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Messaggio

Messaggio numero 3020 del 11-07-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative aggiuntive sulla corretta gestione del massimale contributivo e pensionabile, indicando gli adempimenti del sostituto d’imposta, le modalità di rettifica tramite V1 causale 5, il coordinamento tra strutture territoriali e i termini per la regolarizzazione senza sanzioni o con soli interessi legali. Precisa inoltre i criteri per individuare i "nuovi iscritti" e i "vecchi iscritti", nonché le causali di versamento da utilizzare per il recupero delle differenze contributive.

Chiarimenti su gestione e regolarizzazione del massimale contributivo e pensionabile ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

Chiarimenti operativi sul massimale contributivo e pensionabile

Il documento integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 58 del 1 aprile 2016 in merito all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per i soggetti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. L’obiettivo è precisare gli adempimenti, i termini e le modalità operative da seguire quando il massimale sia stato applicato o disapplicato in modo errato.

Adempimenti del sostituto d’imposta in caso di gestione errata

Il sostituto d’imposta/datore di lavoro che non abbia gestito correttamente il massimale deve trasmettere nuove denunce individuali sostitutive valorizzando l’elemento V1, causale 5, come sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza.

In particolare:

  • deve essere utilizzato il codice motivo utilizzo 1 per la restituzione dei contributi versati per errata applicazione del massimale;
  • deve essere utilizzato il codice motivo utilizzo 2 per la regolarizzazione dei contributi non versati per errata applicazione del massimale;
  • il rimborso o la compensazione dei contributi erroneamente versati sulla parte eccedente il massimale riguarda l’intera aliquota, quindi sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore;
  • la restituzione o compensazione può essere effettuata esclusivamente a favore del sostituto d’imposta o del soggetto che ha eseguito i versamenti risultante dalle denunce mensili originarie.

Nel caso di errata disapplicazione del massimale, con versamento di contributi superiori al dovuto, il sostituto deve sostituire le denunce a partire dal mese dell’anno solare in cui il massimale è stato raggiunto, dichiarando correttamente i dati giuridici ed economici del periodo rettificato.

Nel caso inverso, cioè di errata applicazione del massimale con versamento di contribuzione inferiore al dovuto, la regolarizzazione deve avvenire nel rispetto dei termini prescrizionali, sempre tramite V1 causale 5 con codice motivo utilizzo 2.

Contenuto dei V1 causale 5 e effetti sulle denunce precedenti

Negli elementi V1, causale 5, devono essere riportati tutti i dati giuridici ed economici riferiti al periodo oggetto di correzione. Il documento specifica che:

  • il valore degli imponibili precedentemente indicato nelle gestioni pensionistica e credito deve essere suddiviso, nel mese di raggiungimento del massimale, in due quote: una da assoggettare a contribuzione e una eccedente il massimale;
  • la parte eccedente deve essere riportata negli elementi dedicati delle suddette gestioni;
  • nei mesi successivi al raggiungimento del massimale, la retribuzione non imponibile deve essere indicata negli appositi elementi;
  • i valori delle gestioni pensionistica e credito devono essere coerenti con il nuovo imponibile indicato nel V1 causale 5.

L’invio dei V1 causale 5 consente, previa verifica della qualifica di “nuovo iscritto”, di determinare l’eventuale contribuzione versata in eccesso, da compensare su versamenti futuri oppure da rimborsare all’amministrazione che ha effettuato il pagamento.

I dati contenuti nei V1 causale 5 sostituiscono i dati presenti negli elementi E0, V1 causale 1, 2 e 5 ricadenti nel medesimo periodo di riferimento, senza soluzione di continuità. Per i periodi da ottobre 2012 è necessario rielaborare anche i V1 causale 1 che incidono sullo stesso periodo. L’invio dei V1 causale 5 non produce effetti sugli elementi V1 causale 7.

Coordinamento tra strutture territoriali

La gestione dei V1 causale 5 richiede il coordinamento di due unità organizzative, che possono appartenere a strutture territoriali diverse:

  • l’unità competente per la gestione dell’ECA, cui affluiscono i V1 causale 5;
  • l’unità competente per la gestione della posizione assicurativa del lavoratore.

La Direzione Generale rende disponibili alle strutture competenti ai fini ECA i V1 causale 5 con codice motivo utilizzo 1 e 2 ricevuti nel mese. L’unità ECA attiva poi la struttura competente sulla posizione assicurativa per le verifiche di propria competenza.

Una volta acquisiti gli esiti delle verifiche:

  • l’unità ECA utilizza solo i V1 risultanti corretti;
  • i termini di prescrizione restano fermi per le diverse fattispecie;
  • in attesa dell’automazione, l’elenco dei V1 utilizzabili ai fini ECA deve essere comunicato a una casella di posta dedicata che sarà indicata con successivo messaggio;
  • i V1 utilizzati ai fini ECA concorrono a determinare la posizione contributiva dell’amministrazione e alimentano la posizione assicurativa dell’iscritto;
  • i V1 non utilizzati ai fini ECA e di conseguenza non utilizzati per la posizione assicurativa devono essere tracciati.

Per il recupero dei contributi dovuti a seguito di V1 con codice motivo utilizzo 1, fermo restando il termine di prescrizione decennale, il maggiore credito dell’Amministrazione derivante dai nuovi imponibili può essere compensato sui versamenti futuri oppure rimborsato, previa verifica della posizione contributiva dell’Amministrazione.

