Deliberazione n. 540 del 14/07/2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 10 luglio 2026 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento ingiungeva di impedire immediatamente la diffusione su Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e prescriveva la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica del provvedimento d’urgenza contro Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire su Instagram la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito privato.
Ratifica del blocco urgente della diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori della piattaforma Instagram, ed è stato adottato nell’ambito della procedura urgente prevista per prevenire la diffusione non consensuale di immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Segnalazione e quadro normativo
Una persona interessata ha presentato al Garante una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito riguardante la persona, destinato a rimanere privato, possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Adozione del provvedimento d’urgenza
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 362 del 10 luglio 2026.
Misure imposte ai gestori della piattaforma
La determinazione urgente ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco del contenuto senza necessità di diffusione del materiale in chiaro;
- la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
- la conservazione esclusivamente per finalità probatorie;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per rendere non direttamente identificabili gli interessati.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 10 luglio 2026.
Ratifica del Garante
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 14 luglio 2026, ha ratificato il provvedimento n. 362/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 10 luglio 2026.
La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già impartite ai gestori di Instagram.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram per prevenire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimento urgente del dirigente
Il 10 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
È stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 540 del 14 luglio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 362/2026, come previsto dall’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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