Risposta n. 609 del 18/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e indirette, della cessione di una Member-List
Il quesito
1) Se la cessione della Member-List da Alfa alla branch italiana di Beta sia qualificabile ai fini IVA come cessione di singolo asset o come cessione di ramo d'azienda (esente IVA). 2) Se, in caso di qualificazione come singolo bene, la plusvalenza realizzata possa essere rateizzata ai sensi dell'art.86 TUIR nonostante la lista sia in continuo aggiornamento. 3) Se la Member-List possa essere considerata, ai fini delle imposte sui redditi, informazione commerciale deducibile e capitalizzabile ai sensi dell'art.103 TUIR.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che la Member-List è un bene strumentale (know‑how commerciale) autonomamente identificabile e valorizzabile, non costituisce un ramo d'azienda; pertanto la cessione è una cessione del singolo bene assoggettata a IVA al 22% (con diritto a detrazione per il cessionario). Sostiene inoltre che la plusvalenza è rateizzabile ai sensi dell'art.86 TUIR poiché il bene è posseduto da più di tre anni anche se non iscritto in bilancio, e che la branch potrà capitalizzarne il costo in B.I.3 e ammortizzarlo (l'istante ipotizza una vita utile non superiore a 5 esercizi e quote di ammortamento entro i limiti fiscali, max 50%).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la Member-List non configuri il trasferimento di un'universalità di beni idonea a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività e, quindi, non sia una cessione di ramo d'azienda esente IVA, ma la cessione di un singolo asset (informazioni aziendali tutelate) assoggettata a IVA con aliquota ordinaria; l'atto privato non autenticato va registrato in caso d'uso con imposta fissa (Euro 200). Sotto il profilo delle imposte dirette la Member-List è qualificata bene strumentale (art.86 TUIR) e va capitalizzata in B.I.3; tuttavia la data di possesso utile ai fini della rateizzazione ex art.86 comma 4 va valutata concretamente in relazione alla capacità produttiva dei dati (recency), per cui non si può presumere automaticamente l'anzianità triennale e, nel caso concreto, la plusvalenza non può beneficiare della rateizzazione. La deducibilità per quote di ammortamento è riconosciuta nei limiti dell'art.103 (non superiore al 50% del costo), nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico.
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