Cassazione Penale, Sentenza n. 13604/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare in carcere subita dal 29/11/2016 al 16/11/2020 (1450 giorni) nell'ambito del procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di indennizzo, sostenendo l'assenza di dolo o colpa grave a suo carico e richiamando precedenti assoluzioni e un precedente riconoscimento di riparazione in altro procedimento fondato sugli stessi elementi. Sosteneva che la restrizione era dipesa solo da dichiarazioni di terzi e non da suoi comportamenti idonei a creare la falsa apparenza di responsabilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse motivato congruamente il diniego, avendo evidenziato elementi (contiguità con il cognato Tropea, gestione del Villaggio ALEMIA in suoi periodi di assenza, gestione informale del "Blue Bar", partecipazione a riscossioni) idonei a far ritenere che l'istante avesse dato causa, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La Cassazione ha inoltre ricordato i principi giurisprudenziali: il giudizio di cassazione è limitato a legittimità e congruità della motivazione e non sostituisce il merito; il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha tenuto una condotta volontaria che crea allarme sociale o, per macroscopica negligenza, una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria. È stata ritenuta rilevante la contiguità e le condotte, pur insufficienti a fondare la condanna penale, idonee a provocare l'apparenza di colpevolezza e dunque la colpa grave ostativa all'indennizzo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Stabilisce il diritto all'indennizzo salvo che l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a causare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale causa ostativa
art. 43 cod. pen.
Definizione normativa della colpa utilizzata per valutare la rilevanza della condotta dell'interessato ai fini dell'ostatività dell'indennizzo (es. macroscopica negligenza, imprudenza, inosservanza di norme)
art. 646 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il perimetro del controllo della Cassazione: la cognizione della Corte di legittimità è circoscritta agli aspetti di legittimità del provvedimento impugnato e alla congruità/logica della motivazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge) utilizzati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamo procedurale relativo alla disciplina del giudizio di riparazione e ai rimedi esperibili contro le decisioni della Corte d'appello
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se l'interessato ha dato causa, con dolo o con colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare: non serve necessariamente una condotta che integri reato, è sufficiente che la condotta abbia creato l'apparenza di colpevolezza (contiguità o comportamenti percepibili come indicativi di complicità).
- Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi (antecedenti e successivi alla detenzione) per accertare la sussistenza della causa ostativa; detta valutazione può arrivare a conclusioni diverse rispetto al giudizio penale di merito pur partendo dallo stesso materiale probatorio.
- La Corte di Cassazione, in sede di controllo, è limitata a verificare la legittimità e la congruità/logica della motivazione del giudice di merito e non può riesaminare il merito dei fatti salvo violazioni di legge o vizi logico-motivazionali evidenti.
- Una precedente assoluzione o un precedente riconoscimento di riparazione in altro procedimento non vincola automaticamente il giudice della riparazione in un diverso procedimento: va valutata la specificità delle condotte e dei reati contestati in ciascun procedimento.
- Per resistere al diniego di indennizzo è strategico non limitarsi a sostenere genericamente l'inaffidabilità dei testi, ma indicare specifiche doglianze sui fatti ritenuti rilevanti, produrre elementi che escludano la causalità tra condotta e misura cautelare (alibi, documentazione sulla non gestione di attività contestate, testimonianze dirette) e mostrare che le condotte addebitate non erano idonee, secondo l'esperienza comune, a indurre l'autorità a adottare la misura.
- Per i difensori: impugnare un rigetto di riparazione richiede motivazioni precise (art. 606 c.p.p. compatibilmente) e la contestazione dei passaggi logico-fattuali della decisione, non solo l'affermazione astratta dell'innocenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →