Deliberazione n. 146 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale. Il dirigente competente aveva ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. La decisione del 13 marzo 2025 ratifica integralmente il provvedimento urgente.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy (revenge porn)
Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 13 marzo 2025 n. 146, la determinazione d’urgenza adottata dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso una piattaforma digitale.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e prevede la decisione entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Fatti e avvio del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con determinazione n. 74 del 6 marzo 2025.
Misure urgenti disposte
Con il provvedimento d’urgenza è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 13 marzo 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato il provvedimento n. 74/2025 adottato d’urgenza il 6 marzo 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Esito
Il provvedimento non dispone una sanzione pecuniaria, ma conferma un intervento urgente di natura inibitoria e conservativa finalizzato a prevenire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e a preservare eventuali elementi probatori.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite la piattaforma Telegram senza il proprio consenso. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 74 del 6 marzo 2025, in via d’urgenza, per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Alla società Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 13 marzo 2025, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 6 marzo 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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