L.R. FVG 2/2009
Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 2/2009 modifica le procedure per incarichi e lavori pubblici sotto soglia, semplifica alcune verifiche sismiche per DIA e attività edilizia libera, e autorizza finanziamenti per il restauro di immobili storici privati con raccolte museali in comuni montani. È entrata in vigore il 19 febbraio 2009; le parti modificative restano rilevanti solo per la disciplina poi sostituita.
Modifiche urgenti in materia di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, con contributi per il restauro di immobili storici
Modifiche urgenti in materia di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia e interventi per immobili storico-architettonici
La legge regionale disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, alcune modifiche puntuali e urgenti alla normativa sui lavori pubblici e sull’attività edilizia, oltre a prevedere un sostegno finanziario per specifici interventi di conservazione e restauro di immobili di interesse storico-architettonico.
Lavori pubblici: incarichi sotto soglia e procedura negoziata
Nel sistema dei lavori pubblici regionale vengono riviste le regole per il conferimento di incarichi e per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata.
Per gli incarichi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, seguendo la procedura negoziata prevista dalla disciplina regionale. L’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se esistono in tale numero soggetti idonei.
La procedura negoziata è ammessa anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. In tali casi:
- la stazione appaltante individua, ove possibile, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato relative alla qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- devono essere rispettati i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
- devono essere selezionati almeno tre operatori economici, se esistono in tale numero soggetti idonei;
- per lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l’invito va rivolto ad almeno cinque operatori economici, se disponibili in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici selezionati sono invitati contemporaneamente a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L’aggiudicazione avviene in favore dell’operatore che offre le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per contratti di pari importo affidati con procedure aperte o ristrette.
Edilizia: semplificazione delle verifiche sismiche
Per gli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività, quando la tipologia costruttiva richiede la verifica dell’osservanza del progetto rispetto alle norme sismiche richiamate dalla disciplina regionale e statale, tale verifica è sostituita da un’asseverazione del progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dalla legge regionale n. 27/1988.
La stessa asseverazione è prevista anche per gli interventi eseguibili in regime di attività edilizia libera ai sensi della disciplina regionale, per le ipotesi indicate dalla legge.
Interventi per la conservazione e il restauro di immobili storico-architettonici
L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Fondo previsto dalla legge finanziaria regionale 2000 e nell’ambito delle tipologie del Titolo V della legge regionale n. 63/1977, interventi di conservazione e restauro di immobili:
- di proprietà privata;
- di interesse storico-architettonico;
- ospitanti raccolte museali aperte al pubblico;
- situati in comuni interamente montani compresi nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, e successive modificazioni.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal finanziamento sono posti a carico dell’unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9500 del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio 2009.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 19 febbraio 2009.
Profili di attualità
La disciplina introdotta opera come modifica della normativa regionale richiamata e, per la parte relativa ai finanziamenti, riguarda uno specifico intervento di bilancio riferito all’esercizio 2009-2011. Le disposizioni sul restauro hanno quindi rilievo per l’ambito e il periodo di applicazione del relativo stanziamento; le modifiche ai procedimenti edilizi e dei lavori pubblici restano rilevanti solo nei limiti della normativa successivamente vigente.
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