L.R. Molise 4/2021
Disciplina regionale delle attività commerciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise l’esercizio del commercio, la somministrazione, la stampa, il commercio su aree pubbliche, la distribuzione carburanti, le vendite straordinarie, le attività fieristiche e le sanzioni. Prevede regole su SCIA, autorizzazioni, requisiti, orari, prezzi, subingressi, controlli e decadenze. Regolamento attuativo entro 60 giorni; alcune norme, come quelle sui carburanti e sui mercati, hanno scadenze specifiche o decorrenze transitorie.
Disciplina regionale delle attività commerciali in Molise
Disciplina regionale delle attività commerciali in Molise
La legge definisce il quadro unitario della disciplina del commercio in Molise, per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, la somministrazione di alimenti e bevande, la stampa, il commercio su aree pubbliche, i carburanti, le forme speciali di vendita, le fiere e le regole sanzionatorie.
Finalità e principi generali
La disciplina si fonda sulla libertà di iniziativa economica privata e mira a:
- valorizzare il lavoro e le imprese, anche tramite formazione e qualificazione professionale;
- semplificare gli adempimenti amministrativi;
- tutelare i consumatori, con attenzione alla trasparenza dei prezzi;
- modernizzare la rete distributiva e valorizzare piccole imprese, botteghe storiche, mercati e sistemi commerciali naturali;
- sostenere occupazione, sicurezza, salute e corretta applicazione dei contratti collettivi;
- promuovere il confronto tra enti locali, categorie economiche, CCIAA, lavoratori e consumatori.
Contrattazione collettiva e concertazione
Nell’esercizio delle attività disciplinate si applicano i contratti collettivi nazionali del settore, sottoscritti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, e gli accordi territoriali e aziendali di secondo livello. Alla concertazione locale partecipano i soggetti rappresentativi che fanno capo alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi di settore.
Regolamento di attuazione, comuni e SUAP
La Regione deve adottare un regolamento attuativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina, tra l’altro, autorizzazioni ai centri di assistenza tecnica, procedimenti per medie e grandi strutture di vendita, parcheggi, accessibilità, fiere e Osservatorio regionale del commercio.
Le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti sono attribuite ai comuni. Il SUAP è il punto unico di accesso per i procedimenti della legge. Il rilascio di nuove attività commerciali non può essere sottoposto a contingentamenti o vincoli, salvo quelli connessi a salute, lavoratori, ambiente e beni culturali.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La legge si applica a tutte le attività commerciali regionali definite dall’articolato: commercio in sede fissa, stampa, aree pubbliche e private, somministrazione, carburanti, forme speciali di commercio e attività fieristico-espositiva.
Sono escluse, in tutto o in parte, varie attività specifiche, tra cui:
- farmacie e rivendite di generi di monopolio per le rispettive vendite tipiche;
- imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, salvo regole sui posteggi e sul subingresso;
- agriturismi e alcune attività turistico-ricettive per le vendite e somministrazioni interne agli alloggiati;
- imprese artigiane e industriali per la vendita di beni di propria produzione nei limiti indicati;
- vendita di opere dell’ingegno, beni del fallimento, esposizioni promozionali e altre ipotesi speciali elencate dalla norma.
Requisiti soggettivi
Per esercitare le attività commerciali sono richiesti requisiti di onorabilità, tra cui assenza di determinate condanne, misure di prevenzione e cause antimafia o di pubblica sicurezza. Per la somministrazione di alimenti e bevande valgono anche ulteriori cause ostative legate a moralità pubblica, stupefacenti, gioco d’azzardo e TULPS.
I requisiti perdurano per cinque anni nei casi previsti, con decorrenza dalla fine della pena o dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Sono esclusi gli effetti preclusivi quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo revoca.
Per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione serve anche il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. La Regione deve disciplinare entro 60 giorni corsi professionali e aggiornamenti; sono previsti criteri premiali per bandi e finanziamenti regionali per chi abbia svolto formazione attinente.
Commercio in sede fissa
La legge disciplina le definizioni di esercizio di vicinato, media struttura, grande struttura, centro commerciale, outlet, temporary store, emporio polifunzionale e altri istituti.
L’attività di vendita in sede fissa deve rispettare norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di sicurezza e destinazione d’uso. La vendita alimentare è soggetta a notifica sanitaria. Il comune può limitare o vietare la vendita di alcolici per esigenze di interesse pubblico.
Esercizi di vicinato e temporary store
Gli esercizi di vicinato si aprono, trasferiscono, ampliano e modificano settore merceologico mediante SCIA al SUAP; la riduzione di superficie va comunicata. È consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari venduti, senza servizio assistito di somministrazione.
I temporary store sono assoggettati a SCIA; la durata non può superare 90 giorni. Se legati a eventi di rilevanza non solo locale finanziati o organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono imporre condizioni o limiti per il tempo dell’evento.
Medie e grandi strutture di vendita
Le medie strutture richiedono autorizzazione SUAP; decorso il termine di 90 giorni senza diniego la domanda si intende accolta. La modifica del settore merceologico avviene con SCIA e la riduzione con comunicazione. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Le grandi strutture richiedono autorizzazione SUAP e possono insediarsi solo in aree commerciali previste dal piano operativo comunale. L’istruttoria è affidata a una conferenza di servizi con rappresentanti di Regione, Provincia e Comune. La decisione deve arrivare entro 90 giorni dalla convocazione e il silenzio oltre i termini indicati comporta l’accoglimento della domanda nei limiti previsti.
I centri commerciali seguono il regime delle medie o grandi strutture a seconda dei casi. Il promotore può presentare la domanda anche se non ancora in possesso dei requisiti professionali, purché li abbia al rilascio o indichi un preposto. Le singole attività interne presentano poi la propria SCIA.
Outlet ed empori polifunzionali
Gli outlet sono soggetti alla disciplina della struttura commerciale corrispondente. La denominazione “outlet” può essere usata solo nei casi previsti. Negli outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle consentite, salvo la deroga per alcuni centri commerciali outlet con esercizi alimentari di dimensione limitata e destinati soprattutto a prodotti locali di eccellenza.
Nei comuni sotto i 1.000 abitanti, in presenza di rarefazione distributiva e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture possono diventare empori polifunzionali, offrendo anche altri servizi d’interesse collettivo secondo modalità comunali.
Vendita all’ingrosso e grande fabbisogno di superficie
Il commercio all’ingrosso richiede i requisiti di onorabilità; per il settore alimentare serve anche notifica sanitaria e SCIA. Se nello stesso locale si svolgono ingrosso e dettaglio, la superficie si somma ai fini del regime abilitativo, con regole particolari per alcuni prodotti a grande fabbisogno di superficie. Per tali merci la superficie può essere computata in misura ridotta, entro i limiti indicati, con disciplina più favorevole in caso di sovrapposizione con quella dell’art. 26.
Vendita della stampa quotidiana e periodica
La legge distingue punti vendita esclusivi e non esclusivi. I punti vendita non esclusivi possono operare, previa SCIA, in rivendite di monopolio, impianti carburanti, bar, medie e grandi strutture di vendita, esercizi di libri e prodotti editoriali e altri esercizi specializzati.
L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento dei punti vendita della stampa sono soggetti a SCIA; la riduzione di superficie va comunicata. L’attività può essere stagionale per un periodo compreso tra 60 e 180 giorni. Il comune può individuare zone a cui applicare le intese nazionali di settore.
Sono previste anche forme particolari di vendita e distribuzione, soggette a comunicazione al SUAP, tra cui vendite nelle sedi di partiti, chiese, associazioni, case editrici, strutture turistiche e empori polifunzionali.
Commercio su aree pubbliche e private
La legge disciplina commercio su aree pubbliche, mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie, posteggi, MAP e hobbisti.
Il commercio su aree pubbliche può svolgersi su posteggio in concessione o in forma itinerante. L’autorizzazione per il posteggio e la concessione sono rilasciate contestualmente dal SUAP; la concessione dura da 9 a 12 anni. Il titolo abilita anche alla vendita itinerante nel territorio regionale, all’uso dei posteggi liberi e alla partecipazione alle fiere.
I comuni bandiscono i posteggi con pubblicazione periodica sul BURM e applicano criteri di priorità fondati soprattutto sull’anzianità d’impresa e, per alcune ubicazioni, sulla compatibilità con la tutela di centri storici e aree di pregio. Le fiere antiquarie seguono criteri speciali, compreso il rilievo di titoli di studio attinenti.
La disciplina contempla anche la “spunta”, con assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi secondo il maggior numero di presenze, e prevede il controllo in tempo reale della regolarità contributiva.
I mercati su aree private (MAP) devono avere almeno 20 posteggi e possono arrivare a una superficie complessiva fino a 15.000 mq nei comuni sopra i 10.000 abitanti, o 10.000 mq negli altri. Per l’avvio è necessaria autorizzazione SUAP; le singole attività fanno capo a un provvedimento generale. Nei MAP possono operare solo soggetti già autorizzati al commercio ambulante rilasciato dal Comune.
Sono previste regole per hobbisti, che devono munirsi di tesserino identificativo annuale rilasciato dal Comune di residenza o, per i non residenti in Molise, dal Comune capoluogo di regione. Il tesserino richiede autocertificazione, foto, requisiti di onorabilità e pagamento dei diritti istruttori. È inoltre prevista la possibilità per le amministrazioni di promuovere eventi tematici di riuso e riciclo con modalità semplificate e senza tesserino, purché sia presentata autocertificazione preventiva.
Regolarità contributiva nelle attività su aree pubbliche
Per le autorizzazioni e per le SCIA rilevanti i comuni verificano telematicamente, in tempo reale, la regolarità contributiva verso INPS e INAIL, oltre alla regolarità del pagamento di stipendi e salari per almeno due mensilità, nei casi previsti.
Per soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese, il controllo è differito; sono previste verifiche sostitutive o equivalenti per operatori comunitari e documenti sostitutivi del DURC. Il titolo abilitativo è comunque rilasciato quando il debito contributivo sia rateizzato dall’INPS e dall’INAIL.
Somministrazione di alimenti e bevande
Gli esercizi di somministrazione sono un’unica tipologia e possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. L’attività richiede il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d’uso, oltre alla notifica sanitaria e alla sorvegliabilità del locale.
Il comune, previa concertazione con le parti sociali, definisce requisiti e limitazioni per gli esercizi di somministrazione, anche con riferimento a sostenibilità, qualità urbana, sicurezza, tutela di aree di pregio e carenze di servizio. Può stabilire specifiche destinazioni d’uso funzionali e limitazioni, nonché favorire insediamenti in aree insulari, montane o rurali.
L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento richiedono SCIA al SUAP; nelle zone tutelate individuate dal comune serve autorizzazione. La riduzione di superficie va comunicata. L’uso di spazi esterni privati o pubblici in concessione non costituisce ampliamento, purché nel rispetto di sicurezza e igiene.
Attività stagionali, temporanee e deroghe
L’attività stagionale dura da 60 a 180 giorni nell’anno solare. L’attività temporanea si svolge in occasione di sagre, fiere, eventi religiosi, culturali, tradizionali, politici, sindacali, sportivi, eventi locali straordinari e iniziative di enti del Terzo settore; in via ordinaria non può superare 10 giorni consecutivi, salvo eccezioni specifiche. È soggetta a SCIA e non richiede il rispetto della destinazione d’uso dei locali.
Alcune attività di somministrazione non sono soggette ai requisiti comunali, ad esempio quelle svolte in esercizi con attività prevalente di spettacolo, nei bar aziendali, negli impianti carburanti, negli alberghi con ristorante, negli istituti culturali, al domicilio del consumatore, in mense, in sedi associative o in strutture di accoglienza. In tali casi valgono comunque i requisiti di onorabilità e, per alcune ipotesi, anche quelli professionali.
La somministrazione mediante distributori automatici richiede SCIA se non esclusiva; se svolta in locali esclusivamente dedicati segue la disciplina dell’apertura di un esercizio di somministrazione.
Attività economiche su aree pubbliche diverse dal commercio ambulante
Per altre attività commerciali su area pubblica con concessione comunale si applicano i criteri di selezione della Conferenza unificata del 16 luglio 2015, con durata della concessione da 9 a 12 anni. A tali attività si estende il regime sulla regolarità contributiva.
Distribuzione dei carburanti
La legge disciplina in modo organico la rete carburanti, i nuovi impianti, gli impianti ad alto erogato, gli impianti privati, i contenitori mobili e gli impianti per natanti.
Regole generali e localizzazione
I titolari devono iscriversi nell’anagrafe nazionale degli impianti. Non possono essere autorizzati impianti privi di sede propria o in determinate localizzazioni interne ai centri abitati o all’esterno di essi, come indicato dalla norma.
I nuovi impianti non possono essere subordinati a chiusura di altri impianti né a vincoli commerciali di contingentamento o distanza minima. Devono prevedere benzina e gasolio, di regola anche gas naturale e infrastrutture di ricarica elettrica. Sono previste deroghe per impossibilità tecniche e per gli impianti in comuni montani; in tali casi può essere richiesto il GPL in sostituzione del gas naturale.
I nuovi impianti devono essere dotati di self-service prepagamento, capacità di compressione adeguata, pensiline, servizi igienici e, se dotati di servizi integrativi, aree di sosta. Sono ammessi anche impianti mono prodotto a gas naturale con ricarica elettrica.
Impianti ad alto erogato
Per gli impianti delle province di Campobasso e Isernia che nel 2015 o nel 2017 abbiano superato determinate soglie di erogato, la legge imponeva la presentazione di un progetto al SUAP entro il 31 dicembre 2022 per dotarsi di ricarica elettrica e distribuzione di GNC/GNL, con realizzazione nei 24 mesi successivi. La norma prevede esenzioni per impossibilità tecniche o carenze di sicurezza e consente l’assolvimento dell’obbligo anche tramite un altro impianto nella stessa provincia.
Tipologie e servizi integrativi
Gli impianti con presenza del gestore possono usare il self-service prepagamento purché sia garantita l’assistenza diretta nelle fasce orarie previste. Nei distributori senza gestore non vi sono limiti al self-service, ma la modalità automatizzata deve essere adeguatamente pubblicizzata.
Possono essere svolte attività accessorie, come vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e periodici, tabacchi, lotterie e altri beni o servizi. Sono consentiti anche servizi integrativi all’automobilista, come officine, gommisti, lavaggi, servizi turistici e aree camper.
Modifiche, collaudo e verifiche
Le modifiche degli impianti possono essere soggette a SCIA o, per alcune fattispecie, ad autorizzazione. Le principali modifiche riguardano variazioni di carburanti, serbatoi, colonnine, self-service e stoccaggi. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale devono dotarsi di gas naturale e ricarica elettrica, salvo impossibilità tecniche o limitazioni di sicurezza per impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017.
Nuovi impianti e parti modificate richiedono collaudo da commissione comunale con rappresentanti di Comune, Vigili del fuoco, Dogane, ASREM e ARPA Molise. È possibile l’esercizio provvisorio per 90 giorni, prorogabili per forza maggiore, oppure autocertificazione sostitutiva se il collaudo non è effettuato nei termini. Le verifiche tecniche di sicurezza devono avvenire al collaudo e comunque non oltre 15 anni dalla precedente verifica.
