Ordinanza del 13/10/2016 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 non richiede più la valutazione del fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione. L’istanza cautelare è stata respinta perché non è stato dimostrato un pregiudizio irreparabile: la situazione patrimoniale del socio è irrilevante rispetto al debito della società di persone, la paventata incapienza del socio non basta e, per una società in liquidazione che non svolge più attività commerciale, la prospettata insolvenza non integra il periculum in mora.
Istanza di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione: assenza del periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza impugnata per cassazione, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. L’istanza cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
Fumus boni iuris
Ai fini della sospensione, non è necessario procedere alla valutazione del fumus boni iuris, poiché tale requisito non è più richiesto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.
Periculum in mora
La sospensione non può essere concessa in assenza di un pregiudizio irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza. Nel caso esaminato, gli elementi prospettati non sono stati ritenuti idonei a dimostrare tale requisito.
Posizione patrimoniale del socio
La situazione patrimoniale del socio è stata considerata irrilevante rispetto alla posizione della società di persone debitrice. La paventata incapienza del patrimonio personale del socio non è sufficiente, di per sé, a integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
Posizione della società in liquidazione
Con riferimento alla società, il fatto che essa sia in liquidazione e la prospettata insolvenza non costituiscono un pregiudizio irreparabile ai fini della sospensione. La società non svolge più la propria ordinaria attività commerciale; pertanto, l’eventuale insolvenza può arrecare un pregiudizio al creditore, ma non integra il presupposto cautelare necessario per sospendere l’esecutività della sentenza.
Esito
L’istanza cautelare è stata respinta esclusivamente per l’insussistenza del periculum in mora, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 12 ott 2016Ordinanza del 12/10/2016 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 14 ott 2016Ordinanza del 14/10/2016 n. 1370 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 11 ott 2016Ordinanza del 11/10/2016 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 11 ott 2016Ordinanza del 11/10/2016 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 10 ott 2016Ordinanza del 10/10/2016 n. 1373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 18 ott 2016Ordinanza del 18/10/2016 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →