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Circolare

Circolare INAIL n. 18 del 13 aprile 2007

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2006. Rivalutazione delle prestazioni particolari

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2006, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite, dell’indennità temporanea e dell’assegno una tantum, nonché i criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso, compresi assegni continuativi, assegno per assistenza personale continuativa e prestazioni particolari. Sono inoltre fornite istruzioni operative alle unità territoriali, alle strutture informatiche e alle Avvocature per gli aggiornamenti dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale dal 1° luglio 2006

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 2006

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2006, nei settori industriale e agricolo. Il provvedimento recepisce i decreti ministeriali richiamati nel quadro normativo e fornisce i valori retributivi aggiornati, nonché le istruzioni operative per la liquidazione iniziale e la riliquidazione delle prestazioni in corso.

Ambito normativo e finalità

La disciplina si fonda sul D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, sul D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 per l’agricoltura, su varie leggi richiamate in materia di infortuni e malattie professionali, sulla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 221 del 17 maggio 2006 e sui decreti ministeriali del 27 settembre 2006, pubblicati in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007, per i settori industria e agricoltura. La circolare precisa che la rivalutazione deve essere applicata dal 1° luglio 2006 e che i nuovi criteri valgono sia per la prima liquidazione sia per la riliquidazione delle prestazioni già in pagamento.

Liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per il settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è pari a 61,06 euro. Ne derivano una retribuzione annua minima di 12.822,60 euro e una retribuzione annua massima di 23.813,40 euro.

Per il settore agricolo, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è fissata in 19.351,59 euro. La circolare distingue le seguenti ipotesi:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale di 19.351,59 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale, quindi tra 12.822,60 e 23.813,40 euro;
  • lavoratori autonomi: retribuzione annua convenzionale di 12.822,60 euro.

Assegno una tantum in caso di morte e indennità temporanea in agricoltura

Per i superstiti l’assegno una tantum è stabilito in 1.691,62 euro, sia per il settore industriale sia per quello agricolo.

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi da applicare sono:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, la retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di 36,14 euro;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la circolare non indica un importo autonomo nella tabella riepilogativa;
  • per i lavoratori autonomi, la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a 40,62 euro.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Le riliquidazioni delle prestazioni in corso sono state effettuate dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni sulla base dei criteri indicati dalla circolare.

Per le rendite per inabilità permanente del settore industriale, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

  • 1,0170 per l’anno 2004 e precedenti;
  • 1,0000 per l’anno 2005 e primo semestre 2006.

Nel settore agricolo la riliquidazione varia in funzione della categoria del lavoratore e della decorrenza della rendita:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale di 19.351,59 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: retribuzione effettiva nei limiti industriali tra 12.822,60 e 23.813,40 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: retribuzione annua convenzionale di 19.351,59 euro;
  • lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: retribuzione annua convenzionale di 19.351,59 euro;
  • lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993: retribuzione minimale del settore industriale pari a 12.822,60 euro.

Integrazione rendita e assegno per assistenza personale continuativa

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2006 non definiti entro il 16 febbraio 2007, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a 422,19 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per settore industriale e agricolo secondo le seguenti fasce di inabilità:

  • da 50 a 59%: 236,95 euro in industria e 296,77 euro in agricoltura;
  • da 60 a 69%: 332,42 euro in industria e 414,11 euro in agricoltura;
  • da 80 a 89%: 617,14 euro in industria e 710,91 euro in agricoltura;
  • da 90 a 100%: 950,76 euro in industria e 1.007,70 euro in agricoltura;
  • da 100% con assistenza personale continuativa: 1.373,51 euro in industria e 1.429,88 euro in agricoltura.

Adempimenti delle Unità territoriali

Le Unità territoriali devono provvedere alla riliquidazione di:

  • rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
  • speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio e alla malattia professionale, da adeguare al 1° luglio 2006;
  • prestazioni segnalate tramite i tabulati annuali della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, comprese le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2006 e le rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2005 deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole. Quando, sulla base del raffronto tra le retribuzioni già acquisite, risulta più favorevole quella della rendita pregressa, le Unità operative devono comunicarla secondo le modalità vigenti per la gestione meccanizzata delle rendite.

