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Legge

L.R. Molise 5/2021

Disciplina regionale delle attività artigianali

Normativa regionaleL.R. Molise 5/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organica l’artigianato in Molise: definisce impresa e imprenditore artigiano, regola iscrizioni e controlli nel Registro imprese, sanzioni, funzioni di Regione, Comuni e Camera di commercio, incentivi e formazione, oltre a una disciplina speciale per artigianato artistico, tradizionale e storico. Abroga la precedente legge regionale; alcune previsioni risultano oggi non più operative per effetto delle modifiche del 2022.

Disciplina regionale delle attività artigianali in Molise

Disciplina regionale dell’artigianato in Molise

La legge disciplina in modo organico l’artigianato nella Regione Molise, in coerenza con la legge quadro statale n. 443/1985. Definisce soggetti e requisiti dell’impresa artigiana, assegna funzioni a Regione, Comuni e Camera di commercio, e introduce misure specifiche per tutela, promozione e formazione, con una sezione dedicata all’artigianato artistico, tradizionale e storico.

Finalità e oggetto

La Regione Molise interviene per tutelare, sviluppare e valorizzare l’artigianato e le produzioni artigiane, comprese le espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, nonché talenti e mestieri. L’azione regionale è orientata anche a competitività, innovazione, attrattività del contesto produttivo e sociale e salvaguardia della libertà di iniziativa economica.

Definizioni, ambito di applicazione e requisiti generali

La disciplina si applica all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana. È artigiano chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone responsabilità, oneri e rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale. L’impresa artigiana ha come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni o la prestazione di servizi, entro i limiti dimensionali della legge statale.

Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana, salvo che siano strumentali o accessorie, le attività agricole, i servizi commerciali, l’intermediazione nella circolazione di beni e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per particolari attività è richiesto il possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da legge statale o regionale.

Forme di esercizio dell’impresa artigiana

L’attività artigiana può essere svolta:

  • in forma individuale;
  • in forma collettiva, anche cooperativa, con esclusione di società per azioni e in accomandita per azioni;
  • con unità locali dedicate a fasi del processo produttivo o ad attività amministrative e gestionali.

Per le società sono richiesti requisiti specifici sulla prevalenza dei soci in possesso della qualifica professionale artigiana e, in alcuni casi, sul possesso della maggioranza del capitale e degli organi deliberanti. In caso di invalidità, morte o interdizione/inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può conservare l’iscrizione nella sezione speciale per massimo cinque anni, o fino alla maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio è assunto dai familiari indicati dalla legge; è ammesso l’ausilio di un responsabile tecnico esterno.

Consorzi e società consortili

Consorzi e società consortili, anche cooperativi, che coinvolgano oltre a imprese artigiane anche piccole imprese e, entro il limite di un terzo, enti pubblici o privati, possono essere iscritti con qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese se le imprese artigiane detengono la maggioranza negli organi deliberanti. Essi devono comunicare alla Camera di commercio le cessazioni e la perdita dei requisiti artigiani.

Funzioni della Regione, dei Comuni e della Camera di commercio

Alla Regione sono riservate funzioni di programmazione e indirizzo, formulazione di pareri normativi, coordinamento dei Comuni, promozione di associazionismo e reti d’impresa, concessione di agevolazioni, sostegno all’accesso al credito, sviluppo e internazionalizzazione, servizi alle imprese, sistemi informativi, formazione e valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e innovativo. La legge prevede anche il controllo a campione sugli elenchi annuali trasmessi dalla Camera di commercio.

Ai Comuni spettano le funzioni loro attribuite dalla normativa regionale richiamata. Alla Camera di commercio sono attribuite le funzioni amministrative relative a iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro, secondo le modalità della legge.

Registro delle imprese e qualifica artigiana

L’albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito dal Registro delle imprese. L’iscrizione nella sezione speciale con qualifica di impresa artigiana è subordinata al possesso dei requisiti di legge ed è condizione essenziale per accedere alle agevolazioni previste per imprese e consorzi artigiani.

È vietato usare riferimenti all’artigianato nella ditta, insegna o marchio senza la relativa iscrizione. È vietato anche denominare, vendere o pubblicizzare come artigiano un prodotto o servizio se non proviene da soggetto iscritto come impresa artigiana.

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni avvengono in modalità telematica. I titolari e i legali rappresentanti devono comunicare entro 30 giorni le modificazioni che comportano perdita del requisito artigiano e ogni variazione utile ai fini previdenziali.

Ricorsi, controlli d’ufficio e sanzioni

La disciplina originaria prevedeva ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l’artigianato avverso i provvedimenti camerali e una serie di iscrizioni/cancellazioni d’ufficio, oltre ai diritti di segreteria e alle sanzioni amministrative per esercizio abusivo, omissioni o dichiarazioni non veritiere. Tuttavia tali previsioni risultano abrogate dalle modifiche del 2022 indicate nel testo consolidato.

Commissione regionale per l’artigianato

La Commissione regionale per l’artigianato è organo amministrativo di rappresentanza e tutela dell’artigianato, istituito presso l’assessorato competente e nominato con decreto del Presidente della Giunta. È composta da rappresentanti scelti tra commercialisti e avvocati indicati dagli ordini professionali e da esperti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative.

I componenti durano in carica cinque anni, devono essere estranei alla titolarità o gestione di imprese artigiane e operano a titolo gratuito. La Commissione elegge presidente e vicepresidente, dispone di un segretario funzionario regionale e può funzionare con almeno la metà più uno dei componenti. In mancanza della sua costituzione, o se le sedute vanno deserte per più di tre volte, le funzioni sono svolte dalla Giunta regionale.

Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato

La Commissione svolge funzioni consultive e di studio: esprime pareri su questioni artigiane, promuove indagini conoscitive sul settore nel Molise, formula pareri o proposte per iniziative promozionali, e svolge ulteriori compiti affidati dalla Giunta o dalla legge. Può avvalersi di esperti e funzionari senza compensi. È prevista una segreteria per protocollo, atti, pubblicità, conservazione e supporto statistico-programmatico. Anche in questo caso, le competenze decisorie sui ricorsi risultano oggi abrogate nel testo consolidato.

Incentivi e sostegno al settore artigiano

La Regione sostiene la nascita, qualificazione e competitività del sistema artigiano molisano con interventi diretti a:

  • innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
  • ricerca, sviluppo e aggiornamento;
  • formazione professionale e imprenditoriale;
  • valorizzazione delle produzioni artistiche e tradizionali, anche con marchi collettivi regionali;
  • accesso al credito;
  • crescita dimensionale e reti d’impresa;
  • internazionalizzazione;
  • passaggio generazionale e nascita di nuove imprese;
  • sostenibilità ambientale ed energetica;
  • insediamenti nei centri storici;
  • semplificazione amministrativa e fiscale.

Nella prima annualità gli interventi sono sostenuti con risorse nazionali e comunitarie disponibili; nelle annualità successive anche con risorse regionali, se disponibili. Per stati di emergenza o calamità dichiarati nel territorio molisano, la Regione può deliberare interventi urgenti con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta in relazione all’evento dannoso, nei limiti di intensità di aiuto applicabili alla Regione Molise.

Formazione professionale

La Regione programma iniziative formative nel comparto artigiano sulla base anche dei dati della Commissione regionale e delle associazioni di categoria, con attenzione all’aggiornamento sulle norme anticorruzione. Favorisce inoltre alternanza scuola-lavoro, apprendistato, formazione-lavoro e botteghe-scuola. Le modalità della formazione nelle botteghe-scuola sono disciplinate con provvedimento della Giunta sentita la Commissione consiliare competente.

Artigianato artistico e tradizionale: tutela e promozione

La Regione tutela e promuove le lavorazioni artigianali di elevato valore artistico e tradizionale, valorizzandone tecniche, luoghi di origine e patrimonio storico-culturale. Le finalità comprendono la tutela della professionalità e dell’origine delle produzioni, il loro aggiornamento stilistico e tecnologico, la raccolta di documentazione storica, il sostegno a nuove imprese tramite recupero di attività tradizionali e l’organizzazione di rassegne ed esposizioni.

I settori tutelati sono quelli individuati dal D.P.R. n. 288/2001.

Contrassegno, registro dell’artigianato artistico e disciplinari

La Regione promuove il contrassegno delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali, indicante origine e qualità del prodotto secondo i disciplinari di settore.

È istituito presso la Giunta regionale il Registro delle imprese del settore artistico e tradizionale, al quale possono iscriversi le imprese artigiane i cui prodotti siano riconducibili ai disciplinari approvati. Le iscrizioni e cancellazioni avvengono previo parere del Comitato regionale per la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale; la tenuta del registro è affidata alla struttura regionale competente.

I disciplinari sono approvati dal dirigente competente su proposta del Comitato, descrivono caratteristiche, modelli, tecniche, materiali e criteri per le forme innovative, e indicano le soluzioni per l’apposizione del contrassegno. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Comitato regionale per la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale

Il Comitato è istituito per assicurare omogeneità regionale alla tutela del settore. È nominato con decreto del Presidente della Giunta, dura cinque anni ed è composto dal dirigente del servizio competente, che lo presiede, dal Presidente della Commissione regionale per l’artigianato, da tre componenti designati dalle associazioni artigiane più rappresentative e da un componente dell’Università del Molise.

Il Comitato svolge funzioni di proposta e indirizzo sui settori tutelati, sui disciplinari, sul contrassegno, sulle iniziative di promozione e sui pareri per l’iscrizione nel registro artistico e tradizionale. Propone inoltre il conferimento del titolo di Maestro artigiano. Anche questo organo opera a titolo gratuito e i suoi componenti devono essere estranei a imprese artigiane e relative forme societarie.

Artigianato storico

La Regione promuove la valorizzazione delle imprese artigiane in esercizio da almeno 40 anni e iscritte nel registro del settore artistico e tradizionale. Le imprese storiche possono usare un contrassegno grafico con la dicitura “impresa artigiana storica”, eventualmente accompagnata dalla specificazione della lavorazione e della zona di tradizione. La Regione incentiva, con i Comuni, iniziative per l’individuazione e il sostegno di tali imprese.

Bottega-scuola e Maestro artigiano

La qualifica di bottega-scuola è riconosciuta alle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale che ne facciano richiesta e che operino da almeno cinque anni. La bottega-scuola deve essere diretta personalmente da un titolare in possesso del titolo di Maestro artigiano e adeguatamente attrezzata per la formazione, secondo le convenzioni con la Regione.

Il titolo di Maestro artigiano è conferito dal dirigente competente su proposta del Comitato alle imprese artigiane o ai soci che partecipano personalmente all’attività, purché vi sia:

  • iscrizione dell’impresa nel registro delle produzioni artistiche e tradizionali;
  • anzianità professionale di almeno cinque anni;
  • adeguata capacità professionale, desunta da premi, titoli, diplomi, saggi di lavoro, notoria perizia, attività formative o altri elementi equivalenti.

Abrogazioni, transitorio ed entrata in vigore

La legge abroga la precedente normativa regionale in materia di artigianato del 2000 e le successive modifiche del 2014. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle norme abrogate e queste continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti in corso.

La Commissione regionale per l’artigianato e il Comitato per l’artigianato artistico e tradizionale in carica al momento dell’entrata in vigore continuano a operare solo per i procedimenti pendenti e comunque non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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