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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10755/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel procedimento pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, promosso da una società cooperativa per ottenere la declaratoria della natura allodiale di alcuni terreni, era intervenuto un atto di conciliazione tra la cooperativa e l’ente agrario proprietario/gestore; il Commissario aveva prima approvato la conciliazione e poi, a seguito della mancata produzione della documentazione attestante gli adempimenti e delle obiezioni del Comune sui profili urbanistici dell’accordo, aveva disposto la prosecuzione dell’istruttoria. L’ente agrario ha chiesto in Cassazione, con regolamento preventivo di giurisdizione, che fosse affermato il difetto di giurisdizione del Commissario rispetto al procedimento di approvazione della conciliazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, L. n. 1766/1927, sostenendo che i rilievi del Comune, soggetto estraneo alla pretesa reale sui beni, non potevano essere valutati in sede giurisdizionale ma solo nell’ambito amministrativo. In via incidentale, la società cooperativa ha sostenuto che, essendosi perfezionata la conciliazione, il bene doveva ormai considerarsi privato e la controversia sarebbe passata alla cognizione del giudice ordinario. Il Comune e la Regione hanno resistito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la giurisdizione resti del Commissario liquidatore per gli usi civici. Ha distinto la conciliazione in sede contenziosa, avente natura processuale, dalla conciliazione in sede amministrativa, avente natura di attività amministrativa consensuale e comunque sottoposta all’approvazione. Ha osservato che le questioni sollevate dalle parti, principali e incidentali, riguardano al più vizi interni del procedimento o della successiva decisione, da far valere con i rimedi impugnatori ordinari contro l’eventuale provvedimento conclusivo, e non incidono sulla giurisdizione. Pertanto ha dichiarato la giurisdizione del Commissario liquidatore, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 29, L. n. 1766/1927

    consente l’esperimento della conciliazione in ogni fase del procedimento sugli usi civici; la conciliazione può innestarsi sia sul versante contenzioso sia su quello amministrativo a seconda del momento in cui interviene.

  • art. 32, L. n. 1766/1927

    contro le decisioni del Commissario in materia di usi civici il rimedio ordinario è il reclamo alla Corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici, non il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 185 c.p.c.

    richiamato per analogia alla conciliazione in sede contenziosa, che presenta natura processuale.

  • art. 11, L. n. 241/1990

    richiamato per analogia rispetto alla conciliazione in sede amministrativa, qualificata come accordo sostitutivo o comunque come attività amministrativa consensuale.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione avverso le decisioni del Commissario in materia di usi civici è escluso quando la legge prevede uno specifico rimedio di reclamo.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di usi civici la conciliazione può avere natura diversa a seconda che intervenga nel processo davanti al Commissario o nel procedimento amministrativo: nel primo caso ha natura processuale, nel secondo ha natura di attività amministrativa consensuale.
  • La mancata approvazione, le contestazioni di soggetti intervenuti o i profili interni di regolarità dell’accordo non incidono sulla giurisdizione del Commissario, ma attengono al merito o alla regolarità del procedimento e vanno fatti valere con i rimedi impugnatori previsti.
  • Quando, per effetto della conciliazione, si prospetta la trasformazione del bene da demaniale a privato, l’eventuale controversia successiva sui diritti patrimoniali resta devoluta al giudice ordinario solo se la conciliazione abbia effettivamente prodotto quel risultato; in difetto, permane la giurisdizione speciale del Commissario per la fase ancora pendente.
  • In materia di usi civici il sistema delle impugnazioni è speciale e prevale sul ricorso straordinario ex art. 111 Cost., essendo previsto il reclamo alla Corte d’appello di Roma sezione usi civici.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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