Messaggio numero 30351 del 14-11-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che le cooperative possono instaurare con i soci ordinari rapporti di lavoro subordinato dirigenziale, purché sia stato adottato il regolamento previsto dalla legge n. 142/2001. Si conferma l’applicazione delle norme ordinarie, incluso il d.lgs. n. 423/2001 per l’adeguamento graduale dell’imponibile previdenziale, e si indicano le modalità di esposizione nei modelli DM10/2 ed EMens.
Soci lavoratori di cooperative DPR 602/1970 con qualifica di dirigente
Soci lavoratori di cooperative DPR 602/1970 con qualifica di dirigente
Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni sull’applicabilità dell’articolo 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 423/2001 ai soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal d.p.r. n. 602/1970 che rivestono qualifica dirigenziale. L’obiettivo è chiarire il regime contributivo e le modalità di esposizione dei rapporti nei flussi e nei modelli previdenziali.
Quadro normativo di riferimento
L’Istituto richiama innanzitutto il d.lgs. n. 423/2001, che ha introdotto un percorso di graduale superamento dello speciale regime previsto dal d.p.r. n. 602/1970 per gli obblighi previdenziali e assistenziali. Tale percorso è finalizzato, alla scadenza del quinquennio previsto, all’equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci di cooperative a quella dovuta per i lavoratori dipendenti delle imprese in genere, come già chiarito nella circolare 4 febbraio 2002, n. 33.
Viene inoltre richiamato l’articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, secondo cui il socio lavoratore, con l’adesione alla cooperativa o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, instaura anche un ulteriore rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali. Da tali rapporti derivano i relativi effetti fiscali, previdenziali e gli altri effetti giuridici previsti dalla legge n. 142/2001 e dalle altre fonti compatibili con la posizione del socio lavoratore.
Rapporti di lavoro dirigenziali con i soci della cooperativa
L’INPS afferma che le cooperative possono instaurare con i propri soci ordinari rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli con natura dirigenziale. Tale possibilità è però subordinata all’adozione del regolamento previsto dall’articolo 6 della legge n. 142/2001, nel quale deve essere espressamente contemplata questa tipologia di rapporto tra quelli instaurabili con i soci.
Quando il rapporto dirigenziale è validamente instaurato, ai soci lavoratori si applicano le norme ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Applicazione del d.lgs. n. 423/2001
Tra le disposizioni ordinarie richiamate dall’Istituto rientrano anche quelle del d.lgs. n. 423/2001 in materia di graduale adeguamento dell’imponibile previdenziale e assistenziale a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Tali disposizioni risultano applicabili con riferimento ai periodi contributivi successivi all’adozione del regolamento e a decorrere dall’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale tra cooperativa e socio.
Modalità di esposizione nei modelli DM10/2 ed EMens
L’Istituto indica le modalità di registrazione dei soggetti interessati sui modelli contributivi.
Per i soci lavoratori delle cooperative del DPR n. 602/1970 che rivestono qualifica di dirigente, l’esposizione nel modello DM10/2 deve avvenire secondo le modalità già in uso:
- codice qualifica "3" per i dirigenti del settore terziario e per i dirigenti già iscritti all’Inpdai al 31 dicembre 2002;
- codice qualifica "9" per i dirigenti di aziende industriali assunti o nominati dal 1° gennaio 2003.
Per i lavoratori con qualifica di dirigente che non siano soci della cooperativa con cui hanno instaurato il rapporto di lavoro, il modello DM10/2 deve riportare il già previsto codice tipo contribuzione "30", preceduto dalla qualifica "3" o "9".
La medesima codifica deve essere utilizzata anche nel flusso EMens.
Disposizione finale
Il messaggio precisa infine che il contenuto dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
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