Orari, sospensioni e cessazioni
Gli impianti con gestore determinano liberamente l’orario entro i limiti fissati, con fasce minime di garanzia. È previsto l’esonero dai turni per gli impianti a gas naturale/GPL e, in alcuni casi, deroghe comunali. La chiusura per ferie va comunicata al SUAP. La sospensione volontaria è consentita per periodi limitati e la cessazione va comunicata entro 60 giorni.
Forme speciali di commercio al dettaglio
Sono disciplinati spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza, televisione, commercio elettronico e vendita porta a porta.
La vendita a distanza e l’e-commerce richiedono SCIA se non accessori ad altra attività. Sono vietati l’invio di prodotti non richiesti, salvo campioni o omaggi, e le vendite all’asta via televisione o altri sistemi di comunicazione.
La vendita presso il domicilio dei consumatori richiede SCIA se non accessoria; l’esercente e le persone incaricate devono esibire tesserino di riconoscimento. L’attività si estende anche alla somministrazione a domicilio.
Attività fieristico-espositiva
Le manifestazioni fieristiche sono soggette a SCIA al SUAP. L’organizzatore dichiara requisiti di onorabilità e, se esistente, la qualificazione della manifestazione; allega il disciplinare e la dichiarazione di idoneità del quartiere o spazio fieristico.
Le fiere possono essere qualificate come internazionali, nazionali o regionali, secondo criteri fissati nel regolamento. Per quelle internazionali e nazionali è richiesta la certificazione del bilancio annuale. I quartieri e gli spazi fieristici devono rispettare requisiti di idoneità e adeguarsi nei termini regolamentari.
Il calendario fieristico regionale è annuale, adottato dalla struttura regionale competente e pubblicato sul BURM. L’inserimento nel calendario non è requisito obbligatorio per lo svolgimento della manifestazione.
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione
Sono disciplinate le sospensioni volontarie delle attività, le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, il subingresso, l’affidamento di reparto e la cessazione.
La sospensione volontaria è limitata, in via ordinaria, a 12 mesi per il commercio in sede fissa e la somministrazione, a 120 giorni annui per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio e a 180 giorni per i carburanti, con possibilità di proroga ulteriore per questi ultimi. Sono previste eccezioni per malattia, gravidanza/puerperio e assistenza a figli con handicap grave.
Le variazioni societarie e di rappresentanza si comunicano al SUAP entro 60 giorni e non richiedono nuovo titolo. Il subingresso trasferisce il titolo abilitativo al nuovo soggetto, con obbligo di comunicazione entro 60 giorni dall’atto o entro un anno dal decesso; il subentrante deve possedere i requisiti richiesti e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali.
L’affidamento di reparto è possibile con comunicazione al SUAP e richiede un collegamento strutturale con l’esercizio principale.
Orari e pubblicità
Gli esercizi di vendita al dettaglio, di somministrazione e di stampa devono rendere noto al pubblico l’orario di apertura, chiusura e il giorno di riposo. Gli impianti carburanti devono esporre in modo visibile l’orario di servizio e quello di assistenza al rifornimento.
Pubblicità dei prezzi
Tutti i prodotti esposti al pubblico devono indicare chiaramente il prezzo. Sono previste regole specifiche per oreficeria, antiquariato, somministrazione di alimenti e bevande e impianti carburanti. Nei locali di ristorazione i prezzi devono essere esposti anche all’esterno o comunque essere leggibili dall’esterno; nei carburanti il cartello prezzi deve essere leggibile dalla carreggiata.
Vendite straordinarie e promozionali
Le vendite straordinarie comprendono liquidazioni e fine stagione. Le merci vanno separate da quelle ordinarie e i prezzi devono indicare prezzo normale, sconto e prezzo finale. La pubblicità deve indicare tipo, durata e estremi della comunicazione; è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari.
