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Legge

L.R. Calabria 31/2010

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50/2009 «Definizione delle tipologie

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 31/2010 modifica la disciplina della classificazione di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, aggiornando i requisiti minimi e sostituendo la tabella A della l.r. n. 26/1985. Prevede regole transitorie per strutture esistenti, nuove aperture, ristrutturazioni e casi già in istruttoria, con termine generale di adeguamento al 31 dicembre 2010 (o 60 giorni dalla prima visita ispettiva).

Aggiornamento dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive alberghiere

Aggiornamento della classificazione alberghiera

La legge regionale Calabria 22 novembre 2010, n. 31 interviene sulla disciplina della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, modificando la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 e aggiornando i requisiti minimi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere. L’obiettivo è uniformare i nuovi standard di servizi, attrezzature e arredi, con alcune deroghe e regole transitorie per i casi già esistenti o in corso di realizzazione.

Nuovi requisiti minimi e sostituzione della tabella A

I requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive sono ridefiniti tramite la tabella contenuta nell’allegato A della legge, che sostituisce integralmente la tabella A della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26. La nuova disciplina riguarda quindi gli standard minimi applicabili alla classificazione alberghiera in Calabria.

Regime della classificazione per le strutture esistenti e per i nuovi interventi

Per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere già esistenti, quando sia scaduto il provvedimento di classificazione e non vi siano interventi di ristrutturazione o ampliamento, è prevista una nuova classificazione secondo gli standard minimi relativi a servizi, attrezzature e arredi dell’allegato A. Rimane escluso l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, che continuano a essere regolati dalla legge regionale n. 26/1985.

In caso di nuova apertura o di ristrutturazione, la classificazione deve avvenire secondo gli standard minimi qualitativi dell’allegato A. Se l’intervento consiste in un incremento di volumi senza modifica delle parti esistenti, gli standard si applicano soltanto ai nuovi volumi.

Per gli interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati presentati i progetti agli uffici competenti, si applicano comunque gli standard minimi relativi a servizi, attrezzature e arredi previsti dall’allegato A.

Deroghe per edifici tutelati o di interesse storico-culturale

Per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela, censiti dalle soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o assoggettati ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, non è obbligatoria l’adesione ai nuovi standard limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, quando ciò sia in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali. In tali casi è consentita la deroga in funzione della integrale conservazione e preservazione dell’edificio.

Regole specifiche per le residenze turistico-alberghiere

Per le residenze turistico-alberghiere, la prima classificazione delle nuove strutture è attribuita dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in base ai nuovi standard minimi dell’allegato A. Gli standard si applicano alle unità abitative e non alle camere. Inoltre, oltre agli standard dell’allegato A, restano applicabili i requisiti obbligatori relativi alla composizione e alla sistemazione delle unità abitative previsti dai punti 2.11 e 2.12 della tabella B della legge regionale n. 26/1985.

Termine di adeguamento e nuova classificazione

L’adeguamento ai nuovi standard minimi deve essere completato e dimostrato per tutti gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere entro il 31 dicembre 2010, oppure comunque entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva dei funzionari delle amministrazioni provinciali. L’adempimento avviene mediante presentazione della scheda di denuncia, sulla base della quale l’organo competente attribuisce la nuova classificazione, che sostituisce la precedente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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