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Messaggio

Messaggio numero 3112 del 18-07-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, dal decreto legislativo n. 148/2015, la contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà è dovuta solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Fornisce inoltre istruzioni operative per il recupero dei contributi indebitamente versati tra settembre 2015 e luglio 2016 e indica i relativi codici conguaglio e conti contabili.

Contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà per apprendisti e recupero dei versamenti indebiti

Contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà per apprendisti

Il documento interviene sull’applicazione della contribuzione ordinaria di finanziamento dei fondi di solidarietà dopo la riforma recata dal decreto legislativo n. 148/2015. Precisa l’ambito soggettivo della contribuzione dovuta per gli apprendisti e disciplina il recupero degli importi versati indebitamente per alcune categorie di lavoratori apprendisti.

Quadro normativo e finanziamento dei fondi

La circolare richiama il quadro delineato dal titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 e dalla circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, che hanno ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le disposizioni per il loro concreto avvio.

Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà sono finanziate tramite un contributo ordinario ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. Le aliquote di contribuzione ordinaria sono determinate dai decreti previsti dagli articoli 26, commi 2 e 3, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, relativi a:

  • Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondo residuale;
  • Fondo di integrazione salariale.

Estensione ai lavoratori apprendisti

A seguito di approfondimenti ministeriali, la nota prot. 8475 del 14 aprile 2016 ha precisato che l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato anche il novero dei lavoratori soggetti all’obbligo contributivo.

Il documento evidenzia che l’articolo 39, comma 1, primo periodo, estende ai fondi di solidarietà l’applicazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto. Tali disposizioni consentono di ricomprendere tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ne deriva che le prestazioni dei fondi di solidarietà possono essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ambito della contribuzione dovuta sugli apprendisti

Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene chiarito che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai fondi di solidarietà si applica soltanto agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, ossia da settembre 2015.

Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente l’aspetto contributivo. Per il computo dei lavoratori ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, continua ad applicarsi l’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo cui ai fini del raggiungimento della soglia vengono computati anche gli apprendisti. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al requisito occupazionale previsto da alcuni decreti istitutivi dei fondi di solidarietà.

Istruzioni operative per il flusso Uniemens

Per tutti i fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps, a decorrere dal mese di agosto 2016, la contribuzione ordinaria relativa ai lavoratori apprendisti dovrà essere calcolata, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, sull’aliquota complessiva applicata alle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante).

Recupero dei contributi indebitamente versati

Il documento fornisce istruzioni per consentire alle imprese che abbiano versato indebitamente la contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse dall’apprendistato professionalizzante di recuperare il contributo mensile di finanziamento.

Il recupero riguarda i mesi da settembre 2015 a luglio 2016 e deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993.

L’importo indebitamente versato deve essere indicato mediante uno dei codici conguaglio previsti per il relativo settore del fondo di solidarietà:

  • L151 – Credito ordinario;
  • L134 – Credito cooperativo;
  • L152 – Assicurazioni;
  • L156 – Società gruppo Poste;
  • L154 – Società gruppo Ferrovie;
  • L220 – Fondo residuale / Fondo di integrazione salariale;
  • L155 – Solimare;
  • L157 – Trasporto pubblico locale.

Istruzioni contabili

Il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione ordinaria di finanziamento dei fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, risultata non più dovuta per i lavoratori apprendisti assunti con contratto diverso dall’apprendistato professionalizzante, avviene con imputazione ai seguenti conti contabili:

  • FBR34100, associato al codice UNIEMENS “L151”;
  • FCR34100, associato al codice UNIEMENS “L134”;
  • ISR34100, associato al codice UNIEMENS “L152”;
  • PIR34100, associato al codice UNIEMENS “L156”;
  • FER34100, associato al codice UNIEMENS “L154”;
  • FRR34100, associato al codice UNIEMENS “L220”;
  • SMR34100, associato al codice UNIEMENS “L155”;
  • FHR34100, associato al codice UNIEMENS “L157”.

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM sarà aggiornata di conseguenza e nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni al piano dei conti.

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