L.R. Toscana 63/2004
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana promuove pari dignità, autodeterminazione e accesso ai servizi senza discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere. Prevede interventi in formazione, lavoro, sanità, comunicazione e attività economiche, con divieti e sanzioni nei pubblici esercizi. Alcune disposizioni su consenso informato, modalità attuative e divieto nei servizi sono però state dichiarate incostituzionali nel 2006.
Norme regionali toscane contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
Norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere
La legge regionale della Toscana persegue il superamento delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Il provvedimento incide su politiche del lavoro, formazione, sanità, comunicazione e attività culturali, turistiche e commerciali, limitando la sua efficacia al territorio regionale.
Principi generali e ambito di tutela
La Regione Toscana afferma il diritto di ogni persona alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. Garantisce inoltre:
- il diritto all’autodeterminazione in tali materie;
- l’accesso, a parità di condizioni, agli interventi e ai servizi rientranti nella potestà legislativa regionale;
- l’assenza di discriminazioni nelle politiche regionali e nell’azione amministrativa.
Formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale
Nel quadro della programmazione regionale in materia di educazione, formazione e lavoro, la disciplina orienta gli strumenti del sistema regionale per l’impiego verso l’inclusione delle persone discriminate o a rischio di esclusione per ragioni legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. In particolare:
- il piano di indirizzo generale integrato deve favorire l’integrazione sociale anche tramite specifiche politiche del lavoro;
- il sistema regionale per l’impiego sostiene l’inserimento lavorativo delle persone discriminate per tali motivi;
- transessuali e transgender sono considerati destinatari di specifiche politiche del lavoro in quanto soggetti esposti a rischio di esclusione sociale.
La Regione e le province devono inoltre assicurare misure di accompagnamento per garantire percorsi di formazione e riqualificazione alle persone discriminate o esposte a rischio di esclusione sociale per le medesime ragioni.
Promozione della cultura professionale e imprenditorialità
La Regione e le province promuovono la cultura professionale e sostengono l’orientamento verso percorsi formativi e lavorativi che valorizzino le qualità individuali. Il sistema regionale per l’impiego è chiamato anche ad assistere gli utenti nell’individuazione di strumenti per la promozione e l’avvio di nuove imprese.
Responsabilità sociale delle imprese e SA 8000
Le associazioni non lucrative rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e delle diverse identità di genere sono considerate “parte interessata” ai fini della norma SA 8000. Ne deriva che:
- nelle aziende certificate SA 8000 tali associazioni possono svolgere verifiche di conformità sulle condizioni di lavoro rispetto ai criteri relativi alla discriminazione;
- la Commissione regionale permanente tripartita può proporre, anche su segnalazione motivata di una di tali associazioni, azioni correttive e rimedi opportuni alle aziende inadempienti.
Formazione del personale regionale
La Regione promuove, per i propri uffici ed enti, modalità linguistiche e comportamentali improntate al rispetto di ogni orientamento sessuale e identità di genere. Tali modalità devono essere incluse tra gli obiettivi della formazione del personale. Gli organi regionali devono tenerne conto anche nella redazione dei codici di comportamento dei dipendenti.
Sanità e assistenza: consenso informato, prevenzione e sostegno
La disciplina sanitaria prevede la garanzia di una vita libera e dignitosa per le persone affette da patologie che comportino, anche temporaneamente, riduzioni significative dell’autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere. La programmazione sanitaria regionale deve orientarsi verso:
- campagne di prevenzione rivolte a categorie di cittadini più esposte;
- interventi per mantenere o recuperare l’autonomia residua;
- servizi di assistenza domiciliare integrata e ospedalizzazione domiciliare.
Le aziende USL devono inoltre offrire informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona rispetto al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere, e favorire il confronto culturale sulle tematiche familiari nel rispetto dei diritti dei minori.
La legge prevede anche il finanziamento degli interventi tramite appositi fondi del piano sanitario regionale e consente alle aziende USL di stipulare convenzioni con associazioni e gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere per iniziative di rilievo sociale, informazione e solidarietà.
Corecom, comunicazione e monitoraggio
Il CORECOM deve tener conto dei principi della legge nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare:
- effettua il monitoraggio sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale potenzialmente discriminatori;
- garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione sulle tematiche disciplinate dalla legge nell’ambito dell’accesso radiofonico e televisivo regionale.
Attività culturali, turistiche e commerciali
La Regione e gli enti locali favoriscono eventi culturali e forme di intrattenimento aperti a diversi stili di vita, compresi quelli caratterizzati da orientamento sessuale e identità di genere, nonché da condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche.
Per i pubblici esercizi, le professioni turistiche e le imprese commerciali, la legge stabilisce un divieto di rifiuto di prestazioni o di trattamento deteriore senza legittimo motivo, anche per ragioni connesse all’orientamento sessuale o all’identità di genere; la vigilanza spetta ai comuni e la violazione è sanzionata amministrativamente. Tuttavia, la disposizione sul divieto nei pubblici esercizi e quella sui servizi turistici e commerciali sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 2006.
Profili di efficacia e limiti
La legge è una disciplina regionale toscana e opera solo nell’ambito delle competenze regionali e territoriali della Regione Toscana. Le disposizioni richiamate come dichiarate costituzionalmente illegittime non risultano più applicabili nella parte colpita dalla pronuncia.
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