L.R. Basilicata 59/2000
RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE O, COMUNQUE, DI QUALSIASI ORGANISMO, NOMINATI DALLA REGIONE, COMMISURATA ALLA INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 59/2000 ridetermina il compenso degli amministratori di enti o organismi nominati dalla Regione, fissandolo al massimo al 65% dell’indennità lorda del consigliere regionale, con applicazione alle nomine ex L.R. 32/2000. Modifica inoltre l’indennità del Difensore civico al 40% di quella del consigliere regionale e abroga la L.R. 19/1991.
Rideterminazione dell’indennità di carica per amministratori di enti nominati dalla Regione Basilicata e del Difensore civico
Rideterminazione delle indennità di carica in Regione Basilicata
La legge interviene sulla misura delle indennità spettanti agli amministratori di enti, aziende e altri organismi nominati dalla Regione Basilicata, nonché sull’indennità del Difensore civico. Definisce un tetto massimo parametrato al trattamento lordo del consigliere regionale e disciplina l’immediata applicazione della nuova misura alle nomine effettuate secondo la normativa regionale richiamata.
Ambito di applicazione e criterio di calcolo
La disciplina riguarda gli amministratori di enti, aziende o, più in generale, di qualsiasi organismo nominato dalla Regione, quando la normativa vigente prevede che la loro indennità di carica sia commisurata a quella del consigliere regionale. In tal caso, la base di riferimento è l’indennità lorda percepita dal consigliere regionale.
Limite massimo dell’indennità
L’indennità di carica non può in ogni caso superare il 65% dell’indennità lorda del consigliere regionale. Le indennità già fissate in misura superiore a tale soglia si intendono automaticamente ricondotte al limite massimo del 65%.
Decorrenza dell’applicazione
La nuova disciplina si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32. La legge, quindi, non introduce una regola generale retroattiva per tutte le nomine pregresse, ma collega l’efficacia del nuovo criterio alle nomine successive a quel riferimento normativo.
Direttive per i rappresentanti regionali negli organismi esterni
Per gli enti, istituti o organismi non istituiti dalla Regione o non dipendenti da essa, i rappresentanti regionali chiamati a votare sulla determinazione dell’indennità degli amministratori devono attenersi alle direttive del Consiglio regionale. Prima del voto, il Consiglio deve essere preventivamente consultato su iniziativa dei singoli rappresentanti.
Abrogazioni
La legge abroga espressamente la L.R. 11 novembre 1991, n. 19, oltre a ogni altra norma incompatibile con il nuovo assetto introdotto.
Profili finanziari
Per l’esercizio finanziario in corso, i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico dei bilanci degli enti interessati. Gli oneri a carico del bilancio regionale sono imputati ai relativi capitoli di bilancio. Per gli anni successivi, sarà la programmazione dei bilanci degli enti interessati e del bilancio regionale a determinare gli stanziamenti necessari.
Modifica dell’indennità del Difensore civico
La legge modifica l’articolo 9 della L.R. 14 giugno 1986, n. 11, stabilendo che al Difensore civico compete un’indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal consigliere regionale.
Portata attuale
Si tratta di una disciplina puntuale, riferita a criteri di calcolo di indennità e a una specifica modifica del trattamento del Difensore civico. La parte relativa al difensore civico è storicamente datata, ma il testo non indica ulteriori limiti temporali di efficacia per la regola del 40%.
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