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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 702 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un magistrato contro la Corte XX e il Consiglio di Presidenza della Giustizia XX per la diffusione, nell'ambito di una procedura di assegnazione/trasferimento interno, di riferimenti alle sue condizioni di salute. Pur riconoscendo che alcuni destinatari istituzionali erano legittimati a conoscere gli atti e che il personale di segreteria era autorizzato, l'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento compiuto dalla Corte nell'interpello rivolto ai magistrati e nel decreto di trasferimento, perché sono stati diffusi a una platea non necessaria il nominativo dell'interessato e le sue "condizioni personali". Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ammonito la Corte e ha disposto la pubblicazione del provvedimento, senza irrogare sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, qualificando la violazione come minore e valorizzando la minimizzazione parziale, la cooperazione del titolare e l'assenza di precedenti.

Ammonimento alla Corte XX per trattamento illecito dei dati sulla salute di un magistrato nell'interpello e nel decreto di trasferimento interno

Corte XX - trattamento illecito di dati sulla salute in un interpello e decreto di trasferimento interno

Il Garante ha esaminato il reclamo di un magistrato relativo alla circolazione, in ambito interno all'ufficio giudiziario, di informazioni collegate alle sue condizioni di salute nell'ambito di una procedura di assegnazione/trasferimento presso altra sezione. Il procedimento nasce dalla richiesta del reclamante e dagli atti successivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX e della Corte XX, culminati in un interpello rivolto ai magistrati e in un decreto di trasferimento comunicato a una platea ampia di destinatari.

Fatti e sviluppo del procedimento

Il reclamante aveva chiesto un'assegnazione interna motivandola con le proprie "condizioni fisiche gravi ed invalidanti", allegando documentazione INPS. Secondo quanto acquisito in istruttoria, il Consiglio di Presidenza della Giustizia XX ha ritenuto l'istanza non valutabile positivamente nei termini richiesti, ma ha invitato il Presidente della Corte XX a provvedere sulla richiesta di diversa assegnazione interna. La Corte ha quindi notificato la delibera all'interessato, ha bandito un interpello rivolto ai magistrati e ha poi adottato un decreto di trasferimento, trasmettendolo anche a tutti i componenti della Corte.

Trattamenti esaminati

L'Autorità ha distinto i diversi passaggi del flusso documentale:

  • la delibera consiliare, che riportava il contenuto dell'istanza del reclamante e i riferimenti alle sue condizioni di salute;
  • la trasmissione della delibera alla segreteria della Corte, ritenuta compatibile con le competenze dell'ufficio e con la qualifica di personale autorizzato;
  • l'interpello rivolto a tutti i magistrati, che menzionava il nominativo dell'interessato e le sue "condizioni personali";
  • il decreto di trasferimento, anch'esso contenente riferimenti personali e inviato a tutti i componenti della Corte.

Valutazioni sulla liceità del trattamento

Il Garante ha richiamato il quadro normativo composto dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, nonché dall'art. 2-ter del Codice privacy. Ha ribadito che, in ambito lavorativo e professionale, i dati personali devono essere conosciuti solo da soggetti autorizzati e nei limiti strettamente necessari alle funzioni svolte. In particolare, ha valorizzato le Linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori nel settore pubblico, secondo cui vanno evitati riferimenti superflui a condizioni personali, soprattutto se riguardano la salute.

Perché l'interpello e il decreto sono stati ritenuti illeciti

Pur riconoscendo che la Corte aveva tentato una formulazione meno esplicita rispetto alla salute, usando la locuzione "condizioni personali", il Garante ha ritenuto che tale espressione, nel contesto concreto, fosse comunque idonea a evocare vicende delicate della sfera personale dell'interessato. La conoscibilità di queste informazioni da parte della generalità dei magistrati non è stata considerata necessaria né giustificata da specifiche esigenze organizzative. Secondo l'Autorità, la Corte avrebbe potuto:

  • omettere in radice il riferimento al nominativo del reclamante e alle ragioni personali del trasferimento;
  • invitare gli altri magistrati a rappresentare direttamente alla Corte eventuali loro esigenze personali o organizzative;
  • trasmettere il decreto in versione oscurata, anche con omissis, verso i componenti della Corte.

