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Circolare

Circolare Inail n. 64 del 28 luglio 2015

Disposizioni attuative dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (cd. whistleblower).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per i dipendenti INAIL, la procedura di segnalazione di illeciti e le relative garanzie di riservatezza e tutela contro atti discriminatori. Individua quali segnalazioni sono protette, come devono essere presentate, a chi vanno indirizzate e quali soggetti intervengono nell’istruttoria. Stabilisce inoltre i limiti alla rivelazione dell’identità del segnalante, il divieto di accesso alla denuncia, le conseguenze per la violazione della riservatezza e la gestione delle segnalazioni anonime o delle discriminazioni subite dal whistleblower.

Disposizioni attuative sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001

Disposizioni attuative dell’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 sulla tutela del dipendente che segnala illeciti

La circolare definisce, per il personale INAIL, le modalità operative e le garanzie connesse alle segnalazioni di illeciti effettuate dal dipendente pubblico, in attuazione dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e delle fonti normative e regolamentari richiamate. L’obiettivo è assicurare la protezione del segnalante, la riservatezza della segnalazione e la corretta gestione istruttoria delle notizie di illecito o di malfunzionamento dell’amministrazione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina si fonda sulla legge n. 190/2012, che ha introdotto l’art. 54-bis nel d.lgs. n. 165/2001, e trova ulteriori riferimenti nel d.P.R. n. 62/2013, nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC nel 2013, nelle linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, nel Codice di comportamento INAIL adottato con determina n. 15 del 21 gennaio 2015 e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 adottato con determina n. 197 del 25 maggio 2015.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare si applica ai dipendenti dell’Istituto. La tutela è riferita ai soggetti che effettuano segnalazioni individuabili e riconoscibili, nell’ambito del rapporto di lavoro, e si estende anche a possibili illeciti riferibili a collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione.

Oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela

Sono considerate tutelate le segnalazioni aventi a oggetto:

  • delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I del codice penale;
  • abusi del potere affidato al soggetto per ottenere vantaggi privati;
  • altre fattispecie, anche non penalmente rilevanti, che evidenzino un malfunzionamento dell’Istituto, compreso l’uso privato delle funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno.

La circolare esclude espressamente dalla tutela le segnalazioni che integrano calunnia, diffamazione o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Inoltre, la condotta segnalata deve essere conosciuta direttamente dal dipendente "in ragione del rapporto di lavoro"; non sono invece protette le segnalazioni fondate su semplici sospetti o voci. Le segnalazioni non possono riguardare lamentele personali, questioni di disciplina del rapporto di lavoro o conflitti con superiori e colleghi, che restano soggetti ad altre procedure.

Presentazione della segnalazione e canali disponibili

Il dipendente che intenda segnalare un illecito deve rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che gestisce la segnalazione e verifica la fondatezza dei fatti con imparzialità e riservatezza. Nella fase transitoria, in attesa di un sistema informatizzato, la segnalazione deve essere compilata sul "modello di denuncia degli illeciti" allegato alla circolare e inviata all’indirizzo di posta elettronica responsabileanticorruzione@inail.it.

Se la segnalazione riguarda lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dipendente può rivolgersi direttamente all’ANAC, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’Autorità e inviando la comunicazione alla casella whistleblowing@anticorruzione.it.

Istruttoria, archiviazione e trasmissione ai soggetti competenti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale di un gruppo di lavoro per la gestione delle segnalazioni. Se la segnalazione appare manifestamente infondata, viene archiviata. Se invece non risulta manifestamente infondata, viene inoltrata ai soggetti competenti per i successivi approfondimenti o per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, in particolare:

  • al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, per l’acquisizione di elementi istruttori e per eventuali profili disciplinari, nei casi in cui non emergano ipotesi di reato;
  • all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, per i profili di competenza disciplinare;
  • all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC, per i rispettivi profili;
  • al Dipartimento della Funzione pubblica.

Le istruttorie devono essere definite, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione della segnalazione. Solo allo scadere di tale termine il segnalante può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento, scrivendo a responsabileanticorruzione@inail.it. Se la segnalazione perviene a un soggetto non competente, questi deve trasmetterla immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inviando copia della segnalazione dal proprio indirizzo personale alla medesima casella di posta.

Tutela del segnalante e limiti alla rivelazione dell’identità

La circolare ribadisce che il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro e collegate alla denuncia. L’identità del whistleblower è protetta sin dalla ricezione e per tutte le fasi successive della procedura.

Ai sensi dell’art. 54-bis, l’identità non può essere rivelata senza consenso, salvo i casi di calunnia, diffamazione o responsabilità civile extracontrattuale accertati con sentenza di primo grado e le ulteriori ipotesi previste dalla legge. Nel procedimento disciplinare, la riservatezza resta ferma quando la contestazione si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; se invece la contestazione si fonda, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata solo quando sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

In prima applicazione, spetta al Responsabile dell’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane valutare, su richiesta dell’interessato, la sussistenza di tale condizione di indispensabilità. La scelta, sia di accoglimento sia di diniego, deve essere adeguatamente motivata.

La segnalazione è inoltre sottratta al diritto di accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e non può essere oggetto di visione o estrazione di copia, rientrando nelle ipotesi di esclusione dell’accesso previste dall’ordinamento.

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il gruppo di lavoro, il Responsabile dell’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale e tutti gli altri soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto della riservatezza e sono qualificati come incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Devono quindi custodire e controllare i dati trattati in modo da evitare accessi non autorizzati, distruzioni, perdite o trattamenti non consentiti.

La violazione di tali doveri comporta responsabilità disciplinare, ferma restando ogni eventuale ulteriore responsabilità civile o penale prevista dall’ordinamento. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce inoltre, nella relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il numero delle segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento, preservando comunque la riservatezza dell’identità del segnalante.

Segnalazione di misure discriminatorie

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione a causa della segnalazione deve comunicarlo in modo circostanziato e per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche tramite la casella di posta responsabileanticorruzione@inail.it. Il Responsabile deve avviare l’istruttoria secondo le medesime modalità previste per le segnalazioni di illeciti. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di agire in giudizio contro l’autore della discriminazione.

Segnalazioni anonime

La tutela specifica del whistleblower non si applica alle segnalazioni anonime, poiché presuppone la riconoscibilità del segnalante. Tuttavia, la circolare precisa che l’amministrazione può comunque prendere in considerazione le segnalazioni anonime se risultano adeguatamente circostanziate e dettagliate, in tal caso applicando le modalità di gestione previste dalla delibera C.d.A. n. 144 del 15 marzo 2005.

Diffusione della circolare

La circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione Atti", secondo quanto previsto dalla circolare n. 80/2008.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, che tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti conosciuti in ragione del rapporto di lavoro. Sono richiamati anche il d.P.R. n. 62/2013 sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, il codice di comportamento INAIL e il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017.

Destinatari della disciplina

La procedura si applica ai dipendenti dell’Istituto. La circolare precisa che la tutela riguarda segnalazioni effettuate da soggetti individuabili e riconoscibili, nonché, in via generale, anche fatti riferiti a collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione.

Oggetto delle segnalazioni tutelate

Sono protette le segnalazioni relative a delitti contro la pubblica amministrazione, abusi del potere affidato per ottenere vantaggi privati e, più in generale, situazioni di illecito o di malfunzionamento dell’Istituto, anche non penalmente rilevanti, derivanti dall’uso privato delle funzioni o dall’inquinamento dell’azione amministrativa. Non sono tutelate le segnalazioni che integrano calunnia, diffamazione o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., né quelle basate su meri sospetti, voci o su lamentele personali relative al rapporto di lavoro o ai rapporti gerarchici e collettivi.

Canale di segnalazione e gestione istruttoria

Il dipendente deve inviare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che la valuta con il supporto di un gruppo di lavoro e ne verifica la fondatezza nel rispetto di imparzialità e riservatezza. Nella fase transitoria, la segnalazione va compilata sul modello allegato e inviata a responsabileanticorruzione@inail.it. Se la segnalazione riguarda lo stesso Responsabile, va inoltrata all’ANAC all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. Le segnalazioni manifestamente infondate sono archiviate.

Trasmissione agli organi competenti e tempi

Se la segnalazione non è manifestamente infondata, il Responsabile la inoltra ai soggetti competenti: dirigente della struttura interessata, Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC e Dipartimento della Funzione pubblica, a seconda dei profili emersi. Le istruttorie dovrebbero essere definite, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione; solo dopo tale termine il segnalante può chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica.

Tutela della riservatezza e limiti alla rivelazione dell’identità

L’identità del whistleblower è protetta sin dalla ricezione e in ogni fase successiva. Non può essere rivelata senza consenso, salvo i casi di calunnia, diffamazione o responsabilità civile extracontrattuale accertati con sentenza di primo grado o altre ipotesi di legge. Nel procedimento disciplinare, l’identità resta riservata se l’addebito si fonda su accertamenti distinti dalla segnalazione; può essere rivelata solo se assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. È escluso il diritto di accesso alla denuncia ai sensi della legge n. 241/1990.

Responsabilità per violazione della riservatezza

La circolare attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al gruppo di lavoro, al Responsabile dell’Ufficio disciplinare e contenzioso e a tutti gli altri soggetti coinvolti obblighi stringenti di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali. La violazione di tali obblighi comporta responsabilità disciplinare e può dar luogo anche a responsabilità penale e civile.

Segnalazione di discriminazioni e tutele conseguenti

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per aver segnalato un illecito deve darne comunicazione scritta e circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche via e-mail. Il Responsabile avvia l’istruttoria secondo le regole previste per le segnalazioni di illeciti. Restano fermi i diritti del dipendente di agire in giudizio contro l’autore della discriminazione.

Segnalazioni anonime

La tutela specifica del whistleblower non si applica alle segnalazioni anonime, perché richiede un segnalante individuabile e riconoscibile. Tuttavia, l’amministrazione può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime se adeguatamente circostanziate e ricche di dettagli; in tal caso, la loro gestione segue le modalità previste dalla delibera C.d.A. n. 144 del 15 marzo 2005.

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