L.R. Calabria 34/2023
Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e ne disciplina iscrizione, logo, coordinamento tra Comuni, promozione e monitoraggio. Esclude i prodotti già coperti da DOP, IGP, STG o da altri elenchi nazionali, salvo casi specifici, e prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Istituzione del Registro regionale calabrese dei Comuni con prodotti De.Co. e disciplina della valorizzazione
Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
La legge della Regione Calabria istituisce un Registro regionale dedicato ai Comuni che hanno riconosciuto prodotti con denominazione comunale (De.Co.) e ne disciplina finalità, contenuti, modalità di tenuta e valorizzazione. L’intervento è finalizzato alla tutela e promozione delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche, artigianali e delle tradizioni locali del territorio calabrese.
Finalità e perimetro di tutela
La disciplina mira a valorizzare le denominazioni comunali come strumento di salvaguardia delle produzioni territoriali, della biodiversità, della storia e dei saperi locali, nonché delle specificità storico-culturali dei territori. La Regione opera nel rispetto della tutela delle indicazioni geografiche protette dal quadro europeo e chiarisce che la comunicazione relativa al Registro non deve interferire con i sistemi DOP, IGP e STG.
Esclusioni e rapporti con altri riconoscimenti
Non possono essere inclusi nel Registro regionale i prodotti già interessati da indicazioni geografiche DOP, IGP e STG, salvo che abbiano ottenuto o ottengano anche il riconoscimento comunale De.Co. Sono inoltre esclusi i prodotti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 8 del d.lgs. 173/1998. In caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. oppure di iscrizione nell’elenco del d.lgs. 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.
Definizioni essenziali
La legge qualifica come De.Co. la denominazione comunale deliberata dal Comune con apposita deliberazione di Giunta e controfirmata dal Sindaco, avente funzione ricognitiva del legame identitario tra prodotto e territorio, senza natura di marchio di qualità o certificazione. Rientrano nella nozione di prodotto De.Co. prodotti agroalimentari o gastronomici, artistici e artigianali, ricette, prodotti di alto valore storico della tradizione locale, nonché feste, fiere e sagre caratteristiche del territorio. Il Registro regionale raccoglie sia i prodotti sia i soggetti pubblici e privati che effettuano le produzioni tradizionali.
Tenuta del Registro e logo distintivo
Il Registro è istituito presso la Giunta regionale, che ne cura la tenuta. La Regione istituisce inoltre un logo distintivo del Registro, del quale mantiene la titolarità d’uso. I soggetti iscritti possono esporre il logo e utilizzarlo nella propria attività promozionale secondo le modalità stabilite dalla Regione. Il regolamento regionale definisce struttura amministrativa competente, sezioni e contenuti informativi, modalità anche elettroniche di tenuta, procedure di iscrizione e aggiornamento, forma grafica del logo e regole di concessione, oltre alle modalità di diffusione informativa.
Regolamento regionale per l’iscrizione
La Regione deve adottare un regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare, per fornire orientamenti ai Comuni che intendano riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio. Il regolamento disciplina gli adempimenti formali e i requisiti minimi per l’iscrizione, i possibili conflitti con PAT, DOP e IGP e le relative modalità di superamento, i caratteri tecnici e dimensionali dei loghi e modelli di disciplinari. Esso contiene anche le regole per l’iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge.
Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
La legge promuove l’istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., aperto a tutti i Comuni della Calabria mediante adesione al regolamento. Il Coordinamento serve a sostenere l’azione dei Comuni, favorire collaborazione e cooperazione con la Regione, pur nel rispetto dell’autonomia comunale. Il regolamento ne disciplina sede, modalità di adesione, obiettivi, funzionamento e strumenti di collaborazione.
Promozione e sostegno delle produzioni
La Regione considera i prodotti De.Co. iscritti nel Registro, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, come testimonianza del territorio calabrese da valorizzare nelle iniziative promozionali e nella comunicazione istituzionale. È prevista visibilità tramite strumenti informativi, anche digitali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La Regione può inoltre promuovere iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co., nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Monitoraggio, relazione annuale e invarianza finanziaria
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, con indicazione delle deliberazioni comunali, della coerenza dei provvedimenti rispetto alla legge e al regolamento, degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse. L’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Il regolamento attuativo deve essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore.
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