Il Garante ha precisato che le esigenze di motivazione e trasparenza del procedimento non avrebbero comunque imposto la diffusione generalizzata dei dati personali, potendo il documento completo restare agli atti ed essere eventualmente accessibile nei limiti della disciplina sull'accesso documentale.

Argomenti difensivi respinti

La Corte aveva sostenuto che i riferimenti al reclamante e alle sue condizioni personali fossero indispensabili per garantire trasparenza, par condicio e massima partecipazione degli altri magistrati all'interpello. Il Garante ha però ritenuto che tale obiettivo potesse essere raggiunto con modalità meno invasive, senza divulgare a una platea ampia dati che non risultavano necessari ai destinatari. È stata quindi esclusa la fondatezza dell'assunto secondo cui l'omissione di quei riferimenti avrebbe causato un vizio di motivazione tale da compromettere la validità degli atti.

Esito del procedimento e misure adottate

All'esito dell'istruttoria, il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dalla Corte XX e ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti.

Valutazione della gravità e criteri ex art. 83 GDPR

Nella motivazione il Garante ha considerato diversi elementi attenuanti:

  • la Corte aveva comunque sostituito il riferimento esplicito alla salute con la locuzione "condizioni personali";
  • il titolare aveva cooperato pienamente con l'Autorità;
  • non risultavano precedenti violazioni pertinenti della medesima natura;
  • il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Non essendo stata irrogata una sanzione pecuniaria, il provvedimento si è chiuso con la sola dichiarazione di illiceità e con l'ammonimento al titolare.

Dispositivo finale

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dalla Corte XX;
  • ammonito la Corte per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità.

È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del reclamo e trattamento contestato

Un magistrato ha lamentato che, nell'ambito della procedura interna per ottenere una diversa assegnazione presso altra sezione della Corte XX, fossero stati trattati e divulgati dati relativi alle sue condizioni di salute. In particolare, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX richiamava le "gravi limitazioni fisiche" e le "condizioni fisiche gravi ed invalidanti" dell'interessato, mentre l'interpello della Corte e il successivo decreto di trasferimento contenevano il suo nominativo e il generico riferimento alle sue "condizioni personali", trasmessi a più soggetti interni.

Esiti dell'istruttoria e ruoli dei soggetti coinvolti

Dagli atti è emerso che l'istanza del reclamante conteneva già riferimenti espliciti allo stato di salute e al verbale INPS ex legge n. 104/1992; la delibera consiliare era stata trasmessa alla Corte per gli adempimenti di competenza; la segreteria della Presidenza della Corte era autorizzata a riceverla e trattarla per l'esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia, il Garante ha distinto questi passaggi, ritenuti compatibili con le rispettive competenze e con la conoscenza già acquisita da alcuni uffici, dal successivo interpello indirizzato a tutti i magistrati e dal decreto diffuso a tutti i componenti della Corte, ritenuti invece eccedenti rispetto alla finalità perseguita.

Valutazione giuridica del Garante

L'Autorità ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché l'art. 6 GDPR e l'art. 2-ter del Codice privacy. Ha ribadito che, in ambito lavorativo e professionale, i dati personali devono essere accessibili solo ai soggetti autorizzati e che devono essere evitate conoscibilità superflue o ingiustificate, anche quando il trattamento avvenga all'interno della medesima organizzazione. Nel caso concreto, l'interpello e il decreto avrebbero potuto essere formulati senza indicare nominativamente l'interessato e senza riferimenti alle sue condizioni personali, eventualmente oscurando tali elementi o limitandosi a invitare gli altri magistrati a rappresentare direttamente alla Corte eventuali esigenze personali o organizzative.

Esito e valutazione sanzionatoria

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento e ha adottato un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non sono state applicate sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva esaurito i propri effetti. Nella valutazione ex art. 83 GDPR sono stati considerati la minimizzazione parziale operata dal titolare sostituendo l'esplicito riferimento alla salute con la locuzione "condizioni personali", la piena cooperazione con l'Autorità e l'assenza di precedenti violazioni pertinenti; la vicenda è stata qualificata come "violazione minore" ai sensi del considerando 148.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavorodati sanitaripubblica amministrazionemisure di sicurezzasanzioni gdpr

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