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Legge

L.R. Calabria 54/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l'istituzione

Normativa regionaleL.R. Calabria 54/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 41/2009 sul servizio civile regionale: amplia le attività promosse, adegua le rubriche e sostituisce la disciplina del programma triennale approvato dal Consiglio regionale. Elimina alcune previsioni e precisa la destinazione del fondo per il finanziamento del servizio civile regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del servizio civile regionale in Calabria

Modifiche alla disciplina del servizio civile regionale in Calabria

La legge regionale interviene sulla legge regionale Calabria 5 novembre 2009, n. 41, riorganizzando alcuni riferimenti del servizio civile volontario regionale e precisandone l’ambito operativo. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Calabria.

Ambito delle attività promosse

La Regione Calabria, nell’ambito del servizio civile volontario regionale, promuove e sostiene un insieme di attività che comprendono:

  • studi, ricerche e indagini;
  • attività di promozione e informazione;
  • progetti di servizio civile nei settori dell’assistenza, dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale, della promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e della protezione civile;
  • progetti sperimentali;
  • prestazioni di servizio civile realizzate nell’ambito dei progetti sopra indicati;
  • attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.

Programmazione e disciplina delle attività

La normativa sostituisce la previsione relativa al programma del servizio civile regionale stabilendo che il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un programma triennale che disciplina le attività previste nell’ambito del servizio civile regionale. Sono inoltre aggiornati i riferimenti contenuti nell’articolato originario per coordinarli con la nuova formulazione e con il richiamo espresso al servizio civile regionale.

Modifiche e abrogazioni

La legge elimina alcune parti della disciplina previgente:

  • viene abrogata la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 41/2009;
  • viene abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della medesima legge.

Inoltre, viene precisato che una delle voci di entrata previste dall’articolo 14 confluisce nel fondo destinato al finanziamento del servizio civile regionale.

Fondo per il finanziamento del servizio civile regionale

La disposizione sul fondo viene integrata per chiarire che le somme destinate al fondo sono finalizzate al finanziamento del servizio civile regionale. La legge rafforza quindi il collegamento tra le risorse finanziarie previste dalla disciplina previgente e l’attuazione delle attività regionali di servizio civile.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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