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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32350/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per erronea applicazione dell'art. 81, primo comma, cod. pen.: il Tribunale non ha aumentato la pena per il concorso formale di reati nonostante la condotta di resistenza fosse stata posta in essere contro due pubblici ufficiali (due agenti della Polizia di Stato), consistendo in calci e pugni durante un controllo per violazione del codice della strada.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha ammesso il ricorso del Pubblico Ministero (ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio sul solo aspetto della determinazione della pena, tenendo conto che la resistenza è stata commessa nei confronti di due pubblici ufficiali e pertanto impone l'aumento previsto dall'art. 81, primo comma, c.p.

Norme richiamate

  • art. 81, primo comma, cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che quando una stessa condotta offensiva integra reati formali nei confronti di più soggetti offesi omogenei (qui, due pubblici ufficiali), è necessario applicare l'aumento di pena previsto per il concorso formale di reati.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, considera che la condotta violenta o minacciosa rivolta a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio configura concorso formale omogeneo di reati e giustifica l'aumento sanzionatorio.

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, in una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato, può essere fatto valere dal pubblico ministero mediante ricorso per cassazione (in assenza di gravame dell'imputato).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020

    Richiamata solo in relazione alla procedura di trattazione scritta del giudizio di cassazione; conferma la modalità di svolgimento del giudizio per iscritto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni) e Sez. 6, n. 8113 del 14/02/2024 (Di Grazia)

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che stabiliscono il principio secondo cui la resistenza diretta verso più pubblici ufficiali integra concorso formale omogeneo e impone l'aumento di pena per ciascun pubblico ufficiale offeso.

Massime di principio

  • Se la stessa azione violenta o minacciosa è diretta contro più pubblici ufficiali impegnati nello svolgimento del loro servizio, va valutata come concorso formale omogeneo e va applicato l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, primo comma, cod. pen.
  • In un giudizio abbreviato il pubblico ministero può impugnare in Cassazione errori di diritto nella determinazione della pena (art. 443, comma 3, c.p.p.), anche in assenza di impugnazione dell'imputato.
  • La correzione disposta dalla Corte di cassazione può riguardare esclusivamente il trattamento sanzionatorio (annullamento limitato e rinvio), senza incidere sulla dichiarazione di responsabilità sostanziale già resa, quando il vizio concerne soltanto la determinazione della pena.
  • Il giudice che determina la pena deve tenere conto del numero di persone offese quando la condotta integra reati omogenei in concorso formale; ciò implica un aumento sanzionatorio non evitabile con la sola scelta del minimo edittale per il reato ritenuto più grave.
  • In casi simili è opportuno, nelle memorie o deduzioni, richiamare esplicitamente la giurisprudenza di legittimità sulle resistenze rivolte a più pubblici ufficiali per evitare omissioni nel calcolo del trattamento sanzionatorio.

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