Risposta n. 249 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti forward "physically-settled" di energia e gas ricompresi nel portafoglio trading (OIC 32) - art. 5 D.Lgs. 446/1997
Il quesito
ALFA chiede se i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine "physically-settled" di energia e gas, correttamente contabilizzati nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico, debbano essere esclusi dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che i contratti "physically-settled" sono derivati secondo principi contabili (IAS/IFRS, OIC 32), che le relative variazioni di fair value sono contabilizzate nella sezione D del conto economico (D.18.d/D.19.d) e pertanto, essendo ricomprese fuori dagli aggregati A e B, devono essere escluse dalla base imponibile IRAP; in subordine, se si ritengono imponibili le physically-settled, anche le operazioni cash-settled correlate dovrebbero essere incluse
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda, assumendo acriticamente la qualificazione dei contratti come derivati di trading: se le componenti reddituali sono correttamente classificate nella sezione D del conto economico in conformità ai principi contabili, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 5; il principio di correlazione (comma 4) non si applica al caso di specie; il parere è limitato al profilo IRAP e condizionato alla veridicità e alla corretta applicazione dei principi contabili
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