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Ordinanza

Ordinanza del 12/10/2016 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto - Distinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 52 del d.lgs. 546/1992 distingue la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, ammessa per sentenze contenenti condanne al pagamento di somme, dalla sospensione dell’esecuzione dell’atto, richiesta dal contribuente in presenza di un danno irreparabile. L’istanza è stata respinta perché riferita a una sentenza priva di pronunce di condanna.

Distinzione tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto nel processo tributario

Distinzione tra sospensione della sentenza e sospensione dell’atto

La pronuncia chiarisce la diversa funzione delle due misure cautelari previste dal nuovo testo dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992: la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto tributario. Le due forme di tutela non sono alternative indistinte, ma hanno presupposti e ambiti applicativi differenti.

Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

La sospensione dell’esecutività riguarda le sentenze che contengono capi di condanna al pagamento di somme di denaro. Per i contribuenti, l’ipotesi tipica indicata è la condanna al pagamento delle spese di lite. La misura cautelare può quindi incidere sull’efficacia esecutiva di una pronuncia giudiziale avente contenuto condannatorio.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto

La sospensione dell’esecuzione dell’atto è invece riservata ai contribuenti che sostengano di poter subire, dall’esecuzione dell’atto impugnato, un danno irreparabile. Il relativo presupposto cautelare è dunque collegato agli effetti pregiudizievoli dell’atto tributario e non alla mera impugnazione di una sentenza.

Esito dell’istanza

L’istanza di sospensione è stata respinta perché riferita a una sentenza che non conteneva alcuna pronuncia di condanna. In assenza di capi di condanna al pagamento di somme di denaro, non risultava applicabile la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. La pronuncia non riporta ulteriori elementi relativi alle parti, agli importi o alle date del procedimento.

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