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Messaggio

Messaggio numero 3109 del 18-07-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, dopo il D.lgs. 148/2015, la contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà si applica solo agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con decorrenza settembre 2015. Fornisce inoltre le modalità operative per il recupero dei contributi versati indebitamente per altre tipologie di apprendistato nel periodo settembre 2015-maggio 2016 e indica i relativi codici conguaglio e conti contabili.

contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà per gli apprendisti e istruzioni di recupero

Contribuzione ai Fondi di solidarietà per gli apprendisti

Il documento illustra gli effetti del D.lgs. 148/2015 sul finanziamento dei Fondi di solidarietà, richiamando il quadro già delineato dalla circolare n. 30 del 12 febbraio 2016. Viene precisato che la disciplina ha rivisto l’ambito di applicazione dei Fondi e le regole per il loro avvio concreto, incidendo anche sui soggetti tenuti alla contribuzione ordinaria.

Quadro normativo e finanziamento delle prestazioni ordinarie

Le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà sono finanziate mediante un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Le aliquote di contribuzione ordinaria sono determinate dai decreti istitutivi relativi a:

  • Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3;
  • Fondo residuale, ai sensi dell’articolo 28;
  • Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 29.

Estensione della disciplina agli apprendisti

A seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8475 del 14 aprile 2016, viene chiarito che il D.lgs. 148/2015 ha modificato il novero dei lavoratori soggetti al contributo ordinario dei Fondi di solidarietà. In particolare, l’articolo 39, comma 1, rinvia alle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2, che includono tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Da ciò deriva che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possono essere riconosciute agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sul piano contributivo, la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è quindi dovuta soltanto per tale categoria di apprendisti.

Decorrenza dell’esonero contributivo

L’esonero dalla contribuzione ordinaria decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2015, ossia da settembre 2015. Il documento precisa che il chiarimento riguarda esclusivamente l’aspetto contributivo.

Computo dei lavoratori ai fini della soglia dimensionale

Per il computo dei lavoratori ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale prevista da alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, trova applicazione l’articolo 26, comma 7, del D.lgs. 148/2015, secondo cui "ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti". Ne consegue che tutte le tipologie di apprendistato rilevano per il requisito occupazionale, mentre l’obbligo contributivo ordinario resta limitato all’apprendistato professionalizzante.

Istruzioni operative per il flusso Uniemens

Per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS, a decorrere dal mese di giugno 2016, la contribuzione ordinaria relativa ai lavoratori apprendisti deve essere calcolata, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, sull’aliquota complessiva applicata alle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice "PB" (apprendistato professionalizzante).

Recupero della contribuzione indebitamente versata

Il documento disciplina il recupero della contribuzione ordinaria versata indebitamente per apprendisti assunti con tipologie diverse dall’apprendistato professionalizzante. Le imprese interessate possono recuperare il contributo mensile di finanziamento relativo ai mesi da settembre 2015 a maggio 2016.

Il recupero deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993. L’importo indebitamente versato va indicato con uno dei codici conguaglio previsti nella tabella richiamata dal documento.

Codici conguaglio indicati

I codici conguaglio da utilizzare, distinti per settore/fondo, sono i seguenti:

  • L151: credito ordinario;
  • L134: credito cooperativo;
  • L152: assicurazioni;
  • L156: società gruppo Poste;
  • L154: società gruppo Ferrovie;
  • L220: fondo residuale / fondo di integrazione salariale;
  • L155: Solimare;
  • L157: trasporto pubblico locale.

Istruzioni contabili e conti di riferimento

Il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione ordinaria non più dovuta per apprendisti assunti con contratto diverso dall’apprendistato professionalizzante avviene mediante imputazione ai conti delle gestioni contabili di riferimento, alcuni di nuova istituzione e altri già esistenti e ridenominati. I conti indicati sono:

  • FBR34100, per il codice UNIEMENS "L151";
  • FCR34100, per il codice UNIEMENS "L134";
  • ISR34100, per il codice UNIEMENS "L152";
  • PIR34100, per il codice UNIEMENS "L156";
  • FER34100, per il codice UNIEMENS "L154";
  • FRR34100, per il codice UNIEMENS "L220";
  • SMR34100, per il codice UNIEMENS "L155";
  • FHR34100, per il codice UNIEMENS "L157".

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM sarà conseguentemente aggiornata. Il documento richiama inoltre l’allegato n. 1 per le variazioni intervenute al piano dei conti.

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