Messaggio numero 10095 del 04-05-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013, i trattamenti economici dei dipendenti pubblici oltre 90.000 euro lordi annui subiscono una riduzione del 5% o del 10% sulle eccedenze, ma tale riduzione non incide sulla base contributiva e previdenziale. Le amministrazioni pubbliche interessate devono quindi continuare a versare i contributi sull’intera retribuzione, secondo le ordinarie modalità di denuncia e versamento.
Riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici e irrilevanza ai fini previdenziali
Riduzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego e riflessi previdenziali
Il documento interpreta l’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che introduce una misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego. La norma prevede una riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, ma precisa espressamente che tale riduzione non opera ai fini previdenziali.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione richiamata stabilisce che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenziali, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione siano soggetti a riduzione se superano determinate soglie. In particolare:
- per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro si applica una riduzione del 5%;
- per la parte eccedente 150.000 euro si applica una riduzione del 10%.
Il documento sottolinea inoltre che il perimetro delle amministrazioni interessate è quello individuato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Destinatari della riduzione
I destinatari della riduzione sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come ricognite annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio di ciascun anno.
Il documento evidenzia che tra tali amministrazioni rientrano numerosi enti che hanno rapporti assicurativi con l’Istituto e che quindi sono tenuti agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso quest’ultimo.
Effetti sui contributi e sulla base imponibile previdenziale
Il punto centrale del chiarimento riguarda l’irrilevanza della riduzione retributiva ai fini previdenziali. Il documento afferma che la diminuzione del trattamento economico non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.
Ne consegue che le amministrazioni pubbliche con rapporti assicurativi con l’Istituto devono:
- calcolare i contributi sull’intera retribuzione;
- non tenere conto della riduzione applicata ex art. 9, comma 2, della legge n. 122/2010;
- osservare le consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.
Sintesi operativa
In sostanza, la norma produce un effetto di riduzione del trattamento economico lordo per una fascia di retribuzioni elevate del personale pubblico, ma tale effetto resta circoscritto alla componente retributiva e non incide sul calcolo previdenziale. Per gli enti interessati, quindi, il prelievo contributivo va determinato come se la riduzione non fosse stata applicata.
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