Risposta n. 141 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la nozione di 'pagamento' comprende anche l'estinzione del debito mediante compensazione con un credito del quale è stato negato il rimborso, per cui la rivalsa potrebbe riguardare l'intero importo accertato (comprensivo della quota estinta per diniego di rimborso) e le consorziate potrebbero detrarre l'imposta nei termini indicati dall'art. 60, comma 7.
IVA – Debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con credito di rimborso negato: applicabilità dell'art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Il quesito
Se il diniego di rimborso del credito IVA, e la conseguente compensazione operata dall'Ufficio, possano essere considerati 'pagamento' ai fini dell'esercizio della rivalsa ex art. 60, comma 7, e quindi consentire alla consortile di rivalersi sull'intero importo accertato (compresa la quota estinta per compensazione) e alle consorziate di esercitare la detrazione secondo i termini previsti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che per il periodo 2002 sussistono le condizioni per esercitare la rivalsa: l'accertamento è divenuto definitivo e l'istante ha pagato la maggior imposta mediante rottamazione‑quater (importo effettivamente versato 8.296 euro). Inoltre precisa che l'estinzione del debito per compensazione con il credito oggetto di diniego soddisfa le ragioni creditorie dell'Erario, pertanto la rivalsa può riguardare anche la quota estinta per compensazione (1.600.000 euro). Per l'avviso relativo al 2001, essendo stata scelta la rateazione, la rivalsa potrà essere esercitata solo dopo il completo versamento e l'efficacia della definizione. I cessionari/committenti potranno esercitare la detrazione, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione in rivalsa, alle condizioni esistenti al momento della operazione. L'Agenzia precisa infine che non entra nel merito della correttezza numerica degli importi dichiarati dall'istante.
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