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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2044/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di intimazione di pagamento relativa a nove cartelle; il contribuente deduceva omissione di notificazione delle cartelle prodromiche, vizi dell'intimazione e la prescrizione breve dei crediti (asserendo prescrizione quinquennale per i tributi erariali e triennale per la tassa automobilistica). L'Ufficio ricorreva in Cassazione con tre motivi: (1) i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e la definitività della cartella comporta applicazione del termine ordinario; (2) le sanzioni tributarie irrogate contestualmente all'atto di recupero non dovrebbero essere soggette al solo termine quinquennale dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, ma al medesimo regime prescrizionale del tributo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 472/1997; (3) gli interessi accessori al tributo dovrebbero seguire la prescrizione del tributo (decennale se si tratta di tributo erariale) e non la prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (conforme alle conclusioni del Pubblico Ministero), ritenendo che la definitività della cartella non altera il termine di prescrizione del credito: se il credito non è assoggettato a prescrizione breve, rimane il termine prescrizionale ordinario (decennale) previsto dall'art. 2946 c.c. Ha invece rigettato il secondo motivo: la prescrizione delle sanzioni tributarie resta disciplinata dall'art. 20 d.lgs. 472/1997 (termine quinquennale) salvo che si tratti di sanzioni in titolo giudiziale divenuto definitivo, applicandosi l'allungamento previsto dall'art. 2953 c.c. (actio iudicata). Ha inoltre rigettato il terzo motivo: la prescrizione degli interessi è regolata dalla norma di diritto comune (art. 2948, n.4, c.c.) che prevede la prescrizione quinquennale per gli interessi, i quali, una volta maturati, costituiscono obbligazioni autonome rispetto al capitale. La sentenza impugnata (della CTR) è cassata e la causa rinviata al giudice a quo per le questioni residue e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione ordinaria decennale del credito; la Corte la richiama per sostenere che, se il credito non è soggetto a prescrizione "breve", vale il termine ordinario decennale

  • art. 2953 c.c.

    Norma sull'effetto dell'actio iudicati che può determinare l'allungamento della prescrizione breve in caso di titolo giudiziale passato in giudicato; rilevante per il principio secondo cui l'allungamento riguarda titoli giudiziali definitivi

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento

    Disciplina unitaria e speciale della prescrizione (e decadenza) delle sanzioni tributarie: termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni, applicabile anche alle sanzioni notificate con cartella, salvo diverso titolo giudiziale definitivo

  • art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Stabilisce che, in fase esecutiva, per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; la Corte interpreta che ciò non sottrae le sanzioni al regime speciale e autonomo previsto dall'art. 20

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; la Corte lo applica come norma di diritto comune che regola la prescrizione degli interessi, riconoscendo l'autonomia della obbligazione degli interessi rispetto al capitale

Massime di principio

  • La definitività o l'irrevocabilità di un atto di riscossione (es. scadenza del termine per opporsi alla cartella) non modifica automaticamente il termine di prescrizione del credito: se il credito non è soggetto a prescrizione breve rimane applicabile la prescrizione ordinaria (decennale art. 2946 c.c.).
  • Le sanzioni tributarie sono regolate da una disciplina speciale (art. 20 d.lgs. 472/1997) che prevede un termine di prescrizione quinquennale per la riscossione; tale termine si applica anche quando la sanzione è contenuta in una cartella di pagamento, salvo che si tratti di sanzioni accertate con titolo giudiziale passato in giudicato, le quali possono beneficiare dell'allungamento previsto dall'actio iudicata.
  • Gli interessi che accedono a un tributo, una volta maturati, costituiscono obbligazioni autonome e sono soggetti, in linea di massima, alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura o fonte dell'obbligazione principale.
  • Per determinare il termine prescrizionale rileva la natura giuridica del credito (tributo erariale, sanzione, interessi) e la fonte dell'obbligazione (atto amministrativo vs titolo giudiziale); è quindi necessario verificare caso per caso quale norma speciale si applichi.
  • In caso di contenzioso, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per valutare le questioni operative residue (es. notifiche, vizi formali, liquidazione), pertanto anche dopo una pronuncia di principio restano accertamenti fattuali da svolgere in primo grado o in appello.

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