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Legge

L.R. Calabria 24/2002

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Calabria, un quadro di aiuti e interventi a favore di agricoltura, agroalimentare, pesca e acquacoltura, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Regola investimenti, servizi, compensazioni, giovani agricoltori, calamità, promozione, riorganizzazioni settoriali, strumenti finanziari, ARCEA e un Tavolo agroalimentare. Molte misure demandano a successivi atti di Giunta e alcune disposizioni hanno carattere transitorio o riferite a spese del 2002/2014.

Interventi regionali per agricoltura, agroalimentare, pesca e acquacoltura

Interventi regionali a favore di agricoltura, agroalimentare, pesca e acquacoltura

La legge della Regione Calabria definisce un quadro organico di sostegni per i settori agricolo, agroalimentare, ittico e dell’acquacoltura, vincolato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La normativa individua gli ambiti di intervento e rinvia in larga parte alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative.

Ambito generale e criteri di conformità europea

La Regione sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori agricoli e agroalimentari, tenendo conto anche delle attività agricole multifunzionali. Gli aiuti devono essere concessi nel rispetto degli orientamenti e delle disposizioni comunitarie richiamate nel testo, sia per l’agricoltura sia per la pesca e l’acquacoltura. La disciplina regionale si applica esclusivamente nel territorio calabrese.

Interventi per il settore agricolo e agroalimentare

La legge prevede diverse tipologie di sostegno, tutte demandate a successivi atti della Giunta per quanto riguarda le modalità applicative:

  • investimenti nelle aziende agricole, compresi casi speciali previsti dalla normativa comunitaria;
  • investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
  • investimenti agro-ambientali;
  • aiuti per attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi, inclusi costituzione, avviamento e ampliamento di forme organizzate di produttori agricoli e zootecnici, sviluppo delle produzioni di qualità, assistenza tecnica e servizi resi dalle imprese agricole ad altre imprese e alla pubblica amministrazione;
  • aiuti compensativi per agricoltori e allevatori in zone svantaggiate o con vincoli ambientali, nonché per maggiori costi legati a tecniche a basso impatto, agricoltura biologica e raccolta del latte in zone montane, con particolare favore per le razze autoctone;
  • aiuti per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, con finalità di insediamento di giovani agricoltori e prepensionamento;
  • misure straordinarie per calamità naturali, eventi eccezionali, epizoozie e fitopatie, anche mediante copertura dei costi assicurativi sostenuti da forme associative;
  • interventi per la salvaguardia delle aree viticole terrazzate, della viticoltura di montagna e per la coltivazione del cedro e del bergamotto;
  • aiuti per la pubblicità e promozione dei prodotti agricoli, coordinamento delle iniziative promozionali e consultazione delle organizzazioni agricole più rappresentative per programmi di collaborazione e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali;
  • programmi di riorganizzazione settoriale in caso di crisi, compresi chiusura di stabilimenti, riconversione produttiva e salvataggio/ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  • strumenti finanziari innovativi, inclusa la costituzione di un Fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito e ai capitali di rischio.

Settore veterinario e sanitario

Sono finanziabili programmi di prevenzione o eradicazione delle malattie animali conformemente alla decisione comunitaria richiamata. Gli aiuti possono riguardare azioni preventive e compensazioni. In presenza di emergenze sanitarie, il Presidente della Giunta regionale istituisce una unità di crisi con decreto; essa predispone un programma di interventi straordinari da sottoporre alla Giunta e comprende anche rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

Giovani agricoltori e primo insediamento

Le misure per il ricambio generazionale devono favorire l’insediamento di giovani agricoltori e il prepensionamento. La Giunta definisce anche le procedure per il riconoscimento della condizione di primo insediamento, in conformità al regolamento CE 1763/2001.

Promozione, pubblicità e valorizzazione delle produzioni locali

Le disposizioni regionali che prevedono aiuti per promozione e/o pubblicità devono adeguarsi agli orientamenti comunitari richiamati. La Giunta disciplina inoltre il coordinamento delle iniziative promozionali e approva il relativo calendario. È prevista una consultazione con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative per predisporre programmi di collaborazione con le imprese agricole e favorire contratti utili alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.

