Cassazione Penale, Sentenza n. 13555/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti dell'indagato per reati ex artt. 648 e 697 c.p. Il ricorrente deduce: 1) omessa motivazione circa la condotta contestata, perché nel decreto/ordinanza sarebbe indicata solo la norma violata e non un capo di imputazione; 2) omessa/inadeguata motivazione sulle esigenze probatorie, attendendo una valutazione più approfondita della versione difensiva secondo cui la merce era stata ricevuta dal fratello, divenuto legittimo proprietario per convivenza ventennale con la compagna deceduta (ultima proprietaria riconosciuta).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di cassazione sia ammesso in materia di sequestro probatorio solo per violazione di legge (artt. 257/325 c.p.p.). Sul primo motivo, ha qualificato che il decreto di sequestro richiede soltanto una motivazione circa la pertinenza tra le cose sequestrate e il titolo di reato (art. 253 c.p.p.) e non la formulazione di un capo di imputazione dettagliato; ha richiamato giurisprudenza che ritiene sufficiente l'indicazione del titolo del reato e degli atti di polizia giudiziaria. Sul secondo motivo, ha affermato che la censura è in realtà una critica sul quantum di motivazione e sulla valutazione di argomenti difensivi, che non integra la violazione di legge richiesta per l'ammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
solo richiamato nel testo come riferimento alla competenza del Tribunale del capoluogo
richiamato per individuare il giudice competente per il riesame nell'ambito del decreto di sequestro probatorio
art. 257, comma 1, cod. proc. pen.
"contro il decreto di sequestro, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324"
stabilisce che contro il decreto di sequestro è ammessa la richiesta di riesame; contribuisce a delimitare che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
"contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge"
limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge per le ordinanze su sequestro probatorio
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
"l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti"
il decreto di sequestro deve essere motivato quanto alla pertinenza degli oggetti con l'accertamento dei fatti, ma non richiede la formulazione di un capo di imputazione dettagliato
art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
"la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate"
esemplifica come in alcune fasi (es. ordinanza cautelare) sia richiesta una proto-imputazione più dettagliata rispetto al decreto di sequestro
art. 375, comma 3, cod. proc. pen.
"la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute"
evidenzia la diversa intensità dell'onere motivazionale richiesto in atti processuali intermedi
art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen.
"la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto"
ulteriore riferimento che mostra come l'onere di specificazione vari a seconda della fase procedurale (qui, avviso di conclusione indagini)
art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
"l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge"
richiesta di piena contestazione al momento della richiesta di rinvio a giudizio, a differenza del decreto di sequestro
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di decisione di inammissibilità o rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese)
afferma che per la legittimità del sequestro probatorio è sufficiente la connessione dell'oggetto al reato anche in assenza di una completa formulazione del capo di imputazione
Giurisprudenza citata (Sez. U., Sent. n. 33451 del 29/05/2014, Repaci)
stabilisce che la semplice sottovalutazione di argomenti difensivi non integra di per sé il vizio di violazione di legge nelle ipotesi in cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve motivare la pertinenza degli oggetti con il titolo di reato, ma non richiede la formulazione dettagliata di un capo di imputazione: sufficiente indicare il titolo del reato e la connessione con gli atti di indagine.
- Contro le ordinanze che confermano sequestri probatori il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; quindi non sono ammessi ricorsi fondati su unicamente profili di merito, valutazione delle prove o insufficienza del "quantum" motivazionale.
- Le censure connesse alla valutazione di versioni difensive (es. proprietà alternativa della cosa) devono essere formulate nei modi e nelle sedi appropriate e, se proposte in cassazione, devono evidenziare un errore di diritto, non solo una diversa valutazione dei fatti.
- Occorre distinguere chiaramente le esigenze motivazionali a seconda della fase processuale: alcuni atti richiedono una proto-imputazione o una sommaria enunciazione del fatto, altri (come il decreto di sequestro) no.
- Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità giuridica prima di impugnare.
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