L.R. Calabria 29/2010
Un albero per ogni neonato e minore adottato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato registrato all’anagrafe comunale dalla sua entrata in vigore. Stabilisce luoghi, specie arboree, tempi di impianto, targhe e carta d’identità dell’albero, nonché adempimenti di Comuni e Dipartimento regionale. I benefici operativi e i relativi contributi dipendono dalle risorse annuali disponibili.
Piantumazione di un albero per ogni neonato e minore adottato
Un albero per ogni neonato e minore adottato
La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, le modalità di messa a dimora di un’essenza arborea per ogni neonato e minore adottato registrato all’anagrafe del comune di residenza dalla data di entrata in vigore della norma. Il provvedimento attua la disciplina statale sull’obbligo di piantumazione e regola sia gli aspetti tecnici sia quelli organizzativi e finanziari.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica ai comuni calabresi e riguarda i bambini nati e i minori adottati registrati all’anagrafe comunale dopo l’entrata in vigore della legge. L’obiettivo è garantire una piantumazione dedicata, con adeguata manutenzione e identificazione della pianta, anche mediante strumenti informativi destinati alla famiglia.
Luoghi di messa a dimora
La messa a dimora può avvenire:
- nei giardini e parchi pubblici delle aree urbane;
- in aree non urbanizzate, dove l’intervento assume carattere di rimboschimento ed è soggetto alle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- in aree del demanio statale, mediante convenzione, per i comuni privi di spazi idonei.
Le aree utilizzate non possono essere successivamente destinate a finalità diverse dal verde pubblico. Ogni comune deve predisporre un piano annuale di allocazione degli alberi, tenendo conto della natalità media dell’ultimo biennio, privilegiando l’inserimento nelle aree urbanizzate, nei parchi esistenti, lungo le strade e presso strutture pubbliche.
Obblighi di manutenzione, identificazione e informazione
Per ciascun albero messo a dimora il comune deve prevedere:
- sistemi di irrigazione, se necessari allo sviluppo della pianta;
- piani di manutenzione idonei a garantire attecchimento e crescita, secondo le indicazioni del Dipartimento competente;
- una targa con indicazione della specie, della data di impianto, del numero o codice identificativo e della posizione nel registro comunale, anche elettronico;
- l’eventuale indicazione del nome, cognome o data di nascita del bambino, solo previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- una carta d’identità dell’albero da consegnare alla famiglia, con descrizione della specie, immagine dell’albero adulto, numero identificativo e indicazione del luogo di posa con dati del bambino.
Se non è autorizzata la pubblicazione dei dati del minore, la targa riporta solo gli elementi consentiti. La carta d’identità è resa disponibile in formato digitale dal Dipartimento competente, così da agevolare i comuni nella compilazione e nella stampa.
Tipologie arboree e criteri di scelta
Nei giardini e nei parchi pubblici devono essere preferite specie della flora spontanea tipica della fascia bioclimatica e del suolo del sito, con preferenza assoluta per gli ecotipi locali. In generale vanno evitati allineamenti rigidamente geometrici, salvo la necessità di realizzare filari.
Per le aree fino a 10 km dalla costa e fino a 300 metri s.l.m. la legge indica un elenco di specie da utilizzare; per la fascia tra 300 e 900 metri s.l.m. prevede un diverso elenco di specie arboree ammesse. La messa a dimora deve avvenire di norma tra novembre e marzo, ma è consentita in altro periodo se sussistono motivazioni agrotecniche idonee a garantire un migliore attecchimento. Le piante devono avere orientativamente età compresa tra 1 e 3 anni e altezza tra 1 e 2 metri.
Compiti del Dipartimento regionale competente
Il Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione, con il coordinamento del Dipartimento Presidenza - Politiche giovanili e d’intesa con il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente mediterraneo – e con il Corpo forestale dello Stato, deve:
- predisporre linee guida per i piani di manutenzione;
- fissare i parametri tecnici delle targhe e fornire i relativi elaborati digitali;
- definire contenuti e design della carta d’identità dell’albero e fornirne il modello digitale;
- definire i valori limite di rendicontazione per i comuni in relazione alle specie previste dalla legge.
Il Dipartimento deve inoltre mettere a disposizione delle amministrazioni le piante richieste, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di materiale vegetale, e consegnarle entro 60 giorni dalla richiesta. Se la richiesta non è accoglibile o le piante non sono disponibili, deve comunicarlo entro 30 giorni motivando il mancato recapito. In caso di indisponibilità delle specie richieste o di specie analoghe nei vivai regionali, i comuni possono acquistare direttamente le piante d’intesa con il Dipartimento e nei limiti del bilancio, con idonea certificazione ai sensi del d.lgs. 386/2003.
Adempimenti dei comuni e accesso ai benefici
Per accedere ai benefici previsti dalla legge, i comuni dovevano trasmettere al Dipartimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, il piano annuale di allocazione degli alberi. Per mantenere o rinnovare l’accesso ai benefici, devono inviare ogni anno i nuovi piani entro lo stesso termine.
Per ogni intervento di messa a dimora, i comuni devono richiedere l’invio delle piante; la richiesta non può superare il 20% del valore di previsione contenuto nel piano annuale. Le richieste di piante, dei modelli di targhe o delle carte d’identità, nonché le richieste di contributo per l’applicazione della legge, possono essere presentate dal 91° giorno successivo alla pubblicazione.
I comuni devono inoltre consentire ai cittadini che intendano piantare a proprie spese alberi per minori non beneficiari della legge di accedere alle aree predisposte. In tal caso il comune deve comunque fornire indicazioni sul luogo di posa e sui servizi previsti, inclusi targa, irrigazione o manutenzione e carta d’identità per la famiglia del minore.
Spese ammissibili e contributi
La Regione mette a disposizione dei comuni, in base alle richieste, il quantitativo di esemplari arborei necessario, assicurandone trasporto e fornitura nei limiti del Piano attuativo di forestazione annuale. I comuni beneficiari possono rendicontare le spese di acquisto delle piante non disponibili nei vivai regionali, purché certificate ai sensi del d.lgs. 386/2003 e nel rispetto dei tetti massimi per specie fissati dal Dipartimento.
Le risorse annuali stanziate dalla Regione Calabria sono ripartite tra tutti i comuni del territorio regionale. Il contributo unitario per bambino nato o minore adottato varia ogni anno in funzione della disponibilità del bilancio regionale e del numero complessivo di nati sul territorio regionale.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri per l’attuazione degli articoli operativi sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2011 e per i successivi esercizi, in 50.000 euro. La copertura avviene mediante la legge di bilancio regionale e la relativa legge finanziaria. Possono essere utilizzate, se compatibili con la normativa vigente, anche ulteriori risorse statali e comunitarie. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al documento tecnico di bilancio richiamato dalla legge regionale n. 8 del 2002.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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