Verifiche sulla posizione assicurativa e qualificazione di nuovo o vecchio iscritto

L’unità competente per la posizione assicurativa deve verificare se sussistano le condizioni per l’applicazione o la disapplicazione del massimale, secondo le indicazioni della circolare n. 58 del 01/04/2016.

Le verifiche richieste comprendono:

  • consultazione del casellario degli attivi per accertare l’eventuale anzianità contributiva maturata prima del 1/1/1996 in gestioni pensionistiche obbligatorie, anche diverse da quella di iscrizione, incluse gestioni per lavoratori dipendenti, autonomi e casse professionali;
  • in assenza di tale anzianità, verifica dell’esistenza di domande di riscatto o accredito figurativo con collocazione temporale precedente al 1/1/1996, da definire con tempestività;
  • per gli iscritti alla CTPS, acquisizione di una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui l’interessato autocertifichi di non aver presentato domande di riscatto o accredito figurativo presso altra amministrazione statale;
  • verifica dell’assolvimento dell’onere economico del riscatto, poiché la qualità di “vecchio iscritto” si acquisisce solo con il pagamento di almeno una rata; in mancanza, il lavoratore è considerato nuovamente “nuovo iscritto” e il massimale si applica;
  • obbligo per il lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la presentazione di domande che possano far acquisire la qualifica di vecchio iscritto e il mancato pagamento dell’onere di riscatto;
  • per i lavoratori nuovi iscritti che presentino domanda di riscatto o accredito figurativo, cessazione dell’applicazione del massimale dal mese successivo alla domanda;
  • rilevanza di qualsiasi anzianità contributiva acquisibile ex se, come il servizio militare per gli iscritti o già iscritti alla CTPS;
  • per gli iscritti alla CTPS, accertamento dell’eventuale servizio militare svolto prima del 1/1/1996, che comporta la qualifica permanente di vecchio iscritto e quindi l’inapplicabilità del massimale;
  • per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la domanda ex art. 1 della legge n. 274/1991 per il riconoscimento del servizio militare prestato prima del 1 gennaio 1996 fa acquisire la qualifica di vecchio iscritto dal mese successivo alla domanda.

Gli esiti delle verifiche e gli elementi istruttori devono essere conservati nel fascicolo dell’iscritto e comunicati all’unità competente per l’ECA; se appartenente a una struttura territoriale diversa, la comunicazione deve avvenire via posta elettronica istituzionale.

Termini e condizioni per la regolarizzazione contributiva

La regolarizzazione dei contributi non versati per errata applicazione del massimale deve avvenire entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare n. 58/2016. Poiché il messaggio introduce nuove modalità operative per la gestione dei V1 causale 5, il termine di tre mesi decorre dalla data di pubblicazione del messaggio stesso.

Ne deriva che:

  • entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio, la regolarizzazione può avvenire senza sanzioni civili, con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, nel rispetto dei termini prescrizionali;
  • per il calcolo degli interessi legali occorre che la denuncia sia inviata entro tre mesi dalla pubblicazione e che il pagamento sia effettuato nello stesso termine;
  • per le sanzioni civili da omissione, se la denuncia è inviata entro tre mesi ma il pagamento non è effettuato entro tale termine, si applicano le relative sanzioni;
  • per il ravvedimento operoso, occorre che la denuncia sia inviata entro un anno dalla scadenza dei tre mesi dalla pubblicazione del messaggio e che il pagamento avvenga entro 30 giorni dall’invio;
  • in assenza di uno dei requisiti indicati, si applicano le sanzioni per evasione, sia se la denuncia è inviata dopo un anno dalla scadenza dei tre mesi, sia se è inviata entro tale anno ma il pagamento avviene oltre i 30 giorni.

Modalità di versamento e causali

La regolarizzazione dei contributi derivante dall’invio dei V1 causale 5 con codice motivo utilizzo 2 deve avvenire con le consuete modalità di versamento.

Il documento chiarisce inoltre che la ricevuta generata in sede di trasmissione del flusso Uniemens\ListaPosPA non considera i valori indicati nei V1 causale 5. I versamenti delle differenze tra i nuovi imponibili e quelli delle denunce precedenti devono essere effettuati secondo le seguenti causali:

  • per le diverse gestioni pensionistiche: causale PX01 per la quota capitale e causale PX25 per interessi o somme accessorie, con la X variabile in base alla gestione;
  • per la gestione credito: causali P909 per la quota capitale e P925 per interessi legali o sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Ulteriori precisazioni su rimborsi e diffide

Le istanze di rimborso presentate dai lavoratori e gli atti di diffida per l’interruzione delle trattenute contributive per i “nuovi iscritti” oltre il massimale non sono di competenza dell’Istituto, ma del sostituto d’imposta/datore di lavoro che effettua le trattenute.

La Direzione Centrale Entrate inoltrerà alle strutture territoriali competenti per l’ECA, ai fini della definizione dei procedimenti amministrativi, le istanze di rimborso pervenute in Direzione Generale. In ogni caso, compensazione o rimborso possono essere effettuati solo previa acquisizione e gestione dei V1 causale 5 nei termini indicati nel messaggio.

Il documento rinvia a un successivo messaggio per ulteriori indicazioni alle strutture territoriali dell’Istituto.

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