Cassazione Penale, Ordinanza n. 33531/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la doglianza sulla responsabilità penale fosse inammissibile perché incompatibile con la sentenza di applicazione della pena concordata e non riconducibile a una violazione deducibile nei limiti ammessi per tale decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Enna aveva applicato, ai sensi del rito speciale, la pena concordata tra le parti per il reato di evasione. Con un unico motivo ha contestato l'affermazione della responsabilità penale, sostenendo che mancassero elementi probatori a sostegno dell'imputazione. La Corte ha rilevato che, in presenza di una sentenza di applicazione della pena, sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Norme richiamate
La disposizione individua il reato di evasione oggetto della sentenza di applicazione della pena.
La Corte richiama la norma nell'affermare che, nel giudizio conseguente all'applicazione della pena, sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti sono inammissibili le doglianze relative a motivi cui l'imputato abbia rinunciato con la richiesta o l'accordo sul rito speciale.
- Nel medesimo ambito sono inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dall'ordinamento per la rilevabilità di cause evidenti di proscioglimento.
- Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili soltanto quando denuncino l'illegalità della sanzione, ossia quando essa sia estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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