Le vendite di liquidazione sono ammesse in caso di cessazione, cessione, trasferimento o trasformazione dei locali, previa comunicazione al SUAP almeno 10 giorni prima. Hanno durata massima di 8 settimane o 4 settimane secondo il caso, con divieto di introdurre nuove merci durante la vendita.
Le vendite di fine stagione si svolgono in due periodi annui, per massimo 60 giorni ciascuno, con decorrenza dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e dal primo sabato di luglio, salvo diversa data stabilita dalla Giunta regionale a seguito di accordi nazionali.
Le vendite promozionali sono disciplinate separatamente e non possono svolgersi, per i prodotti stagionali non alimentari, nei 30 giorni prima e nei 30 giorni dopo i saldi.
Valorizzazione dei luoghi del commercio
Il comune può individuare aree di particolare interesse per avviare percorsi di promozione e sostegno delle attività economiche, anche in presenza di degrado, desertificazione commerciale o necessità di rigenerazione urbana. Sono possibili limitazioni di merceologie, incentivi al riuso di locali vuoti, accordi con la distribuzione moderna, specializzazioni mercologiche, sostegno alla vendita diretta agricola e ittico-alimentare, riduzioni fiscali e incentivi per ristrutturazioni.
La legge disciplina anche i centri commerciali naturali, perimetrati dal comune come luoghi complessi e integrati. Possono essere adottati programmi di azione per accessibilità, parcheggi, barriere architettoniche, segnaletica, trasporto pubblico, infrastrutture, riuso di locali sfitti, reti di fidelizzazione, formazione degli operatori, promozione turistica e culturale, wifi gratuito e altre misure di qualificazione.
Vigilanza, sanzioni e sequestro
Il comune è competente a ricevere il rapporto e a incassare le sanzioni amministrative. L’ASREM esercita vigilanza anche sulle vendite di farmaci nei punti vendita abilitati.
Sono previste sanzioni pecuniarie rilevanti per esercizio senza titolo o senza requisiti, per violazioni delle discipline settoriali, per uso improprio della denominazione “outlet”, per inosservanza delle regole su prezzi, orari, sospensioni, subingressi, vendite straordinarie e regole del regolamento attuativo. In diversi casi è prevista la chiusura, la sospensione dell’attività e, per il commercio su aree pubbliche, anche il sequestro cautelare di merci e attrezzature.
Per il commercio abusivo su aree pubbliche è previsto un procedimento speciale di sequestro, conservazione, eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e distruzione della merce abbandonata. La reiterazione delle violazioni è definita con riferimento a un periodo di 365 giorni.
Decadenze e chiusure
La legge stabilisce casi di decadenza dell’autorizzazione o di chiusura dell’esercizio per medie e grandi strutture, esercizi di vicinato, somministrazione, commercio su aree pubbliche e impianti carburanti.
Le principali cause sono:
- venir meno dei requisiti di onorabilità o professionali;
- mancato inizio dell’attività entro i termini;
- sospensione protratta oltre i limiti consentiti;
- mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione;
- mancato utilizzo del posteggio o della concessione per i periodi previsti;
- esito negativo e non sanato delle verifiche contributive;
- per i carburanti, mancata iscrizione all’anagrafe impianti e mancato rispetto delle regole di localizzazione o messa in esercizio.
Disposizioni finali, osservatorio e abrogazioni
È istituito l’Osservatorio regionale del commercio, con funzioni di consulenza, studio, monitoraggio e raccolta dati. La sua composizione e i suoi compiti sono demandati al regolamento di attuazione.
Sono previste disposizioni transitorie: alcune norme sulle grandi strutture si applicano solo dall’entrata in vigore del regolamento; l’Osservatorio già esistente resta in carica fino a quel momento.
La legge abroga la precedente disciplina regionale del commercio e del settore fieristico, oltre a varie norme finanziarie e disposizioni collegate incompatibili.
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