Deliberazione n. 185 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. Il dirigente competente aveva ingiunto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e ne aveva prescritto la conservazione per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Collegio ha quindi ratificato il provvedimento urgente.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione dell’interessato relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo e poteri esercitati
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di ricevere segnalazioni su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito e di decidere con urgenza;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati quale base per l’intervento dell’Autorità;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva del Collegio.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 93 del 24 marzo 2025.
Con tale atto è stato disposto che:
- Telegram FZ-LLC adotti immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma sia conservato per soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- la conservazione avvenga con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità;
- le modalità di conservazione siano comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Collegio ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente n. 93/2025 adottato il 24 marzo 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Esito pratico del provvedimento
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure immediate di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, tipiche della procedura d’urgenza prevista per la tutela rapida della persona interessata nei casi di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione.
Misure urgenti adottate il 24 marzo 2025
Con determinazione n. 93/2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Collegio
Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 93/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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