Deliberazione n. 539 del 14/07/2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni d’urgenza adottate il 9 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono alle piattaforme di impedire l’eventuale diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, identificato tramite hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure d’urgenza disposte nei confronti di Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram e TikTok
Il provvedimento del 14 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due misure adottate d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento è stato originato dalla segnalazione di una persona interessata che ha ritenuto possibile l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Base normativa e competenza del Garante
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni, anche da parte di minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito riguardante il segnalante possa essere diffuso attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Per l’adozione urgente delle misure è stato richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante dichiarando di rientrare in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta di intervento riguardava specificamente Telegram e TikTok, indicate come piattaforme sulle quali il materiale avrebbe potuto essere diffuso.
Misure adottate il 9 luglio 2026
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 360 e 361 del 9 luglio 2026.
Le determinazioni hanno imposto a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco dell’eventuale diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la limitazione della conservazione a soli fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 9 luglio 2026.
Ratifica delle misure d’urgenza
Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 360 e 361 del 9 luglio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma quindi le misure urgenti già disposte nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione del materiale segnalato e disciplinarne la conservazione probatoria.
Natura e contenuto dell’intervento
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né accerta, nel testo fornito, una violazione già consumata da parte delle piattaforme. Esso costituisce una misura preventiva e urgente diretta a evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
La conservazione dell’eventuale materiale in chiaro è stata circoscritta alla finalità probatoria, alla durata di dodici mesi e a modalità tecniche volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Punti principali
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e TikTok.
Misure d’urgenza
Il dirigente competente ha ordinato a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 360 e 361 del 9 luglio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.
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