Programmi di crisi e pareri consultivi

I programmi di riorganizzazione settoriale e alcuni interventi straordinari sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 60 giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito. Per diverse misure, le modalità attuative dei regimi di aiuto sono comunque subordinate al preventivo assenso della Commissione europea, secondo le regole sugli aiuti di Stato.

Organismo pagatore regionale e ARCEA

La Regione assicura gli adempimenti connessi all’istituzione di un Organismo Pagatore Regionale per la corretta erogazione, contabilizzazione e rendicontazione degli aiuti PAC e sviluppo rurale a carico del FEOGA – Sezione Garanzia, comprese le quote cofinanziate con risorse nazionali. All’ARCEA possono essere attribuite ulteriori funzioni in materia di erogazione di aiuti agricoli, anche per programmi pluriennali comunitari relativi a politiche marittime e pesca. L’ARCEA svolge anche attività ispettive e di controllo prima e dopo l’erogazione degli aiuti. Gli oneri introdotti nel 2014 sono coperti con riduzione di specifico stanziamento del bilancio regionale.

Tavolo Agroalimentare

È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, composto dal Presidente o suo delegato, dall’Assessore all’Agricoltura, da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, del settore agroalimentare, dei consumatori, delle Province e delle organizzazioni sindacali. Il Direttore generale della struttura competente partecipa ai lavori. La Giunta approva il regolamento del Tavolo; il Presidente lo convoca almeno due volte l’anno.

Disposizioni finanziarie e transitorie per il settore agricolo

Per gli interventi previsti negli articoli del primo titolo, la copertura degli oneri è rinviata a successivo atto normativo. Per il solo esercizio 2002 sono autorizzate spese specifiche per libri genealogici, programmi SATA, piani carni qualità e latte qualità, oltre che per l’adeguamento a normative igienico-sanitarie. La legge dispone inoltre una modifica della disciplina del gettone di presenza per la commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e rinvia al 1 gennaio 2003 l’entrata in vigore di alcune disposizioni di un’altra legge regionale.

Interventi per pesca e acquacoltura

Il secondo titolo disciplina gli aiuti regionali a favore della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle linee direttrici comunitarie e della politica comune della pesca. Sono previsti:

  • indennità per l’arresto temporaneo delle attività di pesca e per i proprietari di navi;
  • aiuti per l’acquisto di navi d’occasione, inizialmente indirizzati alle imprese danneggiate da eventi calamitosi e ai giovani pescatori, con limite di tre anni per il risarcimento rispetto all’evento;
  • aiuti per l’ammodernamento delle navi da pesca in esercizio, limitati alle unità con lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e finalizzati a sicurezza, condizioni sanitarie e lavorative, innovazioni tecnologiche e organizzazione della filiera;
  • programmi veterinari e sanitari di prevenzione o eradicazione, destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico;
  • interventi per calamità naturali o eventi eccezionali, previa declaratoria regionale, con risarcimenti calcolati sul singolo beneficiario, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e da versare entro tre anni dall’evento; non sono riconosciuti i danni normalmente assicurabili o rientranti nel rischio imprenditoriale ordinario.

Limiti temporali e aspetti applicativi rilevanti

Per alcune misure sono espressamente previsti termini specifici:

  • l’intervento straordinario per la grave emergenza zootecnica da siccità e blue tongue doveva essere definito dalla Giunta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge;
  • i risarcimenti per acquisto di navi d’occasione legati a eventi calamitosi non sono riconoscibili se l’evento risale a oltre tre anni;
  • per le calamità naturali nel settore pesca, il risarcimento deve essere erogato entro i tre anni successivi all’evento;
  • le relazioni annuali alla Commissione europea sono previste sia per gli aiuti agricoli sia per quelli della pesca, secondo i riferimenti comunitari richiamati.

Stato complessivo della legge

Il provvedimento contiene una disciplina ampia ma in larga parte attuativa e legata a spese e interventi di inizio anni 2000. Molte disposizioni rinviano a decisioni della Giunta e a regole UE ormai superate nei riferimenti originari; tuttavia alcune previsioni organizzative e di sistema, come quelle su ARCEA e sul Tavolo Agroalimentare, conservano rilievo ordinamentale regionale.

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