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Interpello

Risposta n. 783 del 17/11/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il valore delle azioni maturate durante il periodo lavorato in Svizzera sia già assorbito forfetariamente nella retribuzione convenzionale applicata per la tassazione in Italia; ritiene altresì che la somma per non concorrenza sia compresa nella retribuzione convenzionale e, in via subordinata, che la parte pagata dopo la cessazione possa essere soggetta a tassazione separata.

Retribuzione convenzionale ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR - Trattamento fiscale applicabile alle competenze erogate in base all'accordo consensuale di risoluzione del rapporto di lavoro

Il quesito

Se il valore delle azioni PSU/RSU maturate in Svizzera fino alla cessazione del rapporto (vestings 01/09/2020, 01/09/2021, 01/09/2022) e la somma "Non compete and Non-Solicitation compensation" corrisposte in occasione della risoluzione consensuale del rapporto debbano essere considerate assorbite nella retribuzione convenzionale tassata in Italia oppure siano soggette ad autonoma tassazione (eventualmente tassazione separata).

Il parere dell’Agenzia

Preso atto della residenza fiscale in Italia, l'Agenzia rileva che i redditi prodotti all'estero devono essere dichiarati in Italia. Sulle azioni PSU/RSU maturate mentre il lavoratore prestava attività in Svizzera sussiste un collegamento con il territorio svizzero, ma ai fini italiani il loro valore è considerato incluso nella retribuzione convenzionale prevista dall'art.51, comma 8-bis TUIR e quindi non va assoggettato a autonoma tassazione. Quanto alla somma per non concorrenza, il trattamento dipende dalla rilevanza fattuale del patto: se la somma è riconducibile ad attività svolte durante il rapporto rientra nella potestà impositiva della Svizzera, altrimenti è imponibile nello Stato di residenza al momento della percezione; comunque in Italia tali erogazioni corrisposte alla cessazione sono soggette a tassazione separata e, essendo pagate da datore non residente, devono essere indicate nella dichiarazione (quadro RM) per le rispettive annualità.

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