Risposta n. 83 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello n.83/2022 - Regime fiscale neo residenti (art.24-bis Tuir)
Il quesito
Società italiana chiede: 1) se può applicare in busta paga i benefici del regime dei neo residenti prima che il dipendente perfezioni l'opzione in dichiarazione; 2) quali documenti sono sufficienti per non operare ritenute negli anni successivi; 3) quali informazioni e criteri usare per determinare la quota di reddito prodotta all'estero (es. giorni di presenza, trasferimenti) e le modalità di trasmissione; 4) trattamento delle ritenute sulle azioni di long term incentive con grant antecedente e vesting successivo al trasferimento in Italia.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società propone di non operare ritenute sui redditi di fonte estera già dal primo anno sulla base di autocertificazione del dipendente o di copia di risposta positiva a interpello probatorio; per gli anni successivi propone autocertificazione annuale o copia F24 quietanzato; propone di conteggiare tutte le giornate di calendario (365/giorni) per ripartire il valore delle azioni tra Italia e estero, considerare un giorno come lavorativo italiano se il dipendente è fisicamente in Italia, permettere al dipendente di dichiarare con atto notorio i giorni trascorsi all'estero e limitare le ritenute sul valore delle azioni alla quota di fonte italiana.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che la risposta assume sussistenza dei requisiti per il regime. L'opzione si perfeziona con la dichiarazione dei redditi e, quindi, il sostituto può operare l'esclusione delle ritenute sui redditi prodotti all'estero solo dopo che il dipendente ha esercitato l'opzione e abbia fornito copia della dichiarazione con quadro NR e, per i rinnovi, copia dell'F24 attestante il versamento dell'imposta sostitutiva. Le ritenute già operate nell'anno di trasferimento possono essere chieste a rimborso o compensate. Il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero si individua per la ripartizione mediante il rapporto fra giorni lavorati all'estero e giorni totali necessari ad acquisire il diritto (restricted period), con criteri omogenei; possono essere conteggiati i 365 giorni annui e le giornate di ferie/festività/riposi rilevano ai fini della quota. La presenza fisica in Italia rende il giorno italiano. Tuttavia il sostituto resta responsabile dell'operazione della ritenuta e non può essere sollevato dalla propria responsabilità esclusivamente da una autocertificazione del lavoratore.
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