Messaggio numero 261 del 19-01-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce nuove istruzioni operative e chiarimenti sull’assegno di natalità: gestione delle DSU/ISEE con omissioni o difformità, utilizzo dell’ISEE corrente, modalità di invio del modello SR163 per il pagamento, nonché precisazioni su ISEE minorenni, domande per gemelli o adozioni plurime, rinnovo annuale della DSU e requisiti nei casi di affidamento temporaneo.
Istruzioni e precisazioni sull’assegno di natalità
Istruzioni e precisazioni sull’assegno di natalità
Il documento contiene nuove indicazioni operative dell’INPS in materia di assegno di natalità, con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e ai Messaggi n. 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015 e 4255/2016. Le precisazioni riguardano soprattutto la gestione delle attestazioni ISEE, le modalità di pagamento, e alcuni casi particolari relativi ai minori beneficiari.
Attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare
La procedura di gestione delle domande è stata aggiornata per intercettare automaticamente le attestazioni ISEE con omissioni o difformità sui rapporti finanziari. L’INPS determina l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati dell’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi, secondo il D.P.C.M. n. 159/2013. L’Agenzia delle entrate effettua controlli di riscontro tra quanto dichiarato nella DSU e l’anagrafe dei rapporti finanziari, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del medesimo D.P.C.M.
Se emergono anomalie, l’Agenzia rende disponibili all’INPS le relative informazioni, indicando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE:
- le specifiche omissioni o difformità;
- la data del controllo;
- il protocollo della DSU;
- i codici fiscali dei componenti del nucleo interessati.
Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, se un componente ha omesso o indicato in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle annotazioni viene riportata la lista completa dei rapporti finanziari riferiti a quel componente.
In presenza di omissioni o difformità, il richiedente può:
- presentare la domanda usando la stessa attestazione ISEE con annotazioni, restando ferma la possibilità per l’ente erogatore di richiedere documentazione idonea a dimostrare completezza e veridicità dei dati; tale documentazione va richiesta dall’utente all’intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;
- presentare una nuova DSU completa delle informazioni precedentemente omesse o difformi.
Dal 1° gennaio 2017 la procedura:
- intercetta le attestazioni ISEE con omissioni o difformità sui rapporti finanziari;
- sospende automaticamente l’istruttoria della nuova domanda o il pagamento della prestazione già in corso;
- invia al cittadino una comunicazione con l’avviso della sospensione e l’indicazione delle possibili azioni.
Il cittadino può, entro 30 giorni:
- presentare una nuova DSU coerente con le risultanze dell’Agenzia delle entrate;
- oppure produrre alla Struttura INPS la documentazione rilasciata dall’intermediario (banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia.
Tale documentazione deve comunque essere prodotta entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata. La comunicazione di sospensione viene inviata alla PEC indicata nella domanda (utente o Patronato) oppure, in mancanza, all’indirizzo di residenza/domicilio tramite raccomandata A/R.
La sospensione permane fino all’attivazione dell’utente in una delle due forme previste. Per le DSU presentate negli ultimi mesi dell’anno, viene evidenziato che la regolarizzazione tramite nuova DSU deve avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno, perché dal 1° gennaio cambia l’anno di riferimento di redditi e patrimoni; se la nuova DSU è presentata nell’anno successivo, non è più possibile recuperare le mensilità riferite all’anno della DSU viziata.
Sono riportati tre esempi applicativi che distinguono i casi di nuova DSU presentata entro l’anno, nell’anno successivo, o di presentazione della documentazione giustificativa dell’intermediario, con effetti sull’erogazione delle mensilità dell’assegno.
La nuova DSU sana quella viziata solo se è essa stessa conforme ai dati dell’Agenzia delle entrate e quindi priva di omissioni o difformità. La documentazione va inoltrata alla struttura INPS competente tramite PEC, raccomandata A/R o sportello, indicando il protocollo della DSU cui si riferisce. La struttura verifica la corrispondenza dei rapporti finanziari omessi o difformi rispetto al quadro FC2 della DSU e decide se:
- riattivare il pagamento o completare l’istruttoria, se la documentazione è coerente;
- mantenere la sospensione, se la documentazione non è idonea o non giustificativa, fino alla produzione di documentazione valida entro il termine dei dodici mesi.
L’esito della verifica è comunicato via PEC ed è comunque visibile in procedura nel profilo dell’utente.
ISEE corrente: validità e rinnovo
L’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata quando interviene una variazione della situazione lavorativa di un componente, che comporta una modifica della situazione reddituale complessiva del nucleo. La sua validità è di due mesi dalla presentazione della DSU con modulo sostitutivo, secondo la circolare INPS n. 171/2014.
È possibile presentare domanda di assegno di natalità con un ISEE corrente valido, purché l’indicatore non superi la soglia annua di 25.000 euro. In questo caso, la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ISEE corrente può essere rinnovato prima della scadenza dei due mesi mediante un’altra DSU modulo sostitutivo. In mancanza di rinnovo, allo scadere dell’ISEE corrente si fa riferimento all’ultima DSU presentata e al relativo ISEE ordinario.
Gli effetti sono i seguenti:
- se l’ISEE ordinario supera la soglia di legge, la domanda viene sospesa per perdita del requisito reddituale e l’utente ne viene informato;
- se l’ISEE ordinario è compreso tra 7.000 e 25.000 euro, la mensilità spettante viene rideterminata in 80 euro.
Quando viene presentata una nuova DSU ordinaria o un nuovo modulo sostitutivo, l’indicatore che ne deriva viene utilizzato per riattivare l’eventuale erogazione dell’assegno e per calcolare la nuova rata mensile.
Modalità di pagamento e modello SR163
Il documento disciplina le modalità di comunicazione dell’IBAN per il pagamento dell’assegno, in coerenza con i Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016. In sede di domanda, l’utente può scegliere:
- il bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- l’accredito su conto con IBAN.
Se viene scelta la seconda modalità, l’utente deve presentare anche il modello SR163, salvo che sia già stato presentato all’INPS per altre prestazioni. Il modello serve a verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato e la titolarità del conto, e deve riportare:
- il codice fiscale del richiedente;
- la modalità di pagamento scelta;
- i dati dell’agenzia o filiale dell’istituto di credito o postale;
- il codice IBAN riferito al rapporto finanziario del richiedente;
- data, timbro e firma del funzionario dell’ufficio postale o della banca.
Sono previste diverse modalità operative:
- se l’utente indica di aver già presentato il modello SR163, la procedura avvia le verifiche e, se l’esito è positivo, definisce l’istruttoria; se l’esito è negativo, sospende la domanda e invia automaticamente la richiesta del modello all’indirizzo PEC/email indicato, oppure l’operatore si attiva per richiederlo;
- se l’utente dichiara di inviare il modello contestualmente alla domanda, deve scannerizzarlo e allegarlo con la funzione “allega documento”;
- se il modello viene prodotto successivamente per impedimenti tecnici, può essere inviato con la funzione “allega documento”, tramite Patronato, oppure via PEC della sede INPS competente, allegando copia di un documento di identità valido.
Chi non possiede una PEC deve inviare il modello scannerizzato, con allegato documento d’identità valido, da una casella di posta ordinaria alla casella istituzionale della linea Prestazioni a sostegno del reddito della sede territorialmente competente. Gli indirizzi PEC e istituzionali sono reperibili sul sito INPS. In alternativa, se l’invio online non è possibile, il modello può essere consegnato in originale alla struttura INPS competente, con copia del documento d’identità.
In ogni caso, il pagamento resta sospeso fino alla presentazione del modello SR163.
ISEE minorenni come indicatore rilevante
Per l’assegno di natalità rileva l’ISEE minorenni del bambino per cui si chiede il beneficio, come già indicato nella circolare n. 93/2015. L’assegno spetta se, al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione, il nucleo del genitore richiedente possiede un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
L’ISEE minorenni è quello riportato nella tabella dell’attestazione relativa alle “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”. Nei casi di genitori non coniugati e non conviventi, quando il genitore non convivente è “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l’ISEE minorenni può differire dall’ISEE ordinario.
Domande in caso di parto gemellare o adozioni plurime
In caso di parto gemellare, adozione plurima o affidamenti plurimi contestuali, deve essere presentata una domanda autonoma per ciascun figlio nato o adottato. Se, ad esempio, nascono o vengono adottati due gemelli, devono essere presentate due domande distinte.
Dopo l’invio della prima domanda, l’utente può inserire le successive tramite il pulsante “NUOVA DOMANDA”, che consente al sistema di precompilare alcune informazioni.
Rinnovo annuale della DSU e inclusione del minore nel nucleo
Il richiedente deve rinnovare la DSU per ciascun anno di spettanza del beneficio, anche se la domanda di assegno viene presentata una sola volta, di regola nell’anno di nascita o adozione del figlio.
Se, ad esempio, il figlio nasce o entra in famiglia nel novembre 2016, la DSU è presentata a dicembre 2016 e la domanda di assegno è presentata il 16 gennaio 2017 senza nuova DSU nel 2017, la domanda è respinta per ISEE non reperito, poiché la DSU del dicembre 2016 è valida solo fino al 15 gennaio 2017.
È inoltre necessario che nella DSU, nel quadro A, sia indicato il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si chiede il beneficio. Non può quindi essere utilizzata una DSU, pur valida, presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del minore. In tali casi, la domanda è respinta per ISEE non reperito e occorre presentare una nuova domanda dopo aver presentato una DSU che includa il bambino.
Affidamento temporaneo di minori e requisito temporale dell’evento tutelato
Nei casi in cui la domanda sia presentata da chi ha il minore in affidamento temporaneo, occorre sempre verificare l’evento principale che dà diritto alla prestazione, cioè la nascita, l’adozione o l’affido preadottivo del minore. L’evento tutelato deve essere avvenuto nel triennio di riferimento, ossia tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Il documento precisa che, se la nascita o l’adozione/affido preadottivo è avvenuta fuori dal triennio, l’assegno non può essere concesso, anche se l’affido temporaneo è stato disposto nel triennio stesso.
Sono riportati due esempi:
- bambino nato nel 2014 e in affido preadottivo nel 2016: la prestazione spetta, perché l’affido preadottivo è l’evento tutelato avvenuto nel triennio 2015-2017;
- bambino nato nel 2014 e in affido temporaneo nel 2016: la prestazione non spetta, perché la nascita, quale evento tutelato, non è avvenuta nel triennio 2015-2017.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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