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Legge

L.R. Calabria 56/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 «Norme per l'esercizio delle

Normativa regionaleL.R. Calabria 56/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 56/2009 modifica la l.r. n. 15/2009 su pescaturismo e ittiturismo: integra il richiamo alle verifiche ambientali per alcune attività, sostituisce i requisiti formativi per l’ittiturismo e abroga una lettera e un comma dell’art. 6. Non contiene limiti temporali specifici, ma opera come modifica permanente della disciplina regionale.

Modifiche alla disciplina di pescaturismo e ittiturismo della Calabria

Modifiche alla disciplina di pescaturismo e ittiturismo

La legge regionale della Calabria 28 dicembre 2009, n. 56 interviene sulla legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, recante le norme per l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo. Il provvedimento aggiorna alcuni requisiti e richiami normativi della disciplina regionale, con effetti permanenti sulla regolazione del settore in Calabria.

Verifiche ambientali e esercizio delle attività

Per l’esercizio delle attività disciplinate dalla legge regionale n. 15/2009 viene precisato che restano ferme le procedure di verifica ambientale previste dal punto 1, lettera e), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. L’integrazione opera come clausola di salvaguardia ambientale rispetto all’attività consentita dalla normativa regionale.

Requisiti formativi per l’ittiturismo

La disciplina dell’ittiturismo viene sostituita con una previsione più puntuale sulla formazione necessaria. Per esercitare l’attività è richiesta un’attestazione di frequenza con esito positivo a corsi formativi di almeno 30 ore complessive, articolate in:

  • 20 ore di formazione teorica;
  • 10 ore di stage. I corsi devono essere organizzati e curati dalla Regione, in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative in ambito regionale.

Abrogazioni interne alla legge regionale n. 15/2009

La legge elimina alcune disposizioni precedentemente vigenti nella disciplina originaria:

  • è abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6;
  • è abrogato il comma 5 dell’articolo 6.

Portata applicativa

Il provvedimento ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Calabria e modifica in via ordinaria la normativa regionale di settore. Non prevede termini di applicazione limitati né regimi transitori espressi.

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