Messaggio numero 197 del 17-01-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento precisa che, tramite il flusso a variazione della ListaPosPA, possono essere comunicati anche periodi precedenti a gennaio 2005 e che tali dati alimentano sia la posizione assicurativa del lavoratore sia i controlli sulla congruità dei versamenti. Tuttavia, per gli elementi anteriori a gennaio 2005, l’elaborazione ai fini della regolarità contributiva non produce effetti automatici e immediati nell’Estratto Conto dell’Amministrazione, poiché prima occorre verificare gli imponibili dichiarati rispetto a quanto già comunicato con Modello 770 o con altre modalità di denuncia preesistenti, al fine di determinare l’eventuale quota ancora da addebitare all’Amministrazione.
Chiarimenti sul flusso a variazione ListaPosPA e sugli effetti contributivi dei dati anteriori a gennaio 2005
Chiarimenti sul flusso a variazione della ListaPosPA e sugli effetti per i periodi antecedenti a gennaio 2005
Il documento richiama le indicazioni già fornite con il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017 in merito alle caratteristiche del flusso a variazione della ListaPosPA. L’attenzione è posta in particolare sulla possibilità di utilizzare tale flusso per trasmettere informazioni relative anche a periodi precedenti a gennaio 2005 e sulle conseguenze di tali trasmissioni ai fini contributivi e assicurativi.
Ambito di utilizzo del flusso a variazione
Viene ribadito che, attraverso gli elementi V1 del flusso a variazione della ListaPosPA, è possibile comunicare periodi antecedenti a gennaio 2005. L’acquisizione dei dati così trasmessi consente l’alimentazione di due distinti sottosistemi:
- quello finalizzato all’alimentazione della posizione assicurativa del singolo lavoratore;
- quello destinato alla verifica della congruità del versamento rispetto a quanto dichiarato.
Effetti sulla regolarità contributiva e sull’Estratto Conto dell’Amministrazione
Il documento precisa però un limite importante: per gli elementi anteriori a gennaio 2005, l’elaborazione ai fini della regolarità contributiva non determina effetti automatici e immediati nell’Estratto Conto dell’Amministrazione (ECA), indipendentemente dal fatto che il campo dei contributi sia valorizzato oppure no.
Verifiche preliminari necessarie
Prima di poter procedere ad addebiti o riscontri nell’ECA, è necessario effettuare una verifica degli importi imponibili dichiarati in confronto a quanto già comunicato in precedenza con il Modello 770 o con altre modalità di denuncia già esistenti. Solo all’esito di tale confronto sarà possibile:
- operare gli opportuni riscontri tra contributo dovuto e contributo già versato;
- addebitare all’Amministrazione l’eventuale quota parte mancante.
Sintesi operativa
In sostanza, il documento chiarisce che la trasmissione di periodi pre-2005 tramite ListaPosPA ha valore sia ai fini assicurativi sia ai fini dei controlli contributivi, ma non produce automaticamente una variazione immediata nell’Estratto Conto dell’Amministrazione. Tale effetto è subordinato a una successiva verifica comparativa con le denunce pregresse e con il Modello 770, al fine di quantificare eventuali differenze contributive da recuperare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 17 gen 2018Messaggio numero 195 del 17-01-2018
- Messaggio · 17 gen 2018Messaggio numero 196 del 17-01-2018
- Messaggio · 19 gen 2018Messaggio numero 273 del 19-01-2018
- Messaggio · 19 gen 2018Messaggio numero 271 del 19-01-2018
- Messaggio · 12 gen 2018Messaggio numero 137 del 12-01-2018
- Messaggio · 12 gen 2018Messaggio numero 142 del 12-01-2018
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →