Deliberazione n. 280 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori delle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in via accessoria, la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento si limita alla ratifica ex post delle determinazioni dirigenziali, senza affrontare sanzioni o ulteriori valutazioni istruttorie.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 9 maggio 2024, quattro determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione resa ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione attraverso piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona interessata.
Origine del procedimento e base normativa
La segnalazione ha rappresentato una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, introdotto per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, anche mediante piattaforme online. La norma attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli articoli 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica del Garante.
Misure urgenti disposte nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 183-185 del 2 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok;
- la trasmissione del materiale in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per fini probatori;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta conservazione.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 183/2024, 184/2024 e 185/2024, confermandone gli effetti nei confronti dei destinatari indicati. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure già adottate.
Punti principali
Segnalazione e presupposti dell’intervento
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata trattata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazioni nn. 183-185 del 2 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme. Il materiale era stato trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 9 maggio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente, confermandone integralmente il contenuto nei confronti dei quattro destinatari.
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