Messaggio numero 9970 del 03-05-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando spetta l’indennità di malattia o maternità ai lavoratori del commercio con qualifica di impiegati in presenza della coincidenza del 25 aprile 2011 con il Lunedì dell’Angelo. L’indennità è dovuta solo se il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione aggiuntiva; resta invece confermato il diritto all’indennità per la domenica di Pasqua.
Chiarimenti sulle indennità di malattia e maternità per il 25 aprile 2011 e la domenica di Pasqua
Chiarimenti sulle indennità di malattia e maternità per il 25 aprile 2011 e la domenica di Pasqua
Il documento fornisce precisazioni operative sui criteri di erogazione delle indennità di malattia e maternità per gli addetti al commercio con qualifica di impiegati, con specifico riferimento alla coincidenza, nell’anno 2011, della festività del 25 aprile con il Lunedì dopo Pasqua. Viene inoltre confermato il trattamento applicabile alla domenica di Pasqua.
Regola generale per gli addetti al commercio con qualifica di impiegati
Si richiama la regola secondo cui tali lavoratori hanno diritto alle indennità in oggetto per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità, con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali che cadono di domenica, secondo quanto già precisato nella circolare n. 134368 del 28.01.1981.
L’esclusione è giustificata dal fatto che, quando una festività infrasettimanale coincide con la domenica, il lavoratore riceve comunque una retribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, di importo pari o superiore a quello dell’indennità.
Trattamento del 25 aprile 2011
Con riguardo al 25 aprile 2011, il documento precisa che l’indennità di malattia o maternità va corrisposta solo a condizione che, in quella giornata, il datore di lavoro non sia contrattualmente tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione aggiuntiva.
In altri termini:
- se il datore di lavoro non deve corrispondere la retribuzione aggiuntiva, l’indennità spetta;
- se il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l’indennità non deve essere erogata.
Domenica di Pasqua
Per la domenica di Pasqua il documento conferma il diritto all’indennità di malattia o maternità a carico dell’Istituto, assimilando tale giornata alle altre domeniche ai fini del trattamento indennitario.
Finalità del chiarimento
Il testo ha natura interpretativa e serve a definire il corretto coordinamento tra trattamento economico a carico del datore di lavoro e indennità previdenziale nei casi di coincidenza tra festività e giornate festive, limitatamente al caso esaminato del 2011.
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