo settore per la cessione di alimenti ancora commestibili.
La Giunta promuove anche:
- attività di riduzione degli sprechi lungo la filiera agroalimentare;
- network sociali basati su piattaforme web, web community e app;
- progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale;
- l’istituzione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.
È inoltre previsto che, con regolamento da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta predisponga misure di riduzione delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF per le imprese concessionarie del marchio etico che stipulino gli accordi di collaborazione previsti dalla legge.
Aspetti finanziari
Gli oneri della legge sono quantificati in 100.000 euro, comprensivi del minore gettito derivante dalle agevolazioni fiscali per l’anno di riferimento. La copertura è assicurata mediante prelievo da stanziamenti del bilancio regionale 2015; per gli esercizi successivi si rinvia ad appositi stanziamenti.
Monitoraggio e applicazione
Entro due anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e sugli interventi previsti, indicando anche le eventuali criticità emerse in fase applicativa.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le misure finanziarie e la copertura indicate nel testo sono riferite all’esercizio 2015 e ai successivi esercizi secondo futuri stanziamenti.
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