Cassazione Penale, Sentenza n. 13586/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 04/06/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado in un procedimento relativo allo smaltimento/gestione illecita di relitti di imbarcazioni naufragate a Rapallo (30/10/2018). Le doglianze principali: contestazione della qualificazione dei relitti come "rifiuti"; censura della sussistenza del dolo e del profitto per i reati ambientali (art. 452-quaterdecies c.p. e artt. 256 d.lgs.152/2006); contestazione dell’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.); contestazioni sul reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); impugnazioni in materia di riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter.1 c.p.) e interposizione fittizia (art. 512-bis c.p.); questioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e alla confisca (anche per equivalente); censure procedurali e richieste di annullamento delle statuizioni civili (in particolare per Dall’Asta). Alcuni ricorrenti invocavano inoltre l’esimente dell’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p., interpretazione Corte Cost. 364/1988).
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in massima parte, rigettato i ricorsi e confermato le valutazioni di merito: - Ha condiviso la qualificazione dei relitti come "rifiuti" (volontà del proprietario di disfarsene + destinazione oggettiva ai siti di smaltimento), escludendo che gli adempimenti amministrativi (cancellazione nei registri navali) siano condizione necessaria per la qualificazione. - Ha ritenuto legittime le statuizioni penali di merito su gestione illecita di rifiuti, truffa, sfruttamento del lavoro, riciclaggio/interposizione fittizia e l’aggravante del metodo mafioso, ove provate dalle risultanze processuali; ha confermato la responsabilità amministrativa dell’ente PTIR (d.lgs. 231/2001) per carenze organizzative e la possibilità di confisca anche per il "risparmio di spesa" ottenuto. - Ha respinto le censure basate sull’ignoranza inevitabile della legge penale in materia ambientale (dovere di astensione e principio di precauzione). - Ha invece accolto il ricorso di Dall’Asta Andrea limitatamente alle statuizioni civili: la Corte ha annullato la condanna al risarcimento nei suoi confronti perché l’imputato era stato assolto in primo grado e la parte civile non aveva impugnato la sentenza assolutoria nei suoi confronti, quindi il giudice d’appello non poteva estendere a lui gli effetti civili della riforma pronunciata su appello del P.M. In sintesi: la maggior parte delle condanne e delle statuizioni di merito sono state confermate; alcune statuizioni civili sono state annullate (in particolare nei confronti di Dall’Asta).
Norme richiamate
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (definizione di rifiuto)
qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi
La Corte interpreta che la qualificazione come rifiuto richieda la volontà del detentore di disfarsene accompagnata da un elemento oggettivo (destinazione effettiva verso siti di smaltimento). Gli adempimenti amministrativi di cancellazione dai registri navali non sono condizione necessaria per ritenere il relitto "rifiuto" quando è manifestata la volontà di disfarsene e il bene è destinato oggettivamente allo smaltimento.
art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Applicata per la gestione e il trasporto illecito dei relitti: non è necessario che ciascun concorrente persegua personalmente un profitto; basta la consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata, comma 1/2/3)
Distinzione tra la fattispecie di discarica abusiva (art.256, comma 3) e il reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdecies): la Corte ritiene che la discarica abusiva sia fattispecie autonomamente rilevante quando vi sia accumulo permanente e degrado dei luoghi, e non venga assorbita automaticamente dall'art.452-quaterdecies.
art. 5 c.p. e sentenza Corte Cost. n. 364/1988 (ignoranza inevitabile della legge penale)
La Corte rigetta l’invocazione dell'ignoranza inevitabile nel settore ambientale in presenza di rischi per l'ambiente: l'errore sulla qualificazione giuridica (rifiuto) non è di per sé esimente quando l'agente opera in ambito con impatto ambientale e sussiste un dovere di astensione.
artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. (riciclaggio e autoriciclaggio)
La Corte conferma che trasferimenti e movimentazioni di somme derivanti dall'illiceo smaltimento possono integrare il reato di riciclaggio; l'assenza di “tracciabilità” non è necessaria: anche operazioni tracciabili possono rendere difficile l'accertamento dell'origine illecita e integrare il reato.
art. 512-bis c.p. (interposizione fittizia)
La cessione fittizia di quote societarie finalizzata a sottrarre beni a possibili misure patrimoniali può integrare il reato; non è necessario che l'intestatario fittizio abbia dolo specifico, basta la consapevolezza del dolo dell'interponente.
art. 603-bis c.p. (sfruttamento del lavoro)
La Corte ritiene sufficienti indizi concreti (assenza di contratti, pagamenti in nero, foto/intercettazioni e condizioni di lavoro senza protezioni) per configurare lo sfruttamento; non è necessario identificare singolarmente tutti i lavoratori quando il complesso probatorio mostra condizioni di sfruttamento.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante del metodo mafioso)
L’aggravante può sussistere per modalità della condotta che richiamino la forza intimidatrice delle organizzazioni mafiose; elementi contestuali nella comunicazione e nelle condotte possono giustificarne l'applicazione.
d.lgs. 231/2001 (art. 5, 6, 9, 19 e art. 25-undecies citati)
La responsabilità amministrativa dell'ente è affermata quando mancano modelli organizzativi idonei o il loro efficace funzionamento; il "vantaggio" per l'ente può consistere anche in un risparmio di spesa o in una riduzione dell'esposizione debitoria, idoneo a giustificare la confisca.
artt. 576 e 578 cod. proc. pen. (effetti dell'appello e decisione sugli effetti civili)
La Corte ribadisce che il giudice d'appello non può estendere gli effetti civili a carico di un imputato assolto in primo grado quando la parte civile non ha impugnato l'assoluzione; in tale ipotesi l'estensione di statuizioni civili è illegittima e deve essere annullata.
Massime di principio
- Qualificazione dei relitti come rifiuti: occorre valutare la volontà del proprietario di disfarsene e la destinazione oggettiva verso impianti/siti di smaltimento; la presenza o meno di adempimenti amministrativi (es. cancellazione registri) non è sempre essenziale.
- Affidare rifiuti a terzi: chi conferisce rifiuti ha il dovere di accertare l'idoneità e le autorizzazioni del gestore; il mancato controllo può integrare responsabilità penale anche per i responsabili dell'ente affidante.
- Difesa basata sull'ignoranza della legge penale in materia ambientale raramente opera: per attività potenzialmente dannose il principio di precauzione impone di astenersi o di approfondire la legittimità dell'operato.
- Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001): l'assenza di modelli organizzativi efficaci e di controlli interni può fondare la responsabilità dell'ente; il "vantaggio" soggettivo/oggettivo può includere anche il risparmio ottenuto dall'illegalità (riduzione di costi o esposizione debitoria).
- Profitti e confisca: il profitto del reato può consistere non solo in incremento patrimoniale positivo ma anche in un risparmio di spesa o in una riduzione dell'esposizione debitoria; la confisca può essere disposta anche per equivalente.
- Interposizione fittizia e riciclaggio: trasferimenti e intestazioni fittizie effettuati per eludere misure patrimoniali o per rendere più difficile l'accertamento dell'origine illecita possono integrare rispettivamente art.512-bis e reati di riciclaggio, anche se le operazioni risultano formalmente tracciate.
- Tutela processuale in appello e effetti civili: se un imputato è assolto in primo grado, la parte civile deve impugnare per poter ottenere statuizioni civili nuove nei suoi confronti in grado d'appello; altrimenti il giudice d'appello non può imporre effetti civili nuovi a carico dell'assolto.
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