Messaggio numero 142 del 12-01-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 148/2017 sulla definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di addebito, indicando i carichi ammessi, i termini per aderire, le modalità di pagamento e gli effetti sulla regolarità contributiva/DURC. Chiarisce inoltre che la disciplina si applica anche alle ipotesi estensive e che il DURC può essere rilasciato già dalla presentazione della domanda di definizione agevolata.
Estensione della definizione agevolata dei carichi e riflessi sul DURC
Estensione della definizione agevolata dei carichi e riflessi sul DURC
Il documento illustra l’estensione della disciplina della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Vengono riepilogate le categorie di carichi ammessi, i termini per la presentazione delle istanze e le modalità di pagamento, con un focus finale sugli effetti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e rilascio del DURC on line.
Quadro normativo di riferimento
La nota richiama in primo luogo la precedente definizione agevolata disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Il decreto-legge n. 148/2017 interviene su tale disciplina, ampliandone l’ambito applicativo e prevedendo nuove possibilità per i contribuenti, sia con riferimento alle rate già in scadenza nel 2017 sia con riferimento a ulteriori carichi affidati all’Agente della Riscossione.
Misure previste per i contribuenti
Il documento evidenzia quattro principali possibilità riconosciute ai contribuenti:
- pagamento delle rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017 entro il 7 dicembre 2017, senza decadenza dai benefici;
- accesso alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non già oggetto di dichiarazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016;
- accesso alla definizione per i carichi inseriti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione per mancanza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- accesso ai benefici per i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Proroga dei termini per le rate del 2017
Per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, il comma 1 dell’articolo 1 consente di rientrare nei benefici della definizione agevolata pagando le rate dovute in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017. Dopo tale pagamento, ed eventualmente dopo il versamento della terza rata entro la medesima data, il contribuente deve rispettare le successive scadenze del piano comunicato dall’Agente della Riscossione. La possibilità si estende anche a chi abbia effettuato tardivamente i pagamenti di luglio e settembre 2017.
Estensione della definizione agevolata: ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 148/2017 riguarda tre categorie di carichi:
- carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non già oggetto di dichiarazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016;
- carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione per irregolarità nei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Per accedere all’agevolazione il contribuente deve presentare la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione. Dalla data di presentazione della dichiarazione fino alla scadenza della prima o unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate di piani di rateazione con scadenza successiva alla presentazione.
Modalità di accesso per i carichi affidati dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
Per i carichi rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1 e 3, l’iter previsto è il seguente:
- entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al numero 3, l’Agente della Riscossione trasmette al contribuente l’informazione sulla posizione debitoria definibile;
- entro il 30 giugno 2018 l’Agente comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché le rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna;
- il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in massimo cinque rate consecutive di uguale importo, con scadenze a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per i soli carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la definizione può essere esercitata anche se non sono stati adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere, in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.
Modalità di accesso per i carichi inseriti in piani di dilazione al 24 ottobre 2016
Per i carichi compresi in piani di dilazione esistenti al 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione per mancata regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione deve comunicare:
- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, con indicazione delle rate e delle relative scadenze.
Ai fini della definizione, il contribuente deve:
- pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
- versare nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 due rate consecutive di pari importo corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
- pagare entro febbraio 2019 l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.
Il documento precisa che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporta l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.
Effetti sulla regolarità contributiva e sul DURC on line
Viene richiamato l’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, con riferimento all’articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016, consente al contribuente di ottenere un esito di regolarità, ai fini del DURC, nel periodo tra la presentazione della dichiarazione di adesione e la scadenza della prima o unica rata, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015.
Il testo ricorda inoltre che, in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate, l’articolo 54, comma 2, prevede l’annullamento di tutti i documenti rilasciati in virtù del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.
Chiarimento interpretativo ministeriale
A seguito dell’estensione introdotta dal decreto-legge n. 148/2017, l’Istituto ha interpellato l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con nota del 9 gennaio 2018, prot. 0000090, il Ministero ha chiarito che il richiamo contenuto nelle norme all’articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 deve essere interpretato in senso sistematico, ritenendo applicabile il complessivo meccanismo della definizione agevolata anche ai casi previsti dalle norme estensive del decreto-legge n. 148/2017.
Ne consegue che anche in tali ipotesi deve ritenersi applicabile la regola che consente il rilascio del DURC già dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni richiamate.
Indicazioni operative finali
Alla luce delle precisazioni ministeriali, le strutture territoriali devono definire le richieste di verifica della regolarità contributiva sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 80 del 2 maggio 2017.
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