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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06522/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti della cliente per il pagamento di un conguaglio relativo a una fornitura. La cliente propone opposizione sostenendo, in sintesi, che il credito fosse stato quantificato su consumi non corretti e che la pretesa originaria della fornitrice fosse rimasta cristallizzata nonostante i successivi chiarimenti del distributore sui consumi effettivi. In primo grado l’opposizione viene accolta solo in minima parte, con condanna della cliente al pagamento di una somma molto inferiore a quella ingiunta; in appello la decisione viene confermata nel merito, con modifica solo della regolazione delle spese. In Cassazione la cliente deduce tre motivi: (1) motivazione apparente, ultrapetizione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e illegittima modifica della domanda, oltre a violazione dell’art. 115 c.p.c., perché i giudici di merito avrebbero condannato al pagamento di un importo fondato su una diversa ricostruzione dei consumi senza considerare che la fornitrice aveva già piena contezza del consumo complessivo e avrebbe dovuto adeguare la domanda; (2) violazione delle regole sulle spese di lite, perché la Corte d’appello avrebbe liquidato le spese di primo grado sul valore effettivamente riconosciuto e non su quello originariamente domandato; (3) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione degli artt. 88 e 96 c.p.c., per il preteso comportamento scorretto della fornitrice che aveva agito monitoriamente per un importo sproporzionato rispetto al credito effettivo. La Suprema Corte ritiene infondati il primo e il secondo motivo e rigetta anche il terzo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e coerente, che non vi era ultrapetizione poiché la domanda monitoria riguardava comunque il pagamento del conguaglio e il giudice poteva riconoscere solo l’importo effettivamente provato, che ai fini delle spese nei giudizi di pagamento conta di regola la somma attribuita e non quella domandata e che la condanna ex art. 96 c.p.c. non si applica in caso di soccombenza reciproca, mentre la violazione del dovere di lealtà processuale era stata invece valutata ai fini delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili di motivazione apparente, ultrapetizione, modificazione della domanda e violazione dell’art. 115 c.p.c.; ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese di primo grado sul valore della somma effettivamente riconosciuta; ha escluso l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. per la presenza di soccombenza reciproca, rilevando però che la Corte d’appello aveva già valorizzato la condotta processuale della fornitrice ai fini della regolazione delle spese, facendo applicazione della disciplina sulle spese causate in violazione del dovere di lealtà processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice sostituisce la causa petendi con un fatto diverso, non quando accolga la domanda sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o qualificazione giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove offerte.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'immutabilità della domanda e delle difese nella fase introduttiva.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare una pretesa modifica della domanda dopo la fase di trattazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice può regolare diversamente le spese e, in presenza di violazione dell'art. 88 c.p.c., porre a carico della parte responsabile le spese causate all'altra parte.

  • art. 88 c.p.c.

    Impone alle parti il dovere di lealtà e probità; la sua violazione può incidere sulla regolazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è esclusa in caso di soccombenza reciproca; opera, secondo l'orientamento richiamato, solo in caso di soccombenza totale.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa e della liquidazione delle spese.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato ai fini del criterio di determinazione del valore della causa.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    Nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione delle spese si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice, non a quella domandata.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato quale aggiornamento del decreto parametri per la liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiara i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie estreme della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente.
  • Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si pronuncia sulla domanda proposta e la accoglie solo nei limiti della prova raccolta, senza sostituire il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non è deducibile per contestare il diverso apprezzamento delle prove.
  • Nei giudizi di condanna al pagamento di somme, ai fini della liquidazione delle spese di lite il valore della causa va normalmente riferito alla somma effettivamente attribuita dal giudice e non a quella originariamente domandata, quando la domanda sia accolta solo parzialmente.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è applicabile, secondo l'orientamento richiamato, in caso di soccombenza reciproca; resta ferma la possibilità di valorizzare la condotta processuale scorretta ai fini della regolazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
  • La violazione del dovere di lealtà e probità processuale può giustificare una regolazione delle spese a carico della parte che abbia causato costi inutili all'altra parte, anche indipendentemente dalla soccombenza piena.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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