Ordinanza ingiunzione o revoca n. 39 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che una vulnerabilità nella componente di integrazione del software Dnlab fornito da Dedalus Italia S.p.a. ha causato l’associazione errata di referti a pazienti sbagliati, con esposizione di dati relativi alla salute di 6 interessati e indisponibilità di referti per 8 interessati. L’Autorità ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, contestando al responsabile del trattamento l’assenza di adeguate misure tecniche e organizzative e di verifiche periodiche. In considerazione delle circostanze attenuanti e dell’assenza di dolo, il Garante ha irrogato una sanzione di 8.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.
Dedalus Italia S.p.a. sanzionata per un data breach su referti sanitari nel software Dnlab integrato con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Dedalus Italia S.p.a. - data breach su referti sanitari nel software Dnlab
Il provvedimento riguarda Dedalus Italia S.p.a., responsabile del trattamento per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in relazione a un malfunzionamento del sistema di integrazione del software Dnlab che ha causato la visualizzazione di referti di pazienti diversi da quelli corretti. Il procedimento origina da una notifica di violazione ai sensi dell’art. 33 GDPR presentata dal titolare del trattamento.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
L’Ospedale pediatrico ha segnalato che, tramite il portale dedicato ai referti, alcuni pazienti avevano potuto accedere a referti altrui. L’evento è stato ricondotto a un bug nella componente di integrazione del software fornito da Dedalus, che inviava al middleware dell’ospedale messaggi HL7 con un identificativo paziente non coerente rispetto al contenuto del referto. La propagazione del dato errato negli applicativi integrati ha determinato l’associazione di referti a pazienti sbagliati.
Nel corso dell’istruttoria il titolare e il responsabile hanno fornito chiarimenti tecnici e organizzativi, descrivendo le misure adottate per contenere l’evento, correggere la vulnerabilità e ridurre gli effetti negativi sugli interessati. Il titolare ha anche comunicato di avere informato gli interessati senza ingiustificato ritardo e di avere contattato telefonicamente alcuni soggetti coinvolti per supporto ulteriore.
Qualificazione del trattamento e norme richiamate
Il Garante ha qualificato i dati coinvolti come dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR, evidenziando la particolare protezione dovuta a tale categoria di dati. Ha richiamato altresì:
- l’art. 28 GDPR, sulla figura del responsabile del trattamento;
- l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, sul principio di integrità e riservatezza;
- l’art. 32, par. 1, lett. b) e d), GDPR, sulle misure di sicurezza e sulle verifiche periodiche;
- l’art. 9 GDPR, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alla salute unicamente all’interessato o a terzi muniti di idoneo presupposto giuridico.
Valutazione della responsabilità del responsabile del trattamento
Il Garante ha respinto la tesi difensiva di Dedalus, secondo cui la soluzione Dnlab risiedeva interamente nell’ambiente di produzione del titolare e non sarebbe stato possibile svolgere autonomamente vulnerability assessment. Secondo l’Autorità, proprio la connessione funzionale tra il software del fornitore e il sistema del titolare, unita alla competenza tecnica richiesta al responsabile, imponeva l’adozione di misure adeguate e di verifiche periodiche, anche in conformità all’atto di nomina che richiedeva l’adozione delle misure dell’art. 32 GDPR.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto integrata una trattazione illecita dei dati personali, in particolare perché:
- il trattamento non era conforme al principio di integrità e riservatezza;
- non erano state predisposte misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, né procedure di test, verifica e valutazione regolare dell’efficacia delle misure;
- erano stati comunicati dati sanitari di 6 pazienti a 6 soggetti non autorizzati, senza base giuridica.
Il Garante ha inoltre rilevato che l’evento aveva determinato anche l’indisponibilità di referti per 8 pazienti.
Attenuanti e assenza di misure correttive
Ai fini della decisione, il Garante ha considerato che:
- la violazione aveva durata limitata;
- non risultavano reclami o segnalazioni all’Autorità oltre alla notifica iniziale;
- non emergevano utilizzazioni ulteriori o diffusione dei dati illegittimamente visionati;
- non vi erano evidenze di danni fisici, materiali o immateriali;
- non risultava un comportamento doloso;
- il responsabile aveva cooperato per la risoluzione del problema.
Poiché la vulnerabilità era stata rimossa e erano già state adottate misure idonee a superarla, il Garante ha ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
La violazione è stata ricondotta agli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR ed è stata sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 4 e 5, GDPR. Poiché si trattava di un’unica condotta, si è applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, con riferimento alla violazione più grave, individuata in quella dell’art. 9 GDPR.
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha considerato, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura particolare dei dati trattati, cioè dati relativi alla salute;
- la durata della violazione, pari a 4 giorni;
- il numero degli interessati coinvolti;
- l’assenza di dolo;
- l’assenza di contestazioni su danni subiti;
- la circostanza che l’Autorità è venuta a conoscenza dell’evento tramite notifica;
- la presenza di un precedente procedimento pertinente a carico del responsabile.
Ha quindi irrogato una sanzione pecuniaria di euro 8.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo finale
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Dedalus Italia S.p.a. per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000;
- ricordato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice privacy;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, in mancanza di definizione;
- disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
Impugnazione
Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e notifica del data breach
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, titolare del trattamento, ha notificato al Garante una violazione di dati personali ai sensi dell’art. 33 GDPR, rilevata a seguito di segnalazioni di pazienti che avevano potuto accedere ai referti di altri interessati tramite il portale "Carta della Salute". L’anomalia era stata rilevata anche internamente e segnalata al fornitore Dedalus Italia S.p.a., individuato quale responsabile del trattamento.
Dinamicа della violazione e dati coinvolti
La violazione è derivata da un bug nella componente di integrazione del software Dnlab, che ha inviato al middleware dell’ospedale messaggi HL7 contenenti un identificativo paziente non coerente con il referto. Ciò ha generato l’associazione errata fra referto e paziente negli applicativi integrati. All’esito degli accertamenti, il Garante ha considerato coinvolti 24 referti, con accesso non autorizzato a dati sanitari di 6 pazienti e indisponibilità di referti per 8 pazienti.
Valutazioni su ruoli e obblighi di sicurezza
Il Garante ha richiamato gli artt. 28 e 32 GDPR, evidenziando che anche il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, comprese verifiche regolari dell’efficacia delle misure. Ha ritenuto che, per la natura interconnessa del sistema e per la competenza tecnica del fornitore, Dedalus avrebbe dovuto prevedere adeguate misure di sicurezza e test periodici, nonostante l’assenza di una specifica previsione contrattuale sul vulnerability assessment.
Violazioni accertate
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di: - art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, per mancato rispetto del principio di integrità e riservatezza; - art. 32, par. 1, lett. b) e d), GDPR, per inadeguate misure tecniche e organizzative e mancata verifica periodica dell’efficacia; - art. 9 GDPR, per comunicazione di dati relativi alla salute a soggetti terzi non autorizzati, in assenza di idoneo presupposto giuridico.
Mitigazione, assenza di misure correttive e sanzione
Il Garante ha preso atto che la vulnerabilità era stata rimossa, che erano state adottate misure per superare il problema e che era stata chiesta la distruzione dei referti ai destinatari non autorizzati. Ha quindi ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, GDPR. Ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro, valutando la gravità media della violazione, la limitata durata dell’evento, l’assenza di dolo, il numero contenuto di interessati, la categoria particolare dei dati e la precedente violazione pertinente a carico del responsabile.
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