Prestazioni particolari per rettifica di errore

Con effetto dall’anno 2006 la circolare prevede la rivalutazione delle prestazioni particolari erogate a seguito di provvedimenti di rettifica per errore. I casi di prestazione particolare con codice 7 vengono rivalutati direttamente dal Centro, mentre quelli con codici 8 e 9 sono segnalati alle strutture territoriali mediante appositi tabulati.

Comunicazioni, moduli e aggiornamento dei dati anagrafici

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni invia un tabulato con i dati contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, che lo distribuiscono alle unità operative e alle sedi territoriali interessate, comprese le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e la Sede regionale di Aosta.

Agli interessati viene comunicato il provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc., che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

Azioni di surroga e regresso

Ai fini delle azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2006. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2006. Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.

Punti principali

Decorrenza e finalità della rivalutazione

La circolare recepisce i decreti ministeriali che approvano la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con effetto dal 1° luglio 2006. L’intervento riguarda sia il settore industriale sia quello agricolo e serve a definire i nuovi parametri per la prima liquidazione delle prestazioni e per la riliquidazione di quelle già in essere.

Rendite per inabilità permanente: valori di prima liquidazione

Nel settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in 61,06 euro, con retribuzione annua minima pari a 12.822,60 euro e massima pari a 23.813,40 euro. Nel settore agricolo la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è fissata in 19.351,59 euro. Per i lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura si applica la retribuzione annua convenzionale; per i subordinati a tempo indeterminato la retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale; per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale pari a 12.822,60 euro.

Assegno una tantum in caso di morte

Per i superstiti l’assegno una tantum è fissato in 1.691,62 euro, con applicazione nei settori industriale e agricolo.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

Per il settore agricolo la circolare indica i riferimenti retributivi da usare per il calcolo dell’indennità giornaliera: per i lavoratori subordinati a tempo determinato si usa la retribuzione effettiva giornaliera, nel rispetto del limite minimo di 36,14 euro; per i lavoratori autonomi si usa la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a 40,62 euro.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Le riliquidazioni delle prestazioni in corso sono state effettuate dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri distinti per settore. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0170 per l’anno 2004 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2005 e primo semestre 2006. Nel settore agricolo la riliquidazione segue criteri differenziati per lavoratori a tempo determinato, indeterminato e autonomi, in base alla decorrenza delle rendite e ai limiti retributivi previsti.

Integrazione rendita e assegno per assistenza personale continuativa

Per i casi di integrazione rendita relativi al 2006 non definiti entro il 16 febbraio 2007, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite e ammonta a 422,19 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta importi differenziati per settore industriale e agricolo in relazione alla percentuale di inabilità: da 50 a 59%, da 60 a 69%, da 80 a 89%, da 90 a 100% e da 100% con assistenza personale continuativa.

Istruzioni operative per le Unità territoriali

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti da adeguare al 1° luglio 2006 e delle prestazioni segnalate nei tabulati annuali della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, comprese le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2006 e le rendite unificate. Per le rendite unificate fino al 2005 va riapplicata la scelta della retribuzione più favorevole.

Prestazioni particolari per rettifica di errore

Dal 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. I casi con codice 7 vengono rivalutati direttamente dal Centro, mentre quelli con codici 8 e 9 sono segnalati tramite tabulati alle strutture territoriali.

Tabulati, comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni trasmette alle Direzioni regionali i tabulati con i dati già contenuti nei moduli 150/I e 151/I, per la distribuzione alle unità operative e alle sedi territoriali interessate. Agli interessati viene inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con il relativo conguaglio mediante i moduli 170/I e 171/I. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli.

Azioni di surroga e regresso

Ai fini delle azioni giudiziali e stragiudiziali di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio 2006. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2006 e, se possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio dei giudizi in corso per aggiornare le conclusioni già formulate.

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