Deliberazione n. 537 del 14/07/2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme indicate e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure d’urgenza ordinate a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni adottate d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa al possibile rischio di diffusione online di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Fondamento normativo e procedimento
L’intervento è stato svolto ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Adozione delle misure d’urgenza
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 9 luglio 2026, le determinazioni nn. 356 e 357.
Misure imposte alle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco della possibile diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione esclusivamente a fini probatori;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per assicurare tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 9 luglio 2026.
Ratifica del Garante
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 356 e 357/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti rivolte alle tre società per prevenire la diffusione del materiale segnalato e disciplinarne la conservazione probatoria.
Sanzioni
Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e non indica violazioni sanzionate ai sensi dell’art. 83 GDPR. Esso ha natura cautelare e correttiva, essendo diretto a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione e a garantire, ove necessario, la relativa conservazione per finalità probatorie.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state tenute a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 14 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni dirigenziali nn. 356 e 357 adottate d’urgenza il 9 luglio 2026.
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