L.R. Basilicata 24/2011
“Norme per l’abolizione dell’assegno vitalizio dei Consiglieri regionali di cui alla legge regionale 29.10.2002, n. 38 – Testo Unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 24/2011 sopprime l’assegno vitalizio per i consiglieri eletti dalla X Legislatura in poi. Mantiene, invece, il regime previgente per gli eletti nelle legislature anteriori, per i consiglieri della IX Legislatura e per i loro aventi causa, nonché per i rieletti dalla X Legislatura limitatamente ai diritti già maturati alla cessazione della IX Legislatura.
Abolizione dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali eletti dalla X Legislatura in Basilicata
Abolizione dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali
La legge regionale della Basilicata interviene sul trattamento economico post-mandato dei consiglieri regionali, eliminando l’istituto dell’assegno vitalizio per i nuovi eletti a partire dalla X Legislatura. Il provvedimento disciplina anche il regime applicabile ai consiglieri che avevano già maturato o stavano maturando il diritto secondo la normativa previgente.
Ambito soggettivo di applicazione
La soppressione dell’assegno vitalizio riguarda i consiglieri regionali eletti dalla X Legislatura in avanti. Per questi soggetti non si applicano più le disposizioni dell’art. 11 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, e successive modificazioni.
Restano invece soggetti al regime previgente:
- i consiglieri eletti nelle legislature precedenti;
- i consiglieri in carica nella IX Legislatura;
- i consiglieri che abbiano assunto la carica nel corso della IX Legislatura e siano cessati dal mandato entro tale legislatura;
- i rispettivi aventi causa.
Regime transitorio e salvaguardia dei diritti maturati
Per i soggetti che rientrano nella disciplina transitoria continua ad applicarsi la normativa regionale sull’assegno vitalizio vigente al momento dell’entrata in vigore della legge.
La legge precisa inoltre che, per i consiglieri rieletti a partire dalla X Legislatura, il nuovo esercizio del mandato non produce ulteriori effetti giuridici ed economici rispetto al diritto già maturato alla cessazione della IX Legislatura. In sostanza, la rielezione successiva non riapre né incrementa il trattamento già consolidato.
Profili di efficacia
La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente rilevante per la disciplina regionale del vitalizio consiliare. Non contiene disposizioni economiche aggiuntive, sanzioni o ulteriori meccanismi